Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/06/2024, n. 620
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 467/2019
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Marco Benatti Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 467/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato
in data 27 marzo 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 20
dicembre 2023
OGGETTO: d a
Altre controversie di SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI S.PA. con il patrocinio dell'avv. diritto amministrativo Sanalitro Jacopo e dall'avv. Damone V. Luigi, elettivamente domiciliata
Codice 180999 presso l'avv. Salvadore Giuseppe Alessandro
APPELLANTE
c o n t r o
SL EL e LI LA con il patrocinio
dell'avv. Adamo Enzo
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE -CAL S.P.A.
1 CONSORZIO B.B.M.
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 398/2019 pubblicata
in data 13 febbraio 2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 398/2019 pubblicata
il 13 febbraio 2019 e non notificata: – in tesi, rigettare tutte le domande
proposte in primo grado dai signori LO GH e EL IG;
–
in ipotesi, rideterminare e ridurre le somme riconosciute agli attori di primo
grado secondo i principi esposti nell'appello e nelle successive difese, se del
caso mediante rinnovazione della CTU che sin d'ora si chiede volersi
ammettere;
– in ogni caso, con vittoria di spese e compensi dei due gradi di
giudizio (ivi incluse quelle relative alla eventuale CTU), oltre spese
forfettarie, IVA e cpa;
b) rigettare l'appello incidentale proposto dai signori
GH e IG perché inammissibile e comunque infondato”.
Degli appellati/appellanti incidentali
“Voglia … respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare in via
principale nel merito respingere l'impugnazione promossa dalla Società di
Progetto Brebemi S.p.A. avverso la sentenza n. 398 del Tribunale di Bergamo
del 13.02.2019, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 6768/2017, in quanto
infondata in fatto e diritto, per le causali ed i motivi dedotti in atti. In via
incidentale e di appello Riformare la sentenza n. 398 del Tribunale di
2
Bergamo del 13.02.2019, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 6768/2017,
nella parte in cui ha riconosciuto l'indennizzo ex art. 44 T.U.E. nell'importo
di € 59.000,00, applicando la percentuale di deprezzamento del 20, e per
l'effetto condannare la Società di Progetto Brebemi S.p.A., in persona del
legale rappresentante in carica, a versare in favore dei Signori GH
LO e IG EL un indennizzo da quantificarsi nell'importo di €
147.500,00, ovvero in quello diverso maggiore o minore, ritenuto equo e di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità loro
spettante, quali proprietari dei fondi che, dall'esecuzione dell'opera pubblica
o di pubblica utilità indicata in narrativa, hanno subito una permanente
diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del
diritto di proprietà, per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso competenze
professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse,
maggiorate del rimborso spese generali, I.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre
al rimborso integrale delle spese di c.t.u./c.t.p.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza numero 398/2019 pubblicata in data 13 febbraio 2019 il
Tribunale di Bergamo ha parzialmente accolto la domanda con cui LO
GH e EL IG hanno chiesto la condanna di Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A., della Società di Progetto Brebemi S.p.A., del
Consorzio BBM al risarcimento del danno subito, consistente nel
deprezzamento di valore dell'immobile di loro proprietà, ai sensi
dell'articolo 44 testo unico espropriazioni, subito in conseguenza della
3
realizzazione dell'autostrada BreBeMi.
1.1. Il Tribunale ha rigettato la domanda proposta nei confronti della
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ritenendola non legittimata
passivamente avendo delegato alla Società di Progetto Brebemi S.p.A.
l'esecuzione dell'opera mediante apposita convenzione.
1.2. Il Tribunale ha, poi, rigettato la domanda proposta nei confronti del
Consorzio BBM, rimasto contumace, in quanto mero “contraente generale”
evidenziando che solo la Società di Progetto Brebemi S.p.A. è stata delegata
dalla Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e solo essa è responsabile
della realizzazione dell'opera pubblica nei confronti dei soggetti danneggiati.
1.3. Il Giudicante ha accolto la domanda proposta dagli attori nei confronti
della Società di Progetto Brebemi S.p.A., condannandola al pagamento della
somma di € 59.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dal 24 luglio 2014 .
In particolare, ha ritenuto che gli attori abbiano subito un pregiudizio
indennizzabile ai sensi dell'articolo 44 del testo unico espropriazioni pur non
essendo stato l'immobile di loro proprietà coinvolto dalla vicenda
espropriativa.
Sulla base della espletata consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che la
proprietà degli attori dista m. 2 dal confine con l'opera pubblica e m. 5 dalla
barriera antirumore;
che l'opera pubblica, pur non determinando la creazione
di una servitù ha ridotto l'appetibilità commerciale del bene a causa del
mutamento del contesto rurale in cui era inserito l'immobile, dell'aumento
delle emissioni di rumore e di gas dovuti al traffico autostradale, del venir
4
meno della visuale sul paesaggio agricolo per effetto della installazione della
antiestetica barriera antirumore.
Ha, inoltre, ritenuto presumibile il superamento della normale tollerabilità
con riferimento alle immissioni di rumore ai sensi dell'articolo 844 cod. civ.,
trattandosi di autostrada.
Valorizzati tali elementi come rilevanti in termini di deprezzamento del
valore commerciale dell'immobile, ha escluso che vi sia pregiudizio in
relazione alla “fascia di rispetto/vincolo di inedificabilità”, in quanto il
predetto vincolo era già presente nel progetto preliminare di realizzazione
dell'opera pubblica nel 2005 ed è rimasto inalterato benché non rappresentato
cartograficamente nel piano regolatore vigente al momento della
presentazione della denuncia di attività.
Ha escluso l'applicabilità dell'articolo 32 testo unico espropriazioni, invocato
dalla Società di Progetto Brebemi non essendo intervenuta alcuna
espropriazione e non essendo stata fatta comunque alcuna comunicazione ai
sensi di tale norma.
Infine, ha ritenuto che a fronte del valore di € 295.000,00 stimato dal
consulente d'ufficio, il deprezzamento conseguito alla realizzazione
dell'opera pubblica vada quantificato non già nella misura del 30%, come
ritenuto dal medesimo consulente, ma nella minor misura del 20% ritenuta
già congrua dalla Corte d'appello di Brescia in altra controversia avente ad
oggetto l'espropriazione dell'immobile di proprietà dei vicini degli attori.
Ha, quindi, quantificato il pregiudizio in € 59.000,00, oltre rivalutazione
5
monetaria ed interessi <>.
Ha condannato la Società di Progetto Brebemi al pagamento delle spese in
favore degli attori e questi ultimi al pagamento delle spese in favore della
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
2. Ha proposto appello la Società di Progetto Brebemi sulla base di otto
motivi.
3. Si sono costituiti LO GH e EL IG che hanno chiesto
il rigetto dell'appello ed hanno proposto appello incidentale fondato su un
unico motivo.
4. Non si sono costituiti la Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e il
Consorzio BBM e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. Alla udienza del 21 settembre 2022 i procuratori delle parti hanno precisato
le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
6. Con ordinanza depositata in data 08 febbraio 2023 il Collegio,<
la necessità di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al
fine di accertare la indennità ex art. 44 D.P.R. n. 327/2001, determinando il
valore dell'immobile senza tenere conto delle migliorie e dell'attività
edificatorie realizzate sulla base della D.I.A. presentata il 17 aprile 2007 e
valutando i fattori che incidano su di esso, determinandone il
deprezzamento>>, ha rimesso la causa sul ruolo per la rinnovazione della
consulenza tecnica d'ufficio.
7. Depositata la relazione del consulente tecnico d'ufficio, alla udienza del
6
20 dicembre 2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni
trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta che nella stima dell'immobile
siano state considerate delle rilevanti opere di ristrutturazione edilizia,
oggetto di D.I.A. presentata in data 16 aprile 2007 prot. N. 26/2007,
identificate a pagina 6 della relazione del consulente tecnico d'ufficio, senza
considerare che il titolo edilizio è stato ottenuto in violazione del vincolo
apposto dal progetto preliminare.
Evidenzia che: il CIPE ha approvato il progetto preliminare del nuovo
collegamento autostradale BreBeMi con delibera numero 93 del 29 luglio
2005;
tale approvazione, sensi dell'articolo tre comma 7 decreto legislativo
190/2002, ha comportato automaticamente la variazione degli strumenti
urbanistici;
l'intero compendio di proprietà degli appellati ricade nel
corridoio urbanistico del progetto preliminare e nella successiva fascia di
rispetto autostradale;
gli interventi realizzati su tale immobile avrebbero
richiesto l'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto
aggiudicatore;
tali interventi sono stati realizzati in base alla dia ma non sono
legittimi perché privi di un valido titolo edilizio e realizzati in mancanza della
predetta attestazione;
di tali interventi non può tenersi conto in quanto, ai
sensi dell'articolo 38 commi 2 e 2 bis, applicabile anche nella fattispecie di
indennizzo ai sensi dell'articolo 44 TUE, non possono essere considerati nella
stima immobili privi di regolarità edilizia e urbanistica e non
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 467/2019
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Marco Benatti Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 467/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato
in data 27 marzo 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 20
dicembre 2023
OGGETTO: d a
Altre controversie di SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI S.PA. con il patrocinio dell'avv. diritto amministrativo Sanalitro Jacopo e dall'avv. Damone V. Luigi, elettivamente domiciliata
Codice 180999 presso l'avv. Salvadore Giuseppe Alessandro
APPELLANTE
c o n t r o
SL EL e LI LA con il patrocinio
dell'avv. Adamo Enzo
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE -CAL S.P.A.
1 CONSORZIO B.B.M.
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 398/2019 pubblicata
in data 13 febbraio 2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 398/2019 pubblicata
il 13 febbraio 2019 e non notificata: – in tesi, rigettare tutte le domande
proposte in primo grado dai signori LO GH e EL IG;
–
in ipotesi, rideterminare e ridurre le somme riconosciute agli attori di primo
grado secondo i principi esposti nell'appello e nelle successive difese, se del
caso mediante rinnovazione della CTU che sin d'ora si chiede volersi
ammettere;
– in ogni caso, con vittoria di spese e compensi dei due gradi di
giudizio (ivi incluse quelle relative alla eventuale CTU), oltre spese
forfettarie, IVA e cpa;
b) rigettare l'appello incidentale proposto dai signori
GH e IG perché inammissibile e comunque infondato”.
Degli appellati/appellanti incidentali
“Voglia … respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare in via
principale nel merito respingere l'impugnazione promossa dalla Società di
Progetto Brebemi S.p.A. avverso la sentenza n. 398 del Tribunale di Bergamo
del 13.02.2019, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 6768/2017, in quanto
infondata in fatto e diritto, per le causali ed i motivi dedotti in atti. In via
incidentale e di appello Riformare la sentenza n. 398 del Tribunale di
2
Bergamo del 13.02.2019, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 6768/2017,
nella parte in cui ha riconosciuto l'indennizzo ex art. 44 T.U.E. nell'importo
di € 59.000,00, applicando la percentuale di deprezzamento del 20, e per
l'effetto condannare la Società di Progetto Brebemi S.p.A., in persona del
legale rappresentante in carica, a versare in favore dei Signori GH
LO e IG EL un indennizzo da quantificarsi nell'importo di €
147.500,00, ovvero in quello diverso maggiore o minore, ritenuto equo e di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità loro
spettante, quali proprietari dei fondi che, dall'esecuzione dell'opera pubblica
o di pubblica utilità indicata in narrativa, hanno subito una permanente
diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del
diritto di proprietà, per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso competenze
professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse,
maggiorate del rimborso spese generali, I.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre
al rimborso integrale delle spese di c.t.u./c.t.p.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza numero 398/2019 pubblicata in data 13 febbraio 2019 il
Tribunale di Bergamo ha parzialmente accolto la domanda con cui LO
GH e EL IG hanno chiesto la condanna di Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A., della Società di Progetto Brebemi S.p.A., del
Consorzio BBM al risarcimento del danno subito, consistente nel
deprezzamento di valore dell'immobile di loro proprietà, ai sensi
dell'articolo 44 testo unico espropriazioni, subito in conseguenza della
3
realizzazione dell'autostrada BreBeMi.
1.1. Il Tribunale ha rigettato la domanda proposta nei confronti della
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ritenendola non legittimata
passivamente avendo delegato alla Società di Progetto Brebemi S.p.A.
l'esecuzione dell'opera mediante apposita convenzione.
1.2. Il Tribunale ha, poi, rigettato la domanda proposta nei confronti del
Consorzio BBM, rimasto contumace, in quanto mero “contraente generale”
evidenziando che solo la Società di Progetto Brebemi S.p.A. è stata delegata
dalla Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e solo essa è responsabile
della realizzazione dell'opera pubblica nei confronti dei soggetti danneggiati.
1.3. Il Giudicante ha accolto la domanda proposta dagli attori nei confronti
della Società di Progetto Brebemi S.p.A., condannandola al pagamento della
somma di € 59.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dal 24 luglio 2014 .
In particolare, ha ritenuto che gli attori abbiano subito un pregiudizio
indennizzabile ai sensi dell'articolo 44 del testo unico espropriazioni pur non
essendo stato l'immobile di loro proprietà coinvolto dalla vicenda
espropriativa.
Sulla base della espletata consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che la
proprietà degli attori dista m. 2 dal confine con l'opera pubblica e m. 5 dalla
barriera antirumore;
che l'opera pubblica, pur non determinando la creazione
di una servitù ha ridotto l'appetibilità commerciale del bene a causa del
mutamento del contesto rurale in cui era inserito l'immobile, dell'aumento
delle emissioni di rumore e di gas dovuti al traffico autostradale, del venir
4
meno della visuale sul paesaggio agricolo per effetto della installazione della
antiestetica barriera antirumore.
Ha, inoltre, ritenuto presumibile il superamento della normale tollerabilità
con riferimento alle immissioni di rumore ai sensi dell'articolo 844 cod. civ.,
trattandosi di autostrada.
Valorizzati tali elementi come rilevanti in termini di deprezzamento del
valore commerciale dell'immobile, ha escluso che vi sia pregiudizio in
relazione alla “fascia di rispetto/vincolo di inedificabilità”, in quanto il
predetto vincolo era già presente nel progetto preliminare di realizzazione
dell'opera pubblica nel 2005 ed è rimasto inalterato benché non rappresentato
cartograficamente nel piano regolatore vigente al momento della
presentazione della denuncia di attività.
Ha escluso l'applicabilità dell'articolo 32 testo unico espropriazioni, invocato
dalla Società di Progetto Brebemi non essendo intervenuta alcuna
espropriazione e non essendo stata fatta comunque alcuna comunicazione ai
sensi di tale norma.
Infine, ha ritenuto che a fronte del valore di € 295.000,00 stimato dal
consulente d'ufficio, il deprezzamento conseguito alla realizzazione
dell'opera pubblica vada quantificato non già nella misura del 30%, come
ritenuto dal medesimo consulente, ma nella minor misura del 20% ritenuta
già congrua dalla Corte d'appello di Brescia in altra controversia avente ad
oggetto l'espropriazione dell'immobile di proprietà dei vicini degli attori.
Ha, quindi, quantificato il pregiudizio in € 59.000,00, oltre rivalutazione
5
monetaria ed interessi <>.
Ha condannato la Società di Progetto Brebemi al pagamento delle spese in
favore degli attori e questi ultimi al pagamento delle spese in favore della
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
2. Ha proposto appello la Società di Progetto Brebemi sulla base di otto
motivi.
3. Si sono costituiti LO GH e EL IG che hanno chiesto
il rigetto dell'appello ed hanno proposto appello incidentale fondato su un
unico motivo.
4. Non si sono costituiti la Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e il
Consorzio BBM e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. Alla udienza del 21 settembre 2022 i procuratori delle parti hanno precisato
le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
6. Con ordinanza depositata in data 08 febbraio 2023 il Collegio,<
la necessità di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al
fine di accertare la indennità ex art. 44 D.P.R. n. 327/2001, determinando il
valore dell'immobile senza tenere conto delle migliorie e dell'attività
edificatorie realizzate sulla base della D.I.A. presentata il 17 aprile 2007 e
valutando i fattori che incidano su di esso, determinandone il
deprezzamento>>, ha rimesso la causa sul ruolo per la rinnovazione della
consulenza tecnica d'ufficio.
7. Depositata la relazione del consulente tecnico d'ufficio, alla udienza del
6
20 dicembre 2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni
trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta che nella stima dell'immobile
siano state considerate delle rilevanti opere di ristrutturazione edilizia,
oggetto di D.I.A. presentata in data 16 aprile 2007 prot. N. 26/2007,
identificate a pagina 6 della relazione del consulente tecnico d'ufficio, senza
considerare che il titolo edilizio è stato ottenuto in violazione del vincolo
apposto dal progetto preliminare.
Evidenzia che: il CIPE ha approvato il progetto preliminare del nuovo
collegamento autostradale BreBeMi con delibera numero 93 del 29 luglio
2005;
tale approvazione, sensi dell'articolo tre comma 7 decreto legislativo
190/2002, ha comportato automaticamente la variazione degli strumenti
urbanistici;
l'intero compendio di proprietà degli appellati ricade nel
corridoio urbanistico del progetto preliminare e nella successiva fascia di
rispetto autostradale;
gli interventi realizzati su tale immobile avrebbero
richiesto l'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto
aggiudicatore;
tali interventi sono stati realizzati in base alla dia ma non sono
legittimi perché privi di un valido titolo edilizio e realizzati in mancanza della
predetta attestazione;
di tali interventi non può tenersi conto in quanto, ai
sensi dell'articolo 38 commi 2 e 2 bis, applicabile anche nella fattispecie di
indennizzo ai sensi dell'articolo 44 TUE, non possono essere considerati nella
stima immobili privi di regolarità edilizia e urbanistica e non
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