Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/05/2024, n. 722
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Testo completo
Proc. N. 139.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da: Dott. G F Presidente rel Dott.ssa M I E Consigliere. Dott.ssa A B Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello n. 139.2024 promosso da
, CF. , rappresentato e difeso, dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Romina Cristina D'Agostini
APPELLANTE nei confronti di
CF. rappresentata e difesa in primo CP_1 C.F._2 grado dall'avv. M C
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.22/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata in data 11.01.2024 non notificata, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 2039.2019 R.G
CONCLUSIONI
1
Dell'appellante: “preliminarmente: -Dichiarare la nullità della sentenza quanto meno in ordine al capo contenente la statuizione di affidamento esclusivo della minore alla madre e di limitazione dei tempi di permanenza della figlia Persona_1 presso il padre, con esclusione del pernotto, per omesso ascolto della stessa e/o omessa nomina del Curatore speciale della minore e, conseguentemente
- disporre l'ascolto di figlia ultradodicenne;Persona_1
- disporre la nomina del Curatore speciale della minore;in via principale: -addebitare la separazione personale dei coniugi alla sig.a CP_1 per tutte le ragioni di cui al presente atto e di cui agli atti del giudizio di
[...] prime cure ed in particolare per avere ella violato i doveri coniugali di fedeltà ed assistenza morale e materiale del coniuge ed avere così determinato il fallimento dell'unione coniugale;disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Persona_1 per le ragioni di cui al presente atto di appello;
- rideterminare il contributo al mantenimento delle figlie, da porre a carico del padre, sig. , nell'importo di euro 400,00= mensili rivalutabili Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali, con conferma della partecipazione paritaria alle spese straordinarie di cui al relativo Protocollo vigente presso il
Tribunale di Ascoli Piceno ed altresì con divisione paritaria dell'assegno unico per la famiglia, tenuto conto di tutti gli elementi emersi nel giudizio di prime cure ed in quello di appello;
- revocare, anche con effetto ex tunc, il contributo al mantenimento della moglie pari ad € 200,00= mensili per tutte le ragioni di cui al presente atto, anche ma non solo in conseguenza della pronuncia di addebito della separazione alla stessa;
- disporre e condannare la sig.a in quanto coobbligata, a CP_1 partecipare al pagamento dell'importo ricevuto e finanziato da per Parte_2 iniziali € 33.563,74=, divenuto, con gli interessi e spese pari ad € 54.994,00, rimborsando al sig. quanto dal medesimo nelle more già Parte_1 corrisposto anche a seguito di pignoramento del quinto della retribuzione mensile;
- con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del sig. . Parte_1
2 In via istruttoria: Si chiede che venga disposta l'acquisizione d'ufficio del fascicolo
d'ufficio del primo grado, rubricato sub RG n. 2039/2019 e RG n. 2140/20219 del
Tribunale di Ascoli Piceno.
Si chiede che la sig.a e l' alleghino e CP_1 Controparte_2 producano, ai sensi degli artt. 210 e/o 213 cpc, le ultime dichiarazioni dei redditi complete ed estratti conto. Si chiede che la Corte di appello voglia ordinare, ex art.
210 cpc all' Agenzie delle Entrate, di comunicare e produrre la documentazione inerente tutti i rapporti bancari e/o postali (titoli, obbligazioni, azioni ed investimenti, finanziamenti) intestato o cointestati alla sig.a e gli CP_1 estratti conto bancari e postali relativi agli ultimi tre anni;anche con delega alla polizia tributaria.
Dell'appellato: “Piaccia all'On.le Corte d'appello adita, accertata l'infondatezza dei motivi d'appello, confermare la sentenza di primo grado”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno, nel procedimento tra d in cui era stata già emessa sentenza non CP_1 Parte_1 definitiva di separazione, ha stabilito quanto segue:
- ha respinto la domanda di addebito della separazione alla CP_1
- ha affidato la figlia minore n via esclusiva alla madre con collocamento in Per_1 via prevalente presso la medesima;
- ha regolato i tempi di frequentazione della minore con il padre;
- ha stabilito che il provveda al mantenimento delle figlie , Per_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e della minore – Per_1 nata il 21.12.2010 - versando la somma di € 320,00 per ciascuna figlia - con rivalutazione annuale - e la metà delle spese straordinarie;Org_1
- ha posto a carico del assegno di mantenimento in favore della moglie di Per_1
200,00 € mensili;
- ha dichiarato inammissibili e rigettato le altre domande proposte dal Per_1 condannandolo al pagamento delle spese processuali.
3
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il il quale in via preliminare Per_1 ha dedotto la nullità della sentenza limitatamente al capo che ha disposto
l'affidamento esclusivo della minore alla madre, lamentando l'omesso ascolto della minore stessa e la mancata nomina del curatore speciale.
Ha altresì dedotto l'errata valutazione delle risultanze processuali, chiedendo:
- l'affido condiviso della figlia minore Per_1
- determinarsi in complessivi € 400,00 mensili l'assegno di mantenimento per le figlie ;
- pronunciarsi l'addebito della separazione all'appellata;
- revocarsi l'assegno di mantenimento in favore della stessa;
- condannarsi l'appellata, in quanto coobbligata, a partecipare al pagamento dell'importo ricevuto da pari ad € 54.994,00, rimborsando al sig. Parte_2
la metà di quanto già corrisposto a tale titolo;Parte_1
- condannarsi l'appellata al pagamento delle spese di lite.
In via istruttoria l'appellante ha reiterato la richiesta di esibizione ex art. 210 e 213
c.p.c. da parte della sig.ra dell' delle dichiarazioni CP_1 Controparte_2 dei redditi e della documentazione bancaria degli ultimi tre anni .
L'appellata, costituitasi, ha contestato integralmente i motivi di impugnazione, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Il Procuratore Generale in sede ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la statuizione che ha respinto la richiesta di addebito della separazione alla moglie, lamentando l'errata e non completa valutazione delle risultanze processuali e la contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della decisione.
A tale riguardo il osserva che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di Per_1 primo grado, la condotta tenuta dalla a determinato violazione dei doveri CP_1 nascenti dal matrimonio.
L'appellante denuncia in particolare il disinteresse morale ed affettivo e la sussistenza di diverse relazioni extraconiugali da parte della moglie, come confermato dall'istruttoria espletata ( deposizioni dei testi Testimone_1
4
, , e dalla relazione Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 investigativa prodotta.
Il motivo è infondato.
E' incontroverso che in costanza di matrimonio la a avuto una relazione CP_1 sentimentale iniziata “poco prima della diffusione della Covid” come riferito dai testimoni e all'udienza del 13.04.2023 e come Testimone_3 Testimone_4 risulta dalla relazione investigativa datata 4 gennaio 2020.
Le circostanze riferite dai predetti testimoni sono state peraltro confermate dalla stessa a quale ha ammesso di aver instaurato la relazione sentimentale CP_1 nell'autunno del 2019, pochi mesi prima della separazione (ricorso depositato in data 30.10.2019).
Dagli atti processuali si evince peraltro che tra i coniugi già dal 2017 vi era una situazione di crisi irreversibile, tanto da aver fatto maturare nello stesso la Per_1 decisione di avviare con la moglie trattive per giungere ad una separazione consensuale. Lo stesso appellante nei suoi atti difensivi ammette di aver continuato il suo matrimonio per tenere unita la famiglia evidenziando che non vi era stata nessuna conciliazione con la moglie (cfr. memoria data 15.10.2020 “ la i CP_1
è sottratta dal Luglio 2017 all'obbligo di intrattenere rapporti affettivi e sessuali”, in sede di interrogatorio dichiara che la moglie “aveva mutato atteggiamento nei suoi confronti manifestando chiusura” e che trascorrevano i fine settimana alternati con le figlie (V. verbale udienza del 13.04.2024).
In una lettera in atti (risalente anch'essa al 2017) l'appellante accusa la moglie di aver intrapreso una relazione extraconiugale con un dipendente dell'hotel in cui lavorava e manifesta l'intenzione di separarsi, evidenziando la cessazione della comunione spirituale.
Tale relazione extraconiugale, risalente all'anno 2017 e specificamente contestata dalla non sono tuttavia emersi elementi di prova, né in generale appare CP_1 provato che la abbia violato il dovere di fedeltà in epoca precedente CP_1 all'autunno 2019.
Se dunque tale violazione del dovere di fedeltà da parte dell'appellata non risulta dimostrata, può al contrario ritenersi provato che sin dall'anno 2017 fosse venuta meno l'affectio tra le parti e che all'epoca in cui la a intrapreso la relazione CP_1
5
sentimentale con il sig. da lei stessa ammessa il contesto familiare fosse Parte_3 già irrimediabilmente disgregato.
Deve dunque confermarsi il rigetto della pronuncia di addebito, non apparendo provato il nesso eziologico tra la violazione del dovere di fedeltà da parte dell'appellata in relazione all'unica relazione sentimentale dimostrata ed il venir meno della comunione spirituale tra i coniugi, già cessata alcuni anni prima.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la statuizione di affido esclusivo della figlia lla moglie, deducendo in via preliminare la nullità della sentenza per Per_1 la mancata nomina del curatore speciale in violazione degli art.473 bis.8 cpc e per
l'omesso ascolto della figlia in violazione dell'art. 473 bis.4 cpc e rilevando Per_1 nel merito la mancanza dei presupposti per l'affido esclusivo.
Vanno, per ragioni di priorità logica, anzitutto esaminate le eccezioni di nullità sollevate dall'appellante.
Le eccezioni non hanno pregio.
Va ribadita l'applicabilità al presente procedimento della disciplina prevista dall'art.
78 cpc, come modificato dalla l.206/2021.
Sulla base di tale disposizione (che è stata peraltro sostanzialmente traslata nell'art. 473 bis.8 cpc, introdotto dal d.lgs.149 del 2022) l'omessa nomina del curatore speciale determina la nullità del procedimento unicamente nelle ipotesi sottoindicate:
- 1. quando il P.M. abbia chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da: Dott. G F Presidente rel Dott.ssa M I E Consigliere. Dott.ssa A B Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello n. 139.2024 promosso da
, CF. , rappresentato e difeso, dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Romina Cristina D'Agostini
APPELLANTE nei confronti di
CF. rappresentata e difesa in primo CP_1 C.F._2 grado dall'avv. M C
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.22/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata in data 11.01.2024 non notificata, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 2039.2019 R.G
CONCLUSIONI
1
Dell'appellante: “preliminarmente: -Dichiarare la nullità della sentenza quanto meno in ordine al capo contenente la statuizione di affidamento esclusivo della minore alla madre e di limitazione dei tempi di permanenza della figlia Persona_1 presso il padre, con esclusione del pernotto, per omesso ascolto della stessa e/o omessa nomina del Curatore speciale della minore e, conseguentemente
- disporre l'ascolto di figlia ultradodicenne;Persona_1
- disporre la nomina del Curatore speciale della minore;in via principale: -addebitare la separazione personale dei coniugi alla sig.a CP_1 per tutte le ragioni di cui al presente atto e di cui agli atti del giudizio di
[...] prime cure ed in particolare per avere ella violato i doveri coniugali di fedeltà ed assistenza morale e materiale del coniuge ed avere così determinato il fallimento dell'unione coniugale;disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Persona_1 per le ragioni di cui al presente atto di appello;
- rideterminare il contributo al mantenimento delle figlie, da porre a carico del padre, sig. , nell'importo di euro 400,00= mensili rivalutabili Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali, con conferma della partecipazione paritaria alle spese straordinarie di cui al relativo Protocollo vigente presso il
Tribunale di Ascoli Piceno ed altresì con divisione paritaria dell'assegno unico per la famiglia, tenuto conto di tutti gli elementi emersi nel giudizio di prime cure ed in quello di appello;
- revocare, anche con effetto ex tunc, il contributo al mantenimento della moglie pari ad € 200,00= mensili per tutte le ragioni di cui al presente atto, anche ma non solo in conseguenza della pronuncia di addebito della separazione alla stessa;
- disporre e condannare la sig.a in quanto coobbligata, a CP_1 partecipare al pagamento dell'importo ricevuto e finanziato da per Parte_2 iniziali € 33.563,74=, divenuto, con gli interessi e spese pari ad € 54.994,00, rimborsando al sig. quanto dal medesimo nelle more già Parte_1 corrisposto anche a seguito di pignoramento del quinto della retribuzione mensile;
- con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del sig. . Parte_1
2 In via istruttoria: Si chiede che venga disposta l'acquisizione d'ufficio del fascicolo
d'ufficio del primo grado, rubricato sub RG n. 2039/2019 e RG n. 2140/20219 del
Tribunale di Ascoli Piceno.
Si chiede che la sig.a e l' alleghino e CP_1 Controparte_2 producano, ai sensi degli artt. 210 e/o 213 cpc, le ultime dichiarazioni dei redditi complete ed estratti conto. Si chiede che la Corte di appello voglia ordinare, ex art.
210 cpc all' Agenzie delle Entrate, di comunicare e produrre la documentazione inerente tutti i rapporti bancari e/o postali (titoli, obbligazioni, azioni ed investimenti, finanziamenti) intestato o cointestati alla sig.a e gli CP_1 estratti conto bancari e postali relativi agli ultimi tre anni;anche con delega alla polizia tributaria.
Dell'appellato: “Piaccia all'On.le Corte d'appello adita, accertata l'infondatezza dei motivi d'appello, confermare la sentenza di primo grado”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno, nel procedimento tra d in cui era stata già emessa sentenza non CP_1 Parte_1 definitiva di separazione, ha stabilito quanto segue:
- ha respinto la domanda di addebito della separazione alla CP_1
- ha affidato la figlia minore n via esclusiva alla madre con collocamento in Per_1 via prevalente presso la medesima;
- ha regolato i tempi di frequentazione della minore con il padre;
- ha stabilito che il provveda al mantenimento delle figlie , Per_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e della minore – Per_1 nata il 21.12.2010 - versando la somma di € 320,00 per ciascuna figlia - con rivalutazione annuale - e la metà delle spese straordinarie;Org_1
- ha posto a carico del assegno di mantenimento in favore della moglie di Per_1
200,00 € mensili;
- ha dichiarato inammissibili e rigettato le altre domande proposte dal Per_1 condannandolo al pagamento delle spese processuali.
3
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il il quale in via preliminare Per_1 ha dedotto la nullità della sentenza limitatamente al capo che ha disposto
l'affidamento esclusivo della minore alla madre, lamentando l'omesso ascolto della minore stessa e la mancata nomina del curatore speciale.
Ha altresì dedotto l'errata valutazione delle risultanze processuali, chiedendo:
- l'affido condiviso della figlia minore Per_1
- determinarsi in complessivi € 400,00 mensili l'assegno di mantenimento per le figlie ;
- pronunciarsi l'addebito della separazione all'appellata;
- revocarsi l'assegno di mantenimento in favore della stessa;
- condannarsi l'appellata, in quanto coobbligata, a partecipare al pagamento dell'importo ricevuto da pari ad € 54.994,00, rimborsando al sig. Parte_2
la metà di quanto già corrisposto a tale titolo;Parte_1
- condannarsi l'appellata al pagamento delle spese di lite.
In via istruttoria l'appellante ha reiterato la richiesta di esibizione ex art. 210 e 213
c.p.c. da parte della sig.ra dell' delle dichiarazioni CP_1 Controparte_2 dei redditi e della documentazione bancaria degli ultimi tre anni .
L'appellata, costituitasi, ha contestato integralmente i motivi di impugnazione, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Il Procuratore Generale in sede ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la statuizione che ha respinto la richiesta di addebito della separazione alla moglie, lamentando l'errata e non completa valutazione delle risultanze processuali e la contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della decisione.
A tale riguardo il osserva che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di Per_1 primo grado, la condotta tenuta dalla a determinato violazione dei doveri CP_1 nascenti dal matrimonio.
L'appellante denuncia in particolare il disinteresse morale ed affettivo e la sussistenza di diverse relazioni extraconiugali da parte della moglie, come confermato dall'istruttoria espletata ( deposizioni dei testi Testimone_1
4
, , e dalla relazione Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 investigativa prodotta.
Il motivo è infondato.
E' incontroverso che in costanza di matrimonio la a avuto una relazione CP_1 sentimentale iniziata “poco prima della diffusione della Covid” come riferito dai testimoni e all'udienza del 13.04.2023 e come Testimone_3 Testimone_4 risulta dalla relazione investigativa datata 4 gennaio 2020.
Le circostanze riferite dai predetti testimoni sono state peraltro confermate dalla stessa a quale ha ammesso di aver instaurato la relazione sentimentale CP_1 nell'autunno del 2019, pochi mesi prima della separazione (ricorso depositato in data 30.10.2019).
Dagli atti processuali si evince peraltro che tra i coniugi già dal 2017 vi era una situazione di crisi irreversibile, tanto da aver fatto maturare nello stesso la Per_1 decisione di avviare con la moglie trattive per giungere ad una separazione consensuale. Lo stesso appellante nei suoi atti difensivi ammette di aver continuato il suo matrimonio per tenere unita la famiglia evidenziando che non vi era stata nessuna conciliazione con la moglie (cfr. memoria data 15.10.2020 “ la i CP_1
è sottratta dal Luglio 2017 all'obbligo di intrattenere rapporti affettivi e sessuali”, in sede di interrogatorio dichiara che la moglie “aveva mutato atteggiamento nei suoi confronti manifestando chiusura” e che trascorrevano i fine settimana alternati con le figlie (V. verbale udienza del 13.04.2024).
In una lettera in atti (risalente anch'essa al 2017) l'appellante accusa la moglie di aver intrapreso una relazione extraconiugale con un dipendente dell'hotel in cui lavorava e manifesta l'intenzione di separarsi, evidenziando la cessazione della comunione spirituale.
Tale relazione extraconiugale, risalente all'anno 2017 e specificamente contestata dalla non sono tuttavia emersi elementi di prova, né in generale appare CP_1 provato che la abbia violato il dovere di fedeltà in epoca precedente CP_1 all'autunno 2019.
Se dunque tale violazione del dovere di fedeltà da parte dell'appellata non risulta dimostrata, può al contrario ritenersi provato che sin dall'anno 2017 fosse venuta meno l'affectio tra le parti e che all'epoca in cui la a intrapreso la relazione CP_1
5
sentimentale con il sig. da lei stessa ammessa il contesto familiare fosse Parte_3 già irrimediabilmente disgregato.
Deve dunque confermarsi il rigetto della pronuncia di addebito, non apparendo provato il nesso eziologico tra la violazione del dovere di fedeltà da parte dell'appellata in relazione all'unica relazione sentimentale dimostrata ed il venir meno della comunione spirituale tra i coniugi, già cessata alcuni anni prima.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la statuizione di affido esclusivo della figlia lla moglie, deducendo in via preliminare la nullità della sentenza per Per_1 la mancata nomina del curatore speciale in violazione degli art.473 bis.8 cpc e per
l'omesso ascolto della figlia in violazione dell'art. 473 bis.4 cpc e rilevando Per_1 nel merito la mancanza dei presupposti per l'affido esclusivo.
Vanno, per ragioni di priorità logica, anzitutto esaminate le eccezioni di nullità sollevate dall'appellante.
Le eccezioni non hanno pregio.
Va ribadita l'applicabilità al presente procedimento della disciplina prevista dall'art.
78 cpc, come modificato dalla l.206/2021.
Sulla base di tale disposizione (che è stata peraltro sostanzialmente traslata nell'art. 473 bis.8 cpc, introdotto dal d.lgs.149 del 2022) l'omessa nomina del curatore speciale determina la nullità del procedimento unicamente nelle ipotesi sottoindicate:
- 1. quando il P.M. abbia chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
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