Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/12/2024, n. 675

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/12/2024, n. 675
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 675
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 28.11.2024, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente

SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 92/2024

promossa
da - appellante - Parte_1
Avv.ti Maurizio Riommi e Clarice Fabbroni
Contro

- appellato - Controparte_1 contumace

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 388/2023 del Tribunale di Arezzo giudice del lavoro, pubblicata il 5.9.2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza 5.9.2023 il Tribunale di Arezzo ha accolto il ricorso proposto da contro il e del Parte_1 Controparte_1 merito, di cui il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato con inquadramento di collaboratore scolastico dal 1.9.2007, dopo avere lavorato nella scuola pubblica con le stesse mansioni in vari periodi, in forza di distinti contratti a termine.

2. Accogliendo le domande attrici, il primo giudice ha dichiarato il diritto
della parte privata al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo reso presso le scuole statali, calcolato in 6 anni 10 mesi e 29 giorni, in luogo dei 5 anni, 11 mesi e
8 giorni, determinati dall'amministrazione al momento dell'immissione in ruolo di e della conseguente ricostruzione della sua Pt_1 carriera, avvenuta in base alle previsioni degli artt. 569 e 570 del
D.L.gs. 297/1994
e dell'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988, che, all'epoca dei fatti, imponevano di valutare il servizio pre ruolo prestato dal personale ATA della scuola pubblica per intero soltanto per tre anni, mentre l'eventuale residuo era riconosciuto nella misura di due terzi ai soli fini economici.

3. In motivazione il Tribunale ha ritenuto le norme nazionali contrastanti con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto
a quelli assunti a tempo indeterminato comparabili, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e ordinato di conseguenza all'amministrazione di valutare integralmente, ai fini della ricostruzione della carriera di i servizi pre ruolo. Ha Pt_1 quindi condannato il resistente a collocare il lavoratore nei gradoni stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva, corrispondenti, nel tempo, a tale anzianità complessiva (compreso il servizio militare pari
a 11 mesi e 16 giorni), e a corrispondergli le differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento, che ha quantificato, fino al maggio 2023, in € 1.487,63 in capitale.

4. Il Tribunale ha infine condannato l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore della parte privata, liquidate, come si legge in motivazione, sui “minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento”, identificato in quello delle “cause in materia di lavoro di valore indeterminabile del segmento minore, pertanto comprese nello scaglione di valore fra € 1.100,00 ed € 5.200,00, senza svolgimento
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