Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/07/2024, n. 1300
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Testo completo
N. R.G. 875/2022 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa R R Presidente dott. E S
Consigliere dott.ssa B G
Consigliera Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello (avverso la Sentenza N° 2009/2021, pubblicata il 04.11.2021, del Tribunale di
Padova) iscritta al n. r.g. 875/2022 CC da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
LODOVICO FABRIS e dell'avv. MARISA FURLAN del Foro di Treviso, giusta procura in atti;
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Controparte_2 C.F._2
ROSSETTO e dell'avv. ROSA CARLA NARDACCHIONE del Foro di Padova, giusta procura in atti;
pagina 1 di 8
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 23.11.2022.
CONCLUSIONI
Per Controparte_1
“Nel merito: in riforma della Sentenza n. 2009/2021 del Tribunale di Padova – Sezione Seconda Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Sacchetto pubblicata il
04.11.2021 nella causa civile n. 2068/2020 R.G., confermare il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 3593/2019 – r.g. 8806/2019 emesso dal Tribunale di Padova in data 20.12.2019 con condanna del signor al pagamento in favore della appellante dell'importo di € Controparte_2
80.000,00, oltre a interessi al tasso legale ex art. 1284 I e IV comma c.c. dalle singole scadenze indicate nel decreto ingiuntivo n. 3593/2019.
Spese e compenso professionale interamente rifusi anche per il primo grado e con condanna dell'appellato alla restituzione di tutto quanto pagato/riconosciuto in compensazione dalla signora
in forza della esecutorietà della sentenza di primo grado anche in punto di condanna per lite CP_1
temeraria”;
per : Controparte_2
“In rito: dichiararsi ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. l'inammissibilità dell'appello;
Nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, respingersi l'appello dichiarando l'infondatezza dei motivi ex adverso proposti e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte capo la sentenza del Tribunale di Padova n. 2009/2021 del 4.11.2021, non notificata, pronunciata a conclusione del procedimento sub
R.G. n. 2068/2020;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze anche del presente grado”;
per la Procura Generale:
“Confermarsi la sentenza del Tribunale di Padova”.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 8
1. Con ricorso monitorio del 13.12.2019, chiedeva al Tribunale di Padova di Controparte_1 ingiungere al coniuge, il pagamento dell'importo di € 80.000,00, somma Controparte_2
corrispondente agli arretrati per assegno di mantenimento alla stessa spettante dal mese di maggio 2019 al mese di dicembre 2019 (compreso), in virtù di quanto stabilito nell'Ordinanza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. pronunciata il 21.10.2019 dal medesimo Tribunale di Padova nell'ambito del procedimento per separazione fra i coniugi . Parte_1
2. La ricorrente dava atto di avere instaurato la procedura monitoria al fine di munirsi di un titolo esecutivo idoneo a consentirle l'iscrizione di ipoteca giudiziale, in quanto la richiesta di iscrizione della garanzia reale formulata all'Agenzia del Territorio sulla base del Provvedimento Presidenziale era stata respinta;
allegava prova scritta del credito costituita da provvedimento giudiziario;
chiedeva la pronuncia di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642, I comma, c.p.c., al fine di poter formalizzare l'iscrizione della garanzia reale ai sensi dell'art. 655 c.p.c.
3. Il Tribunale di Padova emetteva il Decreto Ingiuntivo n° 3593/2019, autorizzando la provvisoria esecuzione.
4. Con atto di citazione dell'11.3.2020, proponeva opposizione al Decreto Controparte_2
Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificatogli in data 31.01.2020.
5. A sostegno dell'opposizione, deduceva che la già disponeva di un titolo, munito di CP_2 CP_1
efficacia esecutiva, rappresentato dalla predetta Ordinanza Presidenziale, ancorché non idoneo all'iscrizione ipotecaria, garanzia che costei non era legittimata ad ottenere sulla base dei provvedimenti temporanei di separazione, per il cui adempimento è previsto solo il sequestro di beni dell'obbligato o l'ordine di pagamento al terzo, ma non l'ipoteca;
ne derivava un “abuso” dello strumento processuale quale indice della temerarietà dell'azione giudiziale.
6. In via subordinata, lamentava che la non aveva detratto dall'importo CP_2 CP_1
complessivamente dovuto le somme da lui versate a titolo di acconto, per cui il credito doveva essere determinato nella minor somma di € 66.279,55;
chiedeva, pertanto, la sospensione della provvisoria esecuzione.
7. contrastava l'opposizione allegando che l'Ordinamento consentiva al Controparte_1
creditore, già munito di un titolo esecutivo giudiziale, di ottenere un secondo titolo ogniqualvolta fosse configurabile l'interesse ad ottenere ulteriore tutela per la situazione giuridica fatta valere;
nel caso di specie, vi era l'interesse ad ottenere un titolo idoneo all'iscrizione d'ipoteca, tale non essendo
l'ordinanza presidenziale.
pagina 3 di 8 8. L'opposta aggiungeva che i pagamenti effettuati dall'opponente erano stati da lei imputati, ai sensi dell'art. 1195 c.c. e senza contestazione del debitore, al pagamento del contributo di mantenimento per
i figli (v. € 3.000,00 al mese), laddove con il ricorso ella aveva richiesto esclusivamente il pagamento dell'assegno per il suo mantenimento (v. € 10.000,00 al mese).
9. All'esito dell'udienza del 25.06.2020,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa R R Presidente dott. E S
Consigliere dott.ssa B G
Consigliera Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello (avverso la Sentenza N° 2009/2021, pubblicata il 04.11.2021, del Tribunale di
Padova) iscritta al n. r.g. 875/2022 CC da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
LODOVICO FABRIS e dell'avv. MARISA FURLAN del Foro di Treviso, giusta procura in atti;
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Controparte_2 C.F._2
ROSSETTO e dell'avv. ROSA CARLA NARDACCHIONE del Foro di Padova, giusta procura in atti;
pagina 1 di 8
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 23.11.2022.
CONCLUSIONI
Per Controparte_1
“Nel merito: in riforma della Sentenza n. 2009/2021 del Tribunale di Padova – Sezione Seconda Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Sacchetto pubblicata il
04.11.2021 nella causa civile n. 2068/2020 R.G., confermare il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 3593/2019 – r.g. 8806/2019 emesso dal Tribunale di Padova in data 20.12.2019 con condanna del signor al pagamento in favore della appellante dell'importo di € Controparte_2
80.000,00, oltre a interessi al tasso legale ex art. 1284 I e IV comma c.c. dalle singole scadenze indicate nel decreto ingiuntivo n. 3593/2019.
Spese e compenso professionale interamente rifusi anche per il primo grado e con condanna dell'appellato alla restituzione di tutto quanto pagato/riconosciuto in compensazione dalla signora
in forza della esecutorietà della sentenza di primo grado anche in punto di condanna per lite CP_1
temeraria”;
per : Controparte_2
“In rito: dichiararsi ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. l'inammissibilità dell'appello;
Nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, respingersi l'appello dichiarando l'infondatezza dei motivi ex adverso proposti e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte capo la sentenza del Tribunale di Padova n. 2009/2021 del 4.11.2021, non notificata, pronunciata a conclusione del procedimento sub
R.G. n. 2068/2020;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze anche del presente grado”;
per la Procura Generale:
“Confermarsi la sentenza del Tribunale di Padova”.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 8
1. Con ricorso monitorio del 13.12.2019, chiedeva al Tribunale di Padova di Controparte_1 ingiungere al coniuge, il pagamento dell'importo di € 80.000,00, somma Controparte_2
corrispondente agli arretrati per assegno di mantenimento alla stessa spettante dal mese di maggio 2019 al mese di dicembre 2019 (compreso), in virtù di quanto stabilito nell'Ordinanza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. pronunciata il 21.10.2019 dal medesimo Tribunale di Padova nell'ambito del procedimento per separazione fra i coniugi . Parte_1
2. La ricorrente dava atto di avere instaurato la procedura monitoria al fine di munirsi di un titolo esecutivo idoneo a consentirle l'iscrizione di ipoteca giudiziale, in quanto la richiesta di iscrizione della garanzia reale formulata all'Agenzia del Territorio sulla base del Provvedimento Presidenziale era stata respinta;
allegava prova scritta del credito costituita da provvedimento giudiziario;
chiedeva la pronuncia di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642, I comma, c.p.c., al fine di poter formalizzare l'iscrizione della garanzia reale ai sensi dell'art. 655 c.p.c.
3. Il Tribunale di Padova emetteva il Decreto Ingiuntivo n° 3593/2019, autorizzando la provvisoria esecuzione.
4. Con atto di citazione dell'11.3.2020, proponeva opposizione al Decreto Controparte_2
Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificatogli in data 31.01.2020.
5. A sostegno dell'opposizione, deduceva che la già disponeva di un titolo, munito di CP_2 CP_1
efficacia esecutiva, rappresentato dalla predetta Ordinanza Presidenziale, ancorché non idoneo all'iscrizione ipotecaria, garanzia che costei non era legittimata ad ottenere sulla base dei provvedimenti temporanei di separazione, per il cui adempimento è previsto solo il sequestro di beni dell'obbligato o l'ordine di pagamento al terzo, ma non l'ipoteca;
ne derivava un “abuso” dello strumento processuale quale indice della temerarietà dell'azione giudiziale.
6. In via subordinata, lamentava che la non aveva detratto dall'importo CP_2 CP_1
complessivamente dovuto le somme da lui versate a titolo di acconto, per cui il credito doveva essere determinato nella minor somma di € 66.279,55;
chiedeva, pertanto, la sospensione della provvisoria esecuzione.
7. contrastava l'opposizione allegando che l'Ordinamento consentiva al Controparte_1
creditore, già munito di un titolo esecutivo giudiziale, di ottenere un secondo titolo ogniqualvolta fosse configurabile l'interesse ad ottenere ulteriore tutela per la situazione giuridica fatta valere;
nel caso di specie, vi era l'interesse ad ottenere un titolo idoneo all'iscrizione d'ipoteca, tale non essendo
l'ordinanza presidenziale.
pagina 3 di 8 8. L'opposta aggiungeva che i pagamenti effettuati dall'opponente erano stati da lei imputati, ai sensi dell'art. 1195 c.c. e senza contestazione del debitore, al pagamento del contributo di mantenimento per
i figli (v. € 3.000,00 al mese), laddove con il ricorso ella aveva richiesto esclusivamente il pagamento dell'assegno per il suo mantenimento (v. € 10.000,00 al mese).
9. All'esito dell'udienza del 25.06.2020,
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