Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/07/2024, n. 1280
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Testo completo
R.G. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– CO Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
LU DE CI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LADDOMADA FRANCESCO ([...]) e dell'avv. BASILE PAOLO ([...]), ricorrente
e
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA –
CONSOB (C.F. 80204250585), con il patrocinio dell'avv. COLANTUONI VIRNA ([...]) e dell'avv. PALMISANO PAOLO
([...]), resistente
Conclusioni per NL De CI: «Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previo ogni opportuno provvedimento e ogni opportuna declaratoria, in accoglimento del presente ricorso:
A) NEL MERITO, annullare e/o revocare la delibera sanzionatoria
n. 22952 del 20/12/2023;
B) IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei profili di illegittimità della delibera, in parziale modifica della stessa:
- confermare la pubblicazione della sanzione in forma anonima ai sensi dell'art. 195-bis TUF;
nonché
- riquantificare la sanzione pecuniaria e quella interdittiva comminate al ricorrente, in conformità alle richieste formulate con il ricorso;
C) IN OGNI CASO, con vittoria di compensi e spese, anche generali ex art. 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e seguenti modifiche, oltre IVA e
CPA come per legge»;
per Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB:
«INSISTE affinché codesta ecc.ma Corte, previa trasmissione degli atti del presente giudizio al Consiglio dell'Ordine deli avvocati di Milano, per
l'avv. Basile, e al Consiglio dell'Ordine di Taranto, per l'avv. Laddomada, per la violazione dell'art. 1 e dell'art. 9 del Codice deontologico forense, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, voglia respingere il ricorso per l'assoluta infondatezza delle motivazioni ivi addotte e confermare nell'an e nel quantum la delibera opposta, ivi compresa la sanzione interdittiva applicata al ricorrente. Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie nell'eventuale prosieguo del giudizio».
pag. 2/40
Rilevato
NL De CI ha proposto ricorso avverso la delibera n. 22952 del 2023 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –
CONSOB (nel prosieguo ON), con la quale sono state applicate: a) la sanzione amministrativa pari a euro 100.000,00 «in relazione alla accertata violazione dell'art. 187-bis, c. 4, del D. Lgs. n. 58/19989
[rectius: 58/1998] e dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l'esercizio 2017 e l'avvio dello studio dell'Operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato, l'11/01/2018, tramite NK VO AG, 20.000 azioni
IM per conto proprio e 5.000 azioni IM in qualità di Portfolio
Manager per conto della gestione patrimoniale cointestata a FE
AO IN e AT SC, utilizzando le suddette informazioni»;
b) la «sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all'art. 187-quater, c. 1, del D. Lgs. n.
58/1998, pari a mesi 10»;
c) la «trasmissione del provvedimento sanzionatorio all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei
Consulenti Finanziari»;
d) «la confisca dei beni […] sino alla concorrenza di un valore pari a 35.124,00 euro».
ON ha considerato, in primo luogo, che costituisse
«un'informazione privilegiata al più tardi dal 10/01/2018 e fino alla diffusione da parte di IM Holding del comunicato stampa, avvenuta il 15/01/2018 alle ore 9.59», la notizia riguardante le “stime preliminari” dei risultati economici relativi all'esercizio 2017 della medesima società IM Holding s.p.a. (nel prosieguo IM) – società al vertice del Gruppo IM, specializzato nella gestione patrimoniale e nell'offerta di servizi di consulenza finanziaria – e la distribuzione del
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relativo dividendo. IM, con tale comunicato, ha infatti annunciato la previsione di un utile netto consolidato del Gruppo, riferito al 2017, stimato tra 215 e 225 milioni di euro – in aumento rispetto all'anno precedente – ha inoltre indicato che sarebbe stato proposto l'aumento del dividendo ordinario a 2 euro per azione e ha confermato l'obiettivo del raggiungimento di un utile netto consolidato di Gruppo di 300 milioni di euro entro il 2019.
Sempre ON ha inoltre considerato che costituisse
«un'informazione privilegiata al più tardi dal 10/01/2018 e fino alla diffusione da parte di Timone Fiduciaria del comunicato stampa avvenuta il 15/01/2018 alle ore 9.57» l'avvio formale, da parte della stessa Timone Fiduciaria, «dello studio di un'operazione di rafforzamento» della propria partecipazione nel capitale di IM
«cumulativamente detenuta dagli aderenti al pertinente patto parasociale, dal 15% fino ad un massimo del 29%».
ON ha altresì considerato che NL De CI, all'epoca dei fatti consulente finanziario di IM Capital EN SGR s.p.a.
(nel prosieguo IM CM SGR) – società anch'essa facente parte del
Gruppo IM – fosse entrato in possesso delle predette informazioni privilegiate in occasione dei contatti avuti con AC AD – all'epoca dei fatti “Managing Director” di IM CM SGR – avvenuti sia a Milano sia presso l'ufficio di Firenze di IM CM SGR, intercorrendo tra i due
«stretti rapporti personali e professionali». Ha altresì considerato che il predetto AD fosse a sua volta venuto a conoscenza delle medesime informazioni privilegiate in data 11 gennaio 2018 – durante la riunione della Direzione Commerciale di IM CM SGR – e che entrambi,
AD e De CI, conoscessero o potessero conoscere, in base all'utilizzo dell'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle medesime informazioni, di cui era prevista la diffusione con i predetti comunicati del 15 gennaio 2018.
pag. 4/40
ON ha poi considerato che, in data 11 gennaio 2018, il predetto De CI aveva acquistato 20.000 azioni IM, al prezzo medio ponderato di euro 16,4438, per un controvalore di euro
328.876,30, vendendole il successivo 15 gennaio 2018 – unitamente a ulteriori 10.000 unità del medesimo titolo azionario, già in portafoglio – al prezzo medio ponderato di euro 18,20, per un controvalore complessivo di euro 546.000,00, conseguendo così un profitto – relativo alle sole 20.000 azioni acquistate in data 11 gennaio 2018 – pari a euro
35.124,00.
La ON ha infine considerato che, sempre in data 11 gennaio
2018, il medesimo De CI, per conto della gestione patrimoniale cointestata a FE AO IN e AT SC, ha acquistato 5.000 azioni IM al prezzo medio ponderato di euro
16,3981, per un controvalore di euro 81.990,50.
De CI ha impugnato la predetta delibera per i seguenti motivi
(riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
1. «Violazione (anche in forma di falsa applicazione) degli artt. 187- septies, c. 1, TUF: violazione del termine per la contestazione degli addebiti»;
2. «Violazione (anche in forma di falsa applicazione) degli artt. 180 par. 1 lett. b-ter) e art. 7 par.
1-4 MAR: il carattere non privilegiato delle informazioni sulle stime preliminari e sull'operazione di rafforzamento del patto di sindacato»;
3. «Violazione (anche in forma di falsa applicazione) degli artt.
2727 e 2729 c.c. in materia di prova presuntiva, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, erronea valutazione dei presupposti, motivazione assente o apparente o comunque carente o caratterizzata da manifesta contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza»;
pag. 5/40
4. «In subordine al Primo, Secondo, Terzo Motivo, violazione (anche in forma di falsa applicazione) dell'art. 195-bis c. 2, lett. a) e c),
TUF, per non aver ritenuto sussistenti i presupposti per la pubblicazione in forma anonima della sanzione»;
5. «In subordine al Primo, Secondo, Terzo Motivo, concorrendo con il Quarto Motivo;
violazione (anche in forma di falsa applicazione) dell'art. 194-bis c. 1, TUF, in materia di criteri per la determinazione delle sanzioni».
Si è costituita ON, contestando tutti i motivi di ricorso.
All'esito dell'udienza del 12 aprile 2024 – nella quale il ricorrente ha rinunciato alla propria istanza di sospensione cautelare dell'esecutività del provvedimento impugnato – la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di trenta giorni al medesimo ricorrente per il deposito di memoria defensionale e di ulteriori trenta giorni a ON per replica, memorie contenenti le conclusioni di cui in esergo.
Considerato
1. Con il primo motivo di ricorso De CI lamenta la violazione del termine perentorio per la contestazione degli addebiti, dovendo essa avvenire «entro centottanta giorni dall'accertamento» dell'illecito, come previsto dall'art. 187-septies, comma 1, d.lgs. n. 58 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – t.u.f.). A tal proposito, sostiene, in primo luogo, che le indagini condotte da ON
«se raffrontate al sistema penale – da ritenersi applicabile in toto al caso di specie – […] si siano protratte per un termine non accettabile, di gran lunga superiore ai termini concessi per il perseguimento di reati gravi», ossia un anno, prorogabile fino a due. Sostiene inoltre che il predetto accertamento andrebbe individuato nella data del 20 settembre 2021, momento in cui l'Ufficio Abusi di Mercato (nel prosieguo UAM), avendo
pag. 6/40
ricevuto, da AO Martini, il questionario allo stesso sottoposto,
«disponeva di tutte le informazioni necessarie e sufficienti per formulare
l'odierna contestazione nei confronti del Ricorrente», intervenuta soltanto tra il 27 dicembre 2022 e il 4 gennaio 2023. La predetta contestazione degli addebiti sarebbe infatti avvenuta con la “lettera di contestazione” del medesimo UAM e questa si fonderebbe «sui dati relativi all'operatività in azioni IM (acquisite prevalentemente negli anni 2019 e 2020), sui rapporti fra i destinatari delle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– CO Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
LU DE CI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LADDOMADA FRANCESCO ([...]) e dell'avv. BASILE PAOLO ([...]), ricorrente
e
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA –
CONSOB (C.F. 80204250585), con il patrocinio dell'avv. COLANTUONI VIRNA ([...]) e dell'avv. PALMISANO PAOLO
([...]), resistente
Conclusioni per NL De CI: «Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previo ogni opportuno provvedimento e ogni opportuna declaratoria, in accoglimento del presente ricorso:
A) NEL MERITO, annullare e/o revocare la delibera sanzionatoria
n. 22952 del 20/12/2023;
B) IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei profili di illegittimità della delibera, in parziale modifica della stessa:
- confermare la pubblicazione della sanzione in forma anonima ai sensi dell'art. 195-bis TUF;
nonché
- riquantificare la sanzione pecuniaria e quella interdittiva comminate al ricorrente, in conformità alle richieste formulate con il ricorso;
C) IN OGNI CASO, con vittoria di compensi e spese, anche generali ex art. 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e seguenti modifiche, oltre IVA e
CPA come per legge»;
per Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB:
«INSISTE affinché codesta ecc.ma Corte, previa trasmissione degli atti del presente giudizio al Consiglio dell'Ordine deli avvocati di Milano, per
l'avv. Basile, e al Consiglio dell'Ordine di Taranto, per l'avv. Laddomada, per la violazione dell'art. 1 e dell'art. 9 del Codice deontologico forense, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, voglia respingere il ricorso per l'assoluta infondatezza delle motivazioni ivi addotte e confermare nell'an e nel quantum la delibera opposta, ivi compresa la sanzione interdittiva applicata al ricorrente. Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie nell'eventuale prosieguo del giudizio».
pag. 2/40
Rilevato
NL De CI ha proposto ricorso avverso la delibera n. 22952 del 2023 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –
CONSOB (nel prosieguo ON), con la quale sono state applicate: a) la sanzione amministrativa pari a euro 100.000,00 «in relazione alla accertata violazione dell'art. 187-bis, c. 4, del D. Lgs. n. 58/19989
[rectius: 58/1998] e dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l'esercizio 2017 e l'avvio dello studio dell'Operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato, l'11/01/2018, tramite NK VO AG, 20.000 azioni
IM per conto proprio e 5.000 azioni IM in qualità di Portfolio
Manager per conto della gestione patrimoniale cointestata a FE
AO IN e AT SC, utilizzando le suddette informazioni»;
b) la «sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all'art. 187-quater, c. 1, del D. Lgs. n.
58/1998, pari a mesi 10»;
c) la «trasmissione del provvedimento sanzionatorio all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei
Consulenti Finanziari»;
d) «la confisca dei beni […] sino alla concorrenza di un valore pari a 35.124,00 euro».
ON ha considerato, in primo luogo, che costituisse
«un'informazione privilegiata al più tardi dal 10/01/2018 e fino alla diffusione da parte di IM Holding del comunicato stampa, avvenuta il 15/01/2018 alle ore 9.59», la notizia riguardante le “stime preliminari” dei risultati economici relativi all'esercizio 2017 della medesima società IM Holding s.p.a. (nel prosieguo IM) – società al vertice del Gruppo IM, specializzato nella gestione patrimoniale e nell'offerta di servizi di consulenza finanziaria – e la distribuzione del
pag. 3/40
relativo dividendo. IM, con tale comunicato, ha infatti annunciato la previsione di un utile netto consolidato del Gruppo, riferito al 2017, stimato tra 215 e 225 milioni di euro – in aumento rispetto all'anno precedente – ha inoltre indicato che sarebbe stato proposto l'aumento del dividendo ordinario a 2 euro per azione e ha confermato l'obiettivo del raggiungimento di un utile netto consolidato di Gruppo di 300 milioni di euro entro il 2019.
Sempre ON ha inoltre considerato che costituisse
«un'informazione privilegiata al più tardi dal 10/01/2018 e fino alla diffusione da parte di Timone Fiduciaria del comunicato stampa avvenuta il 15/01/2018 alle ore 9.57» l'avvio formale, da parte della stessa Timone Fiduciaria, «dello studio di un'operazione di rafforzamento» della propria partecipazione nel capitale di IM
«cumulativamente detenuta dagli aderenti al pertinente patto parasociale, dal 15% fino ad un massimo del 29%».
ON ha altresì considerato che NL De CI, all'epoca dei fatti consulente finanziario di IM Capital EN SGR s.p.a.
(nel prosieguo IM CM SGR) – società anch'essa facente parte del
Gruppo IM – fosse entrato in possesso delle predette informazioni privilegiate in occasione dei contatti avuti con AC AD – all'epoca dei fatti “Managing Director” di IM CM SGR – avvenuti sia a Milano sia presso l'ufficio di Firenze di IM CM SGR, intercorrendo tra i due
«stretti rapporti personali e professionali». Ha altresì considerato che il predetto AD fosse a sua volta venuto a conoscenza delle medesime informazioni privilegiate in data 11 gennaio 2018 – durante la riunione della Direzione Commerciale di IM CM SGR – e che entrambi,
AD e De CI, conoscessero o potessero conoscere, in base all'utilizzo dell'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle medesime informazioni, di cui era prevista la diffusione con i predetti comunicati del 15 gennaio 2018.
pag. 4/40
ON ha poi considerato che, in data 11 gennaio 2018, il predetto De CI aveva acquistato 20.000 azioni IM, al prezzo medio ponderato di euro 16,4438, per un controvalore di euro
328.876,30, vendendole il successivo 15 gennaio 2018 – unitamente a ulteriori 10.000 unità del medesimo titolo azionario, già in portafoglio – al prezzo medio ponderato di euro 18,20, per un controvalore complessivo di euro 546.000,00, conseguendo così un profitto – relativo alle sole 20.000 azioni acquistate in data 11 gennaio 2018 – pari a euro
35.124,00.
La ON ha infine considerato che, sempre in data 11 gennaio
2018, il medesimo De CI, per conto della gestione patrimoniale cointestata a FE AO IN e AT SC, ha acquistato 5.000 azioni IM al prezzo medio ponderato di euro
16,3981, per un controvalore di euro 81.990,50.
De CI ha impugnato la predetta delibera per i seguenti motivi
(riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
1. «Violazione (anche in forma di falsa applicazione) degli artt. 187- septies, c. 1, TUF: violazione del termine per la contestazione degli addebiti»;
2. «Violazione (anche in forma di falsa applicazione) degli artt. 180 par. 1 lett. b-ter) e art. 7 par.
1-4 MAR: il carattere non privilegiato delle informazioni sulle stime preliminari e sull'operazione di rafforzamento del patto di sindacato»;
3. «Violazione (anche in forma di falsa applicazione) degli artt.
2727 e 2729 c.c. in materia di prova presuntiva, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, erronea valutazione dei presupposti, motivazione assente o apparente o comunque carente o caratterizzata da manifesta contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza»;
pag. 5/40
4. «In subordine al Primo, Secondo, Terzo Motivo, violazione (anche in forma di falsa applicazione) dell'art. 195-bis c. 2, lett. a) e c),
TUF, per non aver ritenuto sussistenti i presupposti per la pubblicazione in forma anonima della sanzione»;
5. «In subordine al Primo, Secondo, Terzo Motivo, concorrendo con il Quarto Motivo;
violazione (anche in forma di falsa applicazione) dell'art. 194-bis c. 1, TUF, in materia di criteri per la determinazione delle sanzioni».
Si è costituita ON, contestando tutti i motivi di ricorso.
All'esito dell'udienza del 12 aprile 2024 – nella quale il ricorrente ha rinunciato alla propria istanza di sospensione cautelare dell'esecutività del provvedimento impugnato – la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di trenta giorni al medesimo ricorrente per il deposito di memoria defensionale e di ulteriori trenta giorni a ON per replica, memorie contenenti le conclusioni di cui in esergo.
Considerato
1. Con il primo motivo di ricorso De CI lamenta la violazione del termine perentorio per la contestazione degli addebiti, dovendo essa avvenire «entro centottanta giorni dall'accertamento» dell'illecito, come previsto dall'art. 187-septies, comma 1, d.lgs. n. 58 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – t.u.f.). A tal proposito, sostiene, in primo luogo, che le indagini condotte da ON
«se raffrontate al sistema penale – da ritenersi applicabile in toto al caso di specie – […] si siano protratte per un termine non accettabile, di gran lunga superiore ai termini concessi per il perseguimento di reati gravi», ossia un anno, prorogabile fino a due. Sostiene inoltre che il predetto accertamento andrebbe individuato nella data del 20 settembre 2021, momento in cui l'Ufficio Abusi di Mercato (nel prosieguo UAM), avendo
pag. 6/40
ricevuto, da AO Martini, il questionario allo stesso sottoposto,
«disponeva di tutte le informazioni necessarie e sufficienti per formulare
l'odierna contestazione nei confronti del Ricorrente», intervenuta soltanto tra il 27 dicembre 2022 e il 4 gennaio 2023. La predetta contestazione degli addebiti sarebbe infatti avvenuta con la “lettera di contestazione” del medesimo UAM e questa si fonderebbe «sui dati relativi all'operatività in azioni IM (acquisite prevalentemente negli anni 2019 e 2020), sui rapporti fra i destinatari delle
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