Corte d'Appello Catania, sentenza 14/11/2024, n. 983
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Valeria Di Stefano Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 816/2022 R.G. promossa
DA
F.LLI ANCIONE S.R.L. (00197560881), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Catra;
Appellante
CONTRO
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587);
Appellato
OGGETTO: appello – definizione automatica ex art. 9 comma 17 della legge
n. 289/2002
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 656/2022 del 16.6.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa rigettava il ricorso con cui la società odierna appellante chiedeva: in via preliminare, sospendersi l'invito a regolarizzare del 9.3.2016, ordinando
l'immediato rilascio del Durc regolare;
accertarsi la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps;
dichiararsi il diritto dell'impresa di beneficiare della definizione automatica di cui all'art. 9, comma 17 della legge n. 289/2002 e s.m.i.;
in subordine, dichiararsi la regolarità contributiva della F.LL IO s.r.l. per gli anni 1991 e 1992 per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, illegittimo il diniego di rilascio del Durc regolare.
Il decidente disattendeva, anzitutto, l'eccezione di prescrizione rilevando che il termine quinquennale, decorrente dall'1.7.2006, era stato validamente interrotto dall'Inps, mediante l'invio delle due diffide datate 21.4.2011 e 3.11.2015.
Osservava, quindi, che la Commissione Europea, con decisione n. 159/2016, adottata il 14.8.2015 e pubblicata in G.U.U.E. il 18.2.2016, aveva dichiarato illegittime talune delle agevolazioni fiscali e contributive concesse dallo Stato in occasione di varie calamità naturali, tra cui anche quella prevista dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 a favore dei soggetti interessati dal sisma del
1990. Evidenziava che sia la Commissione sia la Corte di Cassazione avevano chiarito che, in ipotesi di aiuti già versati in data precedente a quella della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, come nel caso in esame, gli stessi potevano considerarsi compatibili con il mercato interno a condizione che potesse stabilirsi un nesso causale diretto tra danni subiti dall'impresa in ragione della calamità e aiuto di Stato concesso, ovvero che il beneficiario risultasse in linea con il regolamento de minimis applicabile.
2
Premesso che l'onere di provare la sussistenza delle suddette condizioni gravava sul beneficiario, il primo giudice accertava che parte ricorrente aveva omesso di provare la ricorrenza di tali circostanze. Riteneva privo di pregio
l'assunto della F.LL IO secondo cui, decorso un decennio, era venuto meno
l'obbligo di conservare la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti sopra menzionati. Escludeva, infatti, che quella documentale fosse
l'unica eventuale fonte di prova, e precisava che “l'impossibilità (come anche
l'estrema difficoltà) di dimostrare un determinato fatto non autorizza di per sé sola ad introdurre una specifica deroga all'ordinario regime di ripartizione dell'onere probatorio (e, specificamente, alla nota regola per cui colui il quale invochi l'applicazione di benefici contributivi è tenuto ad offrire la prova dei relativi presupposti)”.
Appellava la citata sentenza la società soccombente con atto depositato il
13.9.2022. L'Istituto previdenziale si costituiva, benché tardivamente, per resistere al gravame
La causa era posta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di
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