Corte d'Appello Milano, sentenza 24/09/2024, n. 561

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 24/09/2024, n. 561
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 561
Data del deposito : 24 settembre 2024

Testo completo

Sentenza n. 561/2024
Registro generale Appello Lavoro n. 227 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali - Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Mantovani - Consigliera
Dott.ssa Fiorella Perna – Consigliera Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
3231/23 est.De Carlo discussa all'udienza collegiale del 30 maggio 2024 e promossa
DA
I' RO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Morini, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, via dei Martinitt n. 3
APPELLANTE
CONTRO
AGENZIA delle ENTRATE, (C.F. 06363391001), rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello
Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1 è elettivamente domiciliata
APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le rispettive conclusioni:
CONCLUSIONI per l'APPELLANTE
riformare in tutto o in parte per le ragioni esposte in narrativa la sentenza di I grado n. 3231/2023 emessa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro in persona della
Dott.ssa Eleonora De Carlo nel procedimento sub R.G. 11758/2022 in data 6 ottobre
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2023 e pubblicata in data 29 dicembre 2023 e per l'effetto:
2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o l'invalidità e/o
l'illegittimità in tutto o in parte della sanzione disciplinare applicata all'Appellante, per le ragioni descritte in narrativa;

3) per l'effetto disporre l'annullamento e/o la revoca in tutto o in parte del provvedimento sanzionatorio e la cessazione dei relativi effetti;

4) conseguentemente accertare il diritto dell'Appellante alla restituzione, in tutto o in parte, dell'importo di euro 830,18 illegittimamente trattenuto in applicazione della illegittima sanzione applicata, condannando per l'effetto l'Appellata;

5) in via subordinata disporre o condannare a disporre la conversione e/o derubricazione della sanzione applicata in una di minore gravita;

6) con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

CONCLUSIONI per l'APPELLATA
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- Nel merito, in via principale confermare la sentenza di primo grado e respingere il ricorso e le domande tutte ex adverso formulate, siccome inammissibili ed infondati in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024, ET RN ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.3231/23 nella parte in cui ne ha respinto la domanda di impugnazione della sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per undici giorni inflittagli in data 21 luglio 2022 dall'odierna appellata Agenzia delle Entrate.
Premesso che, dagli atti prodotti nel giudizio di primo grado e dalla decisione impugnata, risulta che, a seguito di trasmissione con nota 5 agosto 2021 della
Direzione Centrale Audit di una segnalazione anonima del 29 gennaio 2021 nei
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confronti dell'odierno appellante - dipendente di Agenzia delle Entrate presso la
Direzione Provinciale 1 di Milano, Ufficio Controlli Area persone fisiche, Lavoratori autonomi ed enti non commerciali, con inquadramento come funzionario Area III, fascia retributiva F3- per accessi abusivi compiuti presso l'anagrafe tributaria nei confronti di parenti, residenti in Calabria e/o di origine calabrese, in assenza di attività istituzionali al riguardo, l'Ufficio Audit della Direzione Regionale della
Lombardia aveva dato inizio ad un audit, disponendo anche l'audizione del lavoratore interessato in data 3 febbraio 2022;
che la relazione finale conoscitiva redatta da tale Ufficio della Direzione Regionale era stata inviata in data 7 marzo
2022 al Direttore Regionale della Lombardia, quale titolare dell'Ufficio Monocratico per i Procedimenti Disciplinari;
che era stata inviata al lavoratore la contestazione disciplinare con comunicazione 30 marzo 2022;
che il RN era stato convocato per rendere le proprie difese per il giorno 12 maggio 2022, depositando altresì una memoria difensiva;
che con provvedimento 21 luglio 2022 l'Agenzia irrogava all'odierno appellante la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per undici giorni ai sensi dell'art.62 c.c.n.l. Comparto
Funzioni Centrali;
con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata abbia respinto l'eccezione di decadenza dall'esercizio del potere disciplinare dell'Agenzia delle Entrate per violazione il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 55 bis D.Lgs.165/01.
Nella prospettazione del gravame, il generale principio di immediatezza e tempestività della contestazione degli addebiti disciplinari di cui all'art.7 St.Lav., nella sua declinazione normativa per il pubblico impiego contrattualizzato fissata dall'art.55 bis D.Lgs.165/01, comporta che il dies a quo per il computo del termine di trenta giorni debba individuarsi nel momento in cui l'Ufficio competente ha ricevuto la segnalazione avente ad oggetto i fatti di rilevanza disciplinare ovvero il distinto momento in cui il medesimo ufficio abbia avuto altrimenti – ovvero con una modalità alternativa alla mera ricezione della segnalazione - piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
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Secondo la difesa dell'odierno appellante, nella fattispecie in esame, essendo i due momenti alternativi, la sussistenza della segnalazione indirizzata al titolare dell'UPD sin dall'agosto 2021 avrebbe assorbito ogni ulteriore esigenza di verifica o individuazione della piena conoscenza dei fatti così che il dies a quo sarebbe da individuare appunto nella data del 5 agosto 2021, quando l'Ufficio competente aveva ricevuto la nota del Direttore Centrale con cui erano segnalati gli accessi del RN all'anagrafe tributaria non riconducibili ad attività istituzionali, inseriti nella contestazione scritta, con la conseguenza che, secondo la difesa del lavoratore, la contestazione disciplinare del 30 marzo 2022 sarebbe stata palesemente tardiva.
Sotto altro e diverso profilo, nel gravame si sostiene che, anche a voler individuare come momento da cui decorre il termine per la contestazione dell'addebito quello della piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare- con strumenti diversi dalla segnalazione – sin dal 5 agosto 2021 tale condizione si sarebbe realizzata, dal momento che il Direttore regionale della Lombardia era nella piena conoscenza delle circostanze che sarebbero state poi oggetto della contestazione disciplinare, una volta ricevuta la nota del Direttore Centrale che segnalava gli accessi abusivi compiuti dal
RN all'anagrafe tributaria nei confronti di parenti, in assenza di attività istituzionale al riguardo.
Secondo la tesi del lavoratore, il ritardo di ben quattordici mesi nella formalizzazione della contestazione disciplinare non sarebbe giustificato neppure dagli accertamenti eseguiti, trattandosi comunque di inerzia e lentezza dell'amministrazione tale da pregiudicare il suo diritto di difesa, come osservato sin dalle sue difese contenute nella memoria trasmessa il 5 maggio 2022, laddove evidenziava come il lungo tempo trascorso rendesse impossibile una ricostruzione delle ragioni dei singoli accessi.
E ad analoghe conclusioni si giungerebbe, nell'ottica dell'appello, considerando sia la data della comunicazione 4 giugno 2021 contenente il riscontro istruttorio richiesto sulle interrogazioni eseguite dal lavoratore sia la data dell'audizione personale del
RN, avvenuta il 3 febbraio 2022 avanti l'Ufficio Controlli della Direzione
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Provinciale I, rispetto alla quale il raffronto tra il verbale dell'audizione medesima e il contenuto della lettera di addebito chiarirebbe la perfetta sovrapponibilità delle condotte, come ripartite in quattro gruppi di accessi, astrattamente anomali, individuati dall'amministrazione.
Con il secondo motivo di appello, nel gravame si censura il rigetto della richiesta istruttoria di consulenza tecnica di ufficio che la difesa dell'odierno appellante aveva avanzato al tribunale, sostenendo la necessità di verificare l'idoneità dei sistemi informatici dell'agenzia datrice di lavoro a certificare la riconducibilità degli accessi oggetto di contestazione allo stesso lavoratore.
Nella prospettazione dell'impugnazione, la sentenza sarebbe carente di motivazione sul punto, limitandosi al rilievo che l'interessato aveva riconosciuto gli accessi oggetto di addebito come effettuati per ragioni estranee al servizio e su persone estranee alla competenza dell'ufficio cui era addetto : in proposito, richiamando i poteri istruttori di ufficio del Giudice del Lavoro, l'appellante ripropone le questioni già sollevate alla luce dei rilievi della consulenza di parte - prodotta quale doc. 16 del fascicolo di primo grado del lavoratore- in ordine al mancato utilizzo del sistema di autenticazione a due fattori, alla carenza di strumenti di segregazione delle informazioni, all'impossibilità di ricondurre gli indirizzi IP di accesso al sistema informatico al personal computer in dotazione al RN, alle criticità legate ai logs prodotti e alla carenza di elementi idonei a dimostrare se la macchina in dotazione all'odierno appellante fosse protetta da misure di sicurezza per evitarne l'utilizzo da parte di terzi e se sia stata utilizzata per gli accessi contestati.
Con il terzo motivo di appello, la difesa del lavoratore critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la proporzionalità della sanzione: nell'ottica del gravame, invero, alla luce del principio di proporzionalità tra l'infrazione e la sanzione irrogata,
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codificato nell'art.2106 c.c., richiamato per il pubblico impiego contrattualizzato dall'art.55 II comma D.Lgs. 165/01 e dalle disposizioni dei c.c.n.l. per i singoli comparti, non sarebbe stato considerato dal primo giudice non
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