Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 44
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Testo completo
R.G. 1865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1865 dell'anno 2024
TRA
CC UC
assistito e difeso dall'avv. Saverio Cosi
- appellante -
E
INPS
assistito e difeso dall'avv. Cinzia Eutizi
- appellato -
INAIL
assistito e difeso dall'avv. Roberto De Martino
- appellato -
Agenzia delle Entrate - Riscossione
assistita e difesa dall'avv. Lucio Ghia
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Tivoli, depositato in data 16 giugno 2023 UC CC esponeva:
che l'INPS aveva opposto un diniego alla sua richiesta amministrativa di sgravio di vari avvisi di addebito INPS
e cartelle INAIL per prescrizione di capitale, sanzioni e interessi, nonché per mancata notifica di tali avvisi e
di atti interruttivi;
che il diniego era illegittimo giacché ricorrevano le ragioni poste a base della istanza di sgravio;
che non poteva disconoscersi il proprio interesse ad agire, anche a seguito della riforma dell'art. 12 comma
4bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, operata dall'art. 3 bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con
modificazioni nella legge 17 dicembre 2021 n. 215 giacché tale norma non precludeva la proposizione della
domanda diretta a fare accertare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata dopo la
notifica del titolo;
tanto esposto, chiedeva che fossero dichiarati nulli i titoli esattoriali impugnati “per prescrizione successiva
alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.”.
Resistevano l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (d'ora in avanti, Ader)
Con sentenza n. 1149/2024 dell'8 luglio 2024 l'adito Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso.
2. Osservava il primo giudice: 2.1 <
sostanzialmente ad oggetto l'opposizione avverso l'estratto di ruolo, non essendo il CC stato raggiunto da
alcun atto di esecuzione>>;
2.2 ai sensi dell'art.
3-bis d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 125 del 2021,
“L'estratto di ruolo non è impugnabile” e “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente
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