Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2024, n. 8037

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2024, n. 8037
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 8037
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA LL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5598 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 9.12.2024 tra CINELAB S.R.L. (cod. fisc.: 13227051003), in persona del legale rappre- sentante pro tempore, RO Ortolani, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Anicio Gallo n. 56, presso lo studio dell'avv. Gian Luca Mignogna, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;

-appellante- e GL DANIELE (cod. fisc.: [...]), elettivamente domi- ciliato in Roma, Viale Liegi n. 58, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cancrini, che lo rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

-appellato-
OGGETTO: cause in materia di trasferimento di partecipazione sociali.
CONCLUSIONI per CINELAB S.r.l.: “Piaccia all'Ecc.mo Corte di Appello di Roma, accertata la veridicità e la fondatezza di quanto ut supra dedotto ed eccepito: in via principale e pregiudiziale
I. accertare e dichiarare con sentenza di rito la nullità, l'inammissibilità e la tardività dell'avversa opposizione, poiché la notifica dell'avverso atto di


citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado risulta esser stata eseguita solamente in data 10/03/2022 e pertanto abbondantemente oltre il termine decadenziale concesso ex art. 641 comma I CPC, che nel caso di specie risulta irrimediabilmente scaduto in data 08/03/2022, ossia il quarantesimo giorno successivo al termine di cui all'art. 8 Legge n° 890/1982 applicabile alla CAD sopra descritta, spedita al Sig. LE GL data 17/01/2022, mediante la suddetta raccomandata n° 629008107816, con conseguente declaratoria di validità, efficacia e pas- saggio in giudicato del Decreto Ingiuntivo n° 22536/2021 e correlata cadu- cazione ipso iure di tutte le domande riconvenzionali proposte dall'oppo- nente/appellato tramite il predetto atto di citazione introduttivo e puntuale reiezione di ogni ulteriore domanda articolata dal medesimo in prime cure;
in subordine e gradatamente
II. fermo l'anzidetto petitum concernente la declaratoria di nullità, tardività ed inammissibilità dell'avversa opposizione, per la sola denegata, deprecata e non creduta ipotesi in cui non si dovesse aderire alla tesi difensiva, alle eccezioni ed all'orientamento ut supra riportati dalla parte appellante, acco- gliere le domande articolate dalla scrivente difesa sub lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) delle proprie conclusioni rassegnate in prime cure. (…)
Con vittoria di spese, spese generali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ovvero soltanto del presente gravame in caso di compen- sazione per il primo grado”;
per LE GL: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: (…) nel merito (e in ogni caso)
- dichiarare, inammissibile, improponibile e/o, comunque, infondato l'appello proposto dalla Cinelab S.r.l. e, per l'effetto, confermare integralmente la de- cisione di primo grado.
Con ogni consequenziale pronuncia altresì.
Vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, compreso rimborso spese generali, come per legge”.
FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 10.3.2022, LE GL ha pro- posto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22536/2021 emesso in
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data 30.12.2021 dal Tribunale di Roma, con cui gli è stato ingiunto di pa- gare alla CINELAB S.r.l. la somma di € 17.845,34, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di omessi versamenti sociali. L'op- ponente ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “in via prelimi- nare/pregiudiziale,
- accertare e dichiarare che il Tribunale adito è carente di giurisdizione/com- petenza per le ragioni tutte esposte in atti e, per l'effetto, previa ogni oppor- tuna formalità di legge, compresa declaratoria di nullità, inefficacia, revoca, annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarare il difetto di giuri- sdizione/competenza del Tribunale Civile di Roma nella cognizione del pre- sente giudizio in funzione della competenza di un costituendo collegio arbi- trale, in funzione di un arbitrato irrituale, come meglio indicato in atti;
(…)
- fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo/inte- grazione del contraddittorio a norma dell'art. 269 c.p.c. nei confronti della Sig.ra VA NI, affinché sia tenuta a rispondere dei danni tutti patiti e patiendi dalla società, a norma dell'art. 2476 c.c. per le ragioni tutte meglio in indicate in atti;

- disporre l'eventuale tentativo di mediazione;
nel merito (e in ogni caso),
- annullare, revocare, dichiarare nullo, inefficace, tamquam non esset il De- creto Ingiuntivo opposto n. 22536/2021 (reso nel procedimento monitorio R.G. n. 61284/2021) dell'intestato Tribunale, mandando comunque assolto l'Opponente da qualsiasi debenza o onere verso la CINELAB S.R.L. s.r.l., per le ragioni tutte esposte in atti;
in via riconvenzionale - accertare e dichiarare che la delibera assembleare del 24/11/2020 è nulla e/o inesistente per le ragioni tutte indicate in atti e, per l'effetto, che la somma di € 20.000,00, passata a 'capitale' in forza della già menzionata delibera, torni ad essere contabilizzata come 'finanziamento soci' e, all'esito, restituita al socio GL, essendo venuti mancare i presupposti per l'aumento di capitale a causa di gravi ammanchi nelle casse della società, imputabili all'amministratore, come meglio indicato in atti;

- accertare e dichiarare altresì che la sig.ra VA NI, nella qualità di amministratore unico pro tempore, della CINELAB S.r.l., ha amministrato al- legramente la detta società, generando ammanchi e passivi, con gravi 3
irregolarità e in violazione delle regole minime di diligenza professionale, con gravissima colpa e, per l'effetto,
- condannare quest'ultima a risarcire i danni tutti patiti e patiendi dalla so- cietà, ai sensi dell'art. 2476 c.c. nella misura che sarà accertata nel corso dell'istruttoria o in difetto equitativamente determinata. Con ogni conse- quenziale pronuncia altresì. Vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, come per legge”.
Si è costituita la CINELAB S.r.l., che, in via preliminare, ha eccepito la tardività dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta e, in subordine, ha chiesto l'ac- coglimento delle seguenti conclusioni: “ferma l'anzidetta eccezione di nullità, tardività ed inammissibilità dell'avversa opposizione e per la sola denegata, deprecata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Roma non dovesse aderire alla tesi difensiva, alle eccezioni ed all'orientamento ut supra riportati:
a) rigettare l'avverso petitum poiché il ricorso per decreto ingiuntivo intro- dotto innanzi al Tribunale Civile di Roma con R.G. n° 61287/2021 è stato legittimamente iscritto al ruolo secondo i dettami della nota Ordinanza n° 25939/2021 della Suprema Corte di Cassazione;

b) accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione/competenza in or- dine alle avverse domande riconvenzionali in virtù della clausola arbitrale ut supra riportata, con conseguente rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dall'opponente nei confronti della Sig.ra VA NI nella sua qualità di Amministratore Unico della Società opposta;

c) rimettere, se del caso ed in parte qua, le parti innanzi al nominando Col- legio Arbitrale nei modi e nei termini previsti, senza alcun addebito a carico della Cinelab s.r.l. a titolo di spese legali;

d) rigettare l'avversa eccezione secondo cui la richiesta di ingiunzione avan- zata dalla Cinelab s.r.l. sarebbe priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti ex art. 633 CPC;
e) accogliere le eccezioni della scrivente difesa sottese a comprovare che l'assemblea dei soci del 24/11/2020 sopra meglio descritta è stata debitamente e tempestivamente convocata nei modi e nei termini previsti dallo statuto sociale, che il socio LE GL è stato compiutamente e previamente reso edotto di tutti gli argomenti posti all'or- dine del giorno e che lo stesso ha personalmente e fisicamente partecipato all'assemblea sociale medesima;
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f) rilevare l'insussistenza di un concreto collegamento oggettivo e funzionale tra la pretesa ingiuntiva della Cinelab srl e le generiche ed inconferenti con- testazioni di mala gestio e le pretestuose e strumentali richieste risarcitorie avanzate dalla difesa del Sig. LE GL, tale da rendere opportuna la celebrazione del 'simultaneus processus' (vds., per tutte, Cass. Sent. n° 6091/2020 e Cass. Sent. n° 13814/2022);

g) rigettare integralmente la causa petendi ed il petitum di parte opponente nel merito, in ogni caso, per tutte le deduzioni e le ragioni articolate in pre- messa e/o emergenti all'esito dell'istruttoria, in quanto infondati in fatto ed in diritto, pretestuosi e strumentali e comunque formalizzati in mancanza di ogni presupposto di legge ed in difetto di qualsivoglia riscontro probatorio, con conseguente conferma di quanto disposto per mezzo del Decreto In- giuntivo n° 22539/2021 del Tribunale Civile di Roma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Con sentenza n. 11897/2023del 28.7.2023 il Tribunale di Roma – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da
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