Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2024, n. 4562
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2181/2020 R.G., avente ad oggetto “Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 6.11.2024 e vertente
TRA
UM PA (c.f. [...]), rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato rispetto al ricorso depositato digitalmente, da ritenersi apposta in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
[...]), FABIO D'AURIA (c.f. [...]) e VALERIA
D'AURIA (c.f. [...]), e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone, alla Via Biscardi 31;
RICORRENTE
E
REGIONE CAMPANIA (c.f. 80011990639), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per OT ST OC di Barano d'Ischia del
2.5.2016 rep. N. 31375 racc. 14430, dall' avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f.
[...]) dell'Avvocatura Regionale, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa IA n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 17.2.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 6.8.2020 MA Pasquale conveniva in giudizio la Regione Campania onde sentirla condannare, al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati in corso di causa a mezzo CTP nella misura di € 87.942,40 -, arrecati dall'esondazione del Fiume Sarno e del
Canale Bottaro, avvenuta in data 22.2.2015, ai terreni da lui coltivati per mq. 2.600, siti in parte in agro di Torre Annunziata e in parte in agro di Castellammare di Stabia, censiti al foglio 16 del Comune di Torre Annunziata, part. 185 di are 10,18 e al foglio 1 del Comune di
Castellammare di Stabia, part. 287 di are 25,17 (di proprietà entrambi della madre RE
IA), nonché al foglio 1 p. 288 del Comune di Castellammare di are 4,60 (di proprietà del padre MA SE). Assumeva il ricorrente che, a seguito dell'esondazione, ascrivibile alla mancata manutenzione da parte della Regione Campania dei corsi d'acqua - ricolmi sia nell'alveo che sulle sponde di melma, detriti e vegetazione spontanea, con conseguente difficoltà di deflusso dell'acqua - una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno dei fondi, provocando la distruzione e l'inutilizzabilità di tutte le colture in atto, oltre ai danni all'impianto irriguo e al terreno, causati dal deposito sullo stesso di melma ed altre sostanze nocive veicolate dalle acque esondate. A sostegno della pretesa, depositava una consulenza tecnica di parte a firma del dott. agronomo Pasquale
NT con relativi allegati.
Con memoria depositata in data 15.6.2022 si costituiva in giudizio la Regione Campania, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, dovendosi ritenere competente per entrambi i corsi d'acqua per cui è causa il Consorzio di Bonifica del Sarno, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, mancando la prova dei titoli di legittimazione e comunque dell'attività agricola esercitata sui fondi in questione;
nonché la prescrizione del diritto azionato. Nel merito, deduceva, in ogni caso, l'infondatezza della domanda, per violazione della cd. fascia di rispetto e comunque per mancanza di prova del danno subito.
Ammessa ed espletata la prova delegata e precisate le conclusioni dinanzi al giudice delegato, all'udienza collegiale del 6.11.2024, la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente si rileva che la legittimazione attiva del ricorrente risulta dai documenti in atti (cfr. contratto di fitto e visure catastali allegate alla perizia di parte) e dalle dichiarazioni dei testi escussi (dott. agronomo Pasquale NT, geom. Massimo Alfieri e Pane
NT), i quali hanno tutti confermato il capo A) dell'articolazione istruttoria di parte, ossia che i terreni in questione erano coltivati direttamente dal ricorrente.
2
La legittimazione passiva della Regione Campania verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla Regione in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Sempre in via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione nelle conclusioni, tenuto conto che l'evento dannoso si è verificato in data
22.2.2015 e che il ricorso introduttivo del giudizio in corso risulta notificato il 17.2.2020.
Nel merito, la domanda è fondata solo in parte e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte
(cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011;
T.S.A.P. n. 109/2016;
T.S.A.P. n. 126/2017;
T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., nella cui disciplina rientra la fattispecie in esame, l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
In punto di fatto, deve ritenersi accertato che nel giorno 22.2.2015 il Canale Bottaro e il
Fiume Sarno sono esondati, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa: tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno tutti confermato il capitolo B) di cui all'articolazione istruttoria della ricorrente.
3
Risulta, anche, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la mancata manutenzione dei suddetti corsi d'acqua, che si presentavano invasi da melma, arbusti e vegetazione spontanea, che impedivano il normale deflusso dell'acqua, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla loro custodia e manutenzione.
Quanto ai danni subiti, il ricorrente, richiamando la perizia depositata in atti, li ha quantificati in complessivi € 87.942,40, imputandoli a danni alle piantagioni di strelizia e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2181/2020 R.G., avente ad oggetto “Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 6.11.2024 e vertente
TRA
UM PA (c.f. [...]), rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato rispetto al ricorso depositato digitalmente, da ritenersi apposta in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
[...]), FABIO D'AURIA (c.f. [...]) e VALERIA
D'AURIA (c.f. [...]), e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone, alla Via Biscardi 31;
RICORRENTE
E
REGIONE CAMPANIA (c.f. 80011990639), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per OT ST OC di Barano d'Ischia del
2.5.2016 rep. N. 31375 racc. 14430, dall' avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f.
[...]) dell'Avvocatura Regionale, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa IA n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 17.2.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 6.8.2020 MA Pasquale conveniva in giudizio la Regione Campania onde sentirla condannare, al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati in corso di causa a mezzo CTP nella misura di € 87.942,40 -, arrecati dall'esondazione del Fiume Sarno e del
Canale Bottaro, avvenuta in data 22.2.2015, ai terreni da lui coltivati per mq. 2.600, siti in parte in agro di Torre Annunziata e in parte in agro di Castellammare di Stabia, censiti al foglio 16 del Comune di Torre Annunziata, part. 185 di are 10,18 e al foglio 1 del Comune di
Castellammare di Stabia, part. 287 di are 25,17 (di proprietà entrambi della madre RE
IA), nonché al foglio 1 p. 288 del Comune di Castellammare di are 4,60 (di proprietà del padre MA SE). Assumeva il ricorrente che, a seguito dell'esondazione, ascrivibile alla mancata manutenzione da parte della Regione Campania dei corsi d'acqua - ricolmi sia nell'alveo che sulle sponde di melma, detriti e vegetazione spontanea, con conseguente difficoltà di deflusso dell'acqua - una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno dei fondi, provocando la distruzione e l'inutilizzabilità di tutte le colture in atto, oltre ai danni all'impianto irriguo e al terreno, causati dal deposito sullo stesso di melma ed altre sostanze nocive veicolate dalle acque esondate. A sostegno della pretesa, depositava una consulenza tecnica di parte a firma del dott. agronomo Pasquale
NT con relativi allegati.
Con memoria depositata in data 15.6.2022 si costituiva in giudizio la Regione Campania, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, dovendosi ritenere competente per entrambi i corsi d'acqua per cui è causa il Consorzio di Bonifica del Sarno, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, mancando la prova dei titoli di legittimazione e comunque dell'attività agricola esercitata sui fondi in questione;
nonché la prescrizione del diritto azionato. Nel merito, deduceva, in ogni caso, l'infondatezza della domanda, per violazione della cd. fascia di rispetto e comunque per mancanza di prova del danno subito.
Ammessa ed espletata la prova delegata e precisate le conclusioni dinanzi al giudice delegato, all'udienza collegiale del 6.11.2024, la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente si rileva che la legittimazione attiva del ricorrente risulta dai documenti in atti (cfr. contratto di fitto e visure catastali allegate alla perizia di parte) e dalle dichiarazioni dei testi escussi (dott. agronomo Pasquale NT, geom. Massimo Alfieri e Pane
NT), i quali hanno tutti confermato il capo A) dell'articolazione istruttoria di parte, ossia che i terreni in questione erano coltivati direttamente dal ricorrente.
2
La legittimazione passiva della Regione Campania verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla Regione in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Sempre in via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione nelle conclusioni, tenuto conto che l'evento dannoso si è verificato in data
22.2.2015 e che il ricorso introduttivo del giudizio in corso risulta notificato il 17.2.2020.
Nel merito, la domanda è fondata solo in parte e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte
(cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011;
T.S.A.P. n. 109/2016;
T.S.A.P. n. 126/2017;
T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., nella cui disciplina rientra la fattispecie in esame, l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
In punto di fatto, deve ritenersi accertato che nel giorno 22.2.2015 il Canale Bottaro e il
Fiume Sarno sono esondati, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa: tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno tutti confermato il capitolo B) di cui all'articolazione istruttoria della ricorrente.
3
Risulta, anche, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la mancata manutenzione dei suddetti corsi d'acqua, che si presentavano invasi da melma, arbusti e vegetazione spontanea, che impedivano il normale deflusso dell'acqua, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla loro custodia e manutenzione.
Quanto ai danni subiti, il ricorrente, richiamando la perizia depositata in atti, li ha quantificati in complessivi € 87.942,40, imputandoli a danni alle piantagioni di strelizia e
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