Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/11/2024, n. 1869

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/11/2024, n. 1869
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 1869
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. D L Presidente
dott. L S Consigliere
dott. C E Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 893/2023 R.G., vertente
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. S C Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Novoli,
97/D;
APPELLANTE
contro
rappresentato e difeso dall'avv. G Controparte_1
S ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via del
Bobolino, 12;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti
in persona del Procuratore Generale della Controparte_2
Repubblica presso questa Corte d'Appello;

Assunta in decisione all'udienza del 4.10.2024 sulle seguenti
conclusioni delle parti
Per l'appellante : <in riforma della sentenza n. 301/2023, Pt_1
pubblicata il 2.2.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel
1

giudizio di primo grado che qui si riportano: “disporre a carico del sig. e a CP_1
favore della signora un assegno divorzile di euro 800 ovvero nella maggiore Pt_1
o minore somma che risulterà dovuta di giustizia, oltre rivalutazione Istat” e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dinanzi al
Tribunale. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario>>.
Per l'appellato: <a) respingere l'appello proposto dalla signora
[...]
b) in riforma della sentenza n. 301/2023, dichiarare che nulla è Parte_1
dovuto dall'esponente alla sig.ra a titolo di assegno divorzile di Parte_1
mantenimento o altrimenti determinare lo stesso secondo giustizia e comunque in
meno di € 400 mensili;
c) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
>>.
Per il Procuratore Generale: <conclude per il rigetto>>
I FATTI DI CAUSA
Pronunciato il divorzio con sentenza parziale pubblicata il 2.12.2021,
il Tribunale di Firenze, con la sentenza definitiva n. 301/2023, pubblicata il

2.2.2023 ed oggi impugnata, regolava le condizioni patrimoniali tra i
coniugi, dal cui matrimonio, celebrato nel 1994, non erano nati figli,
affermando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento
dell'assegno divorzile in favore della nella misura di euro 400 Pt_1
mensili, oltre Istat. Rilevava al riguardo il primo giudice che in sede di
separazione era stato previsto un assegno di mantenimento in favore della
moglie di € 800 mensili, ridotto ad € 400 mensili in sede di provvedimenti
temporanei ed urgenti nell'ambito del giudizio divorzile. Tale misura era
da confermare, in funzione unicamente assistenziale, tenuto conto del fatto
che il (cl. 1950), da gennaio del 2020, percepiva una pensione di € CP_1
2.629,00 mensili, con cui doveva provvedere a pagare € 300 mensili alla
prima moglie ed € 550 mensili per la rata del mutuo acceso per l'acquisto
dell'abitazione. Mentre la (cl. 1955) abitava in una casa di proprietà Pt_1
e percepiva una pensione di € 587 mensili. Comparate le reciproche
condizioni economiche delle parti e tenuto conto del fatto che non vi era
2
prova del fatto che la avesse contribuito alla formazione del Pt_1
patrimonio familiare o personale del coniuge, su tali premesse così statuiva:
<<- dispone che versi ad a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento, entro il giorno cinque del mese, la somma di € 400 mensili;
la

somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
-

dichiara compensate le spese del giudizio nella misura della metà;
condanna

a rimborsare nella misura di ½, le spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, che liquida, per l'intero, in € 7.616,00 per onorari, oltre rimborso
forfettario spese processuali, Iva e Cpa>>.
Con citazione notificata il 27.4.2023, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 301/2023 per un unico, articolato, motivo con
il quale lamentava la mancata ammissione delle prove testimoniali
richieste, la mancata valutazione della componente compensativa
dell'assegno divorzile e l'erronea valutazione della componente
assistenziale. Evidenziava, al riguardo, che mentre il percepiva una CP_1
pensione mensile netta di € 2.629,78, essa fruiva di una pensione Pt_1
mensile netta di € 587,00 ed aveva ampiamente contribuito alla conduzione
della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale
del coniuge, perché: a) aveva sostenuto tutte le spese per la conduzione
della casa;
b) aveva comperato al un'auto nuova;
b) aveva messo a CP_1
disposizione per le necessità del coniuge l'abitazione della propria madre,
ove entrambi si erano trasferiti;
c) aveva arredato, a spese proprie, lo studio
medico in cui il esercitava la professione;
d) per dodici anni, senza CP_1
essere regolarizzata, aveva lavorato presso lo studio medico del marito, ove
si recava dalle ore 15 alle ore 20 dal lunedì al venerdì per prendere le
telefonate dei pazienti, misurare le pressioni, compilare le ricette che il
marito le lasciava già firmate. Grazie alla propria cooperazione il , CP_1
che prima aveva solo 300 assistiti, aveva aumentato il numero dei pazienti
a 1.000 assistiti. Lamentava quindi che erroneamente il giudice aveva
3
negato che vi fosse una prova del contributo offerto da essa alla Pt_1
formazione del patrimonio comune e personale del , negando CP_1
l'ammissione delle prove orali sulla cui ammissione insisteva.
Concludeva come in epigrafe affinché l'assegno divorzile fosse
determinato in 800 euro mensili o in altra somma di giustizia.
Con comparsa depositata il 25.7.2023 si costituiva Controparte_1
(citato per l'udienza del 14.9.2023) evidenziando che la ex moglie viveva
nella casa di proprietà, era comproprietaria di un'altra abitazione a Firenze
e di una casa vacanze a Salerno;
essa inoltre viveva con il figlio maggiorenne
ed autosufficiente che contribuiva alle necessità familiari e di recente aveva
acquistato un'auto. Contestava che la avesse offerto qualsiasi Pt_1
contributo alla formazione del patrimonio familiare, considerato che essi si
erano sposati nel 1994 (quando la aveva 40 anni ed esso 45) Pt_1 CP_1
e che già dal 2001 vivevano da separati in casa, cessando anche la
coabitazione dal 2005. Allegava che al momento del matrimonio la Pt_1
non lavorava, mantenendosi con l'assegno che le versava il primo marito
anche per i figli;
deceduto il primo marito, aveva sposato esso , il CP_1
quale esercitava la professione medica da 16 anni e provvedeva anche al
mantenimento della moglie, all'epoca disoccupata. Allegava che, dopo aver
vissuto, inizialmente, in una casa in affitto, il aveva acquistato le CP_1
quote della casa della defunta madre della ove i coniugi si erano poi Pt_1
trasferiti;
abitazione che, al momento della separazione di fatto era rimasta
nella completa disponibilità della ex
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