Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/04/2024, n. 754

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/04/2024, n. 754
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 754
Data del deposito : 18 aprile 2024

Testo completo

R.G. 2409-2018 cui è riunita la num. 1810-2019
-
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. NI Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
CE LB. con l'Avv. Salvatore Anastasi, di Siena, appellante nei confronti di
LI AL, RI GE e
RI LD, quali eredi di VI RI, con gli Avv. Angelo Vallefuoco e Valerio Vallefuoco, di
Roma,
e di
SI SI, con l'Avv. Fabio Pisillo, di Siena, convenuti in appello
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Siena e
giudizio di riassunzione appello, in materia di impugnazione di testamento e di azione di riduzione per lesione di legittima.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: IN VIA ISTRUTTORIA, in entrambi i giudizi riuniti n. 2410/2019 + 1810/2019 R.G.: previa revoca dell'ordinanza emessa dall'intestata Corte in data 25.5.2022, attesa la rilevanza ed ammissibilità delle seguenti istanze, A) Si insiste nella richiesta di rinnovazione della TU in ordine alla valutazione delle azioni NC cadute in successione e delle azioni ED oggetto delle donazioni da NI RI a RI RI con rogiti 05.05.89 e 16.05.89, nonché in ordine alla valutazione della donaz ione del 01.10.1981 relativa alla provvista per l'aumento di capitale di n. 140.000 azioni ED. B) Si insiste nella richiesta di sostituzione in ogni caso dei nominati TU stante l'esistenza ex art. 196 cpc di gravi ragioni che giustificano il provvedimento di sostituzione. C) Si chiede che l'Ecc.ma C.A. di Firenze ordini ai TU di valutare le azioni ED donate tenendo conto del valore di tutti i beni (partecipazioni societarie) contenuti in tale società, pur se trasferiti prima dell'apertura della successione, a RI RI, alla IL spa e/o a società da quest'ultima controllate;
in ogni caso ordini al TU di valutare le azioni ED tenendo presenti i bilanci di tale società e delle altre società del Gruppo RI al 31.12.94;
in og ni caso ordini al TU di acquisire, eventualmente anche con rogatorie internazionali, ma in primo luogo reiterando la richiesta al Curatore del Fall.to Flex, i bilanci delle soc. MACA, BU e OM. D) Si suggerisce l'assegnazione del seguente QUESITO n. 1: Nel valutare la donazione del 1989 delle azioni ED il TU dovrà: a) tenere presente l'effettivo “contenuto” e/o “consistenza” delle n.

1.832.000 azioni ED all'epoca delle donazioni del
maggio 1989, cioè tenere presente la posi zione di ED quale Capo Gruppo del Gruppo RI e il valore delle società controllate e partecipate all'epoca da ED, comprendendo nella determinazione del valore delle società del Gruppo tutti i beni materiali (mobili e immobili) e immateriali (avviamento, marchi e quant'altro), nonché i debiti societari;
rivalutare tale stima all'epoca dell'apertura della successione secondo un criterio prudenziale che tenga conto della situazione di mercato per società industriali di analogo settore merceologico;
b) a conferma e verifica della rivalutazione di sub 1, considerare la diversa consistenza delle n.

1.832.000 azioni ED all'epoca dell'apertura della successione, tenendo presente che ED da Capogruppo diventò controllata da SILI Spa e v alutare se i trasferimenti infra Gruppo medio tempore intervenuti ai valori dichiarati, corrispondano o meno agli effettivi valori di mercato, corretti e normali;
attribuisca conseguentemente a ED i corrispettivi reali che avrebbe dovuto percepire alla dismissione dei vari cespiti nel periodo dalle donazioni all'apertura della successione e ne tenga conto ai fini della valutazione delle azioni oggetto di donazione. c) Verificare se all'epoca delle donazioni del 1989 ED aveva tra le partecipate la società estera OM e se successivamente acquisì anche le altre società estere TA BU e MA d'CA;
se così fosse, il nominato TU è fin d'ora autorizzato ad una rogatoria internazionale per acquisire le necessarie informazioni e i documenti idonei ad accertare le vicende relative all'acquisto di tali società e a ricavare i dati per le valutazioni definitive di ED;
il TU è altresì autorizzato espressamente a chiedere informazioni e documentazione, in particolar modo le relazioni ex art. 33 L.F. con allegati, ai curatori dei fallimenti delle società che facevano parte del Gruppo ED. E) In riferimento ai segnalati gravissimi errori commessi dai due TU GU e BA nella valutazione di NC e ED, in sede di rinno vazione di
indagini e/o di chiarimenti, si suggerisce di assegnare i seguenti quesiti: QUESITO n.

2 - Accerti il TU la fondatezza o meno dei criteri di valutazione del CTP dott. Pierluigi Brumana nella sua relazione 27.09.10 delle azioni ED oggetto delle donazioni del 1989 e delle azioni NC cadute in successione. QUESITO n.

3 - Dica, inoltre, il TU se, adottando i criteri di valutazione delle azioni di ED oggetto delle donazioni del 1989 e delle azioni della soc. NC cadute in successione, utilizzati dal CTP dott. Pierluigi Brumana nella sua relazione del 27.09.10, siano o meno corretti i risultati valutativi indicati in tale relazione. F) Circa la donazione del 01.10.1981, si suggerisce l'assegnazione del seguente QUESITO n.

4 - Determini il TU il valore della donazione del 01.10.1981 avente per oggetto la provvista fornita dal padre NI RI al figlio RI RI per sottoscrivere l'aumento di capitale di n. 140.000 azioni ED, e dunque avente ad oggetto n.140.000 azioni ED, aggiornando poi tale valutazione al momento dell'apertura della successione. Tenga conto il TU nella determinazione di cui al presente quesito delle risposte al quesito n. 1, nonchè della TU del dotto Torcini, già, acquisita agli atti a seguito di ordinanza del GI del Tribunale di Siena dott. Bernardini, riportando indietro temporalmente tale valutazione dal 1986 al 1981. Con vittoria si spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
NEL MERITO: Causa di appello n. 2409/2018 R.G.:
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reicectis, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto esposti, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata n. 960/2018 del Tribunale di Siena. In particolare, nei confronti delle eredi RI voglia: “1) Nel merito, respingere tutte le domande avanzate da parte attrice in via principale e in via subordinata. 2) In subordine: qualora la C.A. ritenesse di non modificare l'interpretazione data dal Tribunale di Siena all'art. 750 c.c., rimettere la questione di legittimità costituzione alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione. 3) In ulteriore subordine: ridurre l'ammontare della lesione di legittima in conseguenza dei nuovi calcoli da effettuare considerando anche i debiti successori e le nuove valutazioni del relictum e del donatum. 4) In ulteriore subordine: qualora in pendenza del presente grado di appello, ovvero a seguito del deposito della sentenza che, definendo il presente grado, accertasse in tutto o in parte l'esistenza di una lesione di legittima, la Suprema Corte di Cassazione accogliesse in tutto o in parte i motivi di ricorso contro le sentenze n. 346/2011 e n. 795/2015 della C.A. di Fir enze relative all'esistenza di donazioni dirette e indirette da NI RI a RI RI, accertare il diritto dell'esponente di richiedere l'effettuazione di un nuovo calcolo, ai fini dell'accertamento della lesione di legittima, del relictum, del donatum e dei debiti successori, integrando tale calcolo con le donazioni da imputare a RI RI ai sensi dell'art. 564 c.c.. 5) In via istruttoria (vedi sopra par. Istanze istruttorie nei giudizi riuniti) 6) Conclusioni nei confronti dell'Avv. SI BO: si ribadiscono qui di seguito anche nei confronti dell'interventore le conclusioni di merito e istruttorie assunte all'esponente nei confronti degli eredi RI prima riportate. - Con vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gra di di giudizio. 7) In via istruttoria, oltre alle istanze sopra formulate nei confronti degli eredi RI, per quanto occorrer possa, si chiede l'ordine nei confronti dell'Avv. BO e degli eredi di RI RI di esibire gli atti, i documenti e i verbali di udienza esistenti finora nei due procedimenti di opposizione ai D.I. dell'Avv. BO nei confronti di RI RI, R.G. n. 545/2011 Tribunale di Siena e R.G. n. 2290/2012 e R.G. n. 3786/2012 riuniti Tribunale di Como, citati dall'Avv. BO a pag. 4 della comparsa di costituzione 21.06.2016 a seguito di riassunzione”. Causa n. 1810/2019 r.g. Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: Preso atto della riunione del presente procedimento di riassunzione ex art. 392 C.p.c. al procedimento R.G. n. 2409/18 pendente avanti la C.A. di Firenze e previa assegnazione del presente procedimento riunito ad altra sezione della C.A. di Firenze, come disposto dalla Cassazione con sentenza n. 16783/19 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 795/2015 della medesima Corte di Appello di Firenze, Accertare l'esistenza e determinare il valore della donazione indiretta, sub specie di negozio misto con donazione, voluta da NI RI e accettata da RI RI con la convenzione tra loro stipulata in data 16.05.1986, nella parte in cui NI RI cedeva a RI RI n.

1.750.400 azioni, rappresentanti il 43,76% del capitale sociale, emesse da ED spa al prezzo di Lire 6.500.000.000, da versarsi ratealmente come previsto al punto 4.4. della predetta convenzione. Nell'accertare l'esistenza e determinare il valore della donazione indiretta di cui sopra, tenga conto della pattuita rateazione del pagamento del prezzo a fronte del trasferimento immediato della partecipazione societaria ED. In conseguenza dell'accertamento della donazione indiretta di cui sopra, da imputarsi a RI RI ex art. 564 C.C., voglia effettuare il nuovo calcolo, ai fini dell'accertamento della eventuale lesione di legittima, del relictum, del donatum e dei debiti successori. Con vittoria di spese e onorari di causa e con condanna delle le Sig.re AL LI, GE RI e LD RI, in solido tra loro, al
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