Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2024, n. 2013

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2024, n. 2013
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 2013
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1662/2022 promossa da:
LL AR (c.f. [...]), in proprio e quale erede di IA
TU, LL SI (c.f. [...]), in proprio e quale erede di
IA TU, LL CL (c.f. [...]), in proprio e quale erede di IA TU, e TU RA (c.f. [...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. RA Argiolas ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da
procura in atti;

APPELLANTI
contro
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST (P. IVA 02236310518), in persona del legale rappresentante pro tempore Direttore Generale Dott. Antonio D'Urso, rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Cosimi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da
procura in atti;

APPELLATA


CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza e giuste le causali di cui al presente atto, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 780/2022 del Tribunale di Arezzo, accogliere le domande proposte in primo grado qui di seguito ritrascritte e da intendersi riproposte anche ai sensi dell'art.
346 c.pc.:
A) Nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità dell'Azienda USL Toscana Sud Est per la morte della SI.ra UC UR avvenuta in data 11.12.2011, condannare la predetta
Azienda USL Toscana Sud Est, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., a risarcire tutti i danni non patrimoniali subiti dai SIg.ri MA RB, NE RB, DI RB e RA UR, liquidandoli:
a) quanto al SI. MA RB (coniuge): in € 331.920,00, a titolo di danno da perdita parentale ovvero nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;

b) quanto al SI. NE RB (figlio): in € 331.920,00, a titolo di danno da perdita parentale ovvero nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;

c) quanto al SI. DI RB (figlio): in € 331.920,00, a titolo di danno da perdita parentale ovvero nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;

d) quanto alla SI.ra RA UR (sorella): in € 144.130,00, a titolo di danno da perdita parentale ovvero nella la diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;

e) quanto agli eredi MA RB, NE RB, DI RB: in e
100.000,00, importo da dividersi in parti uguali tra i suddetti eredi, a titolo di danno da perdita di chance di sopravvivenza della SI.ra UR ovvero nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, da dividersi pro quota.
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali su tutte le suddette somme liquidate a
titolo di risarcimento.
B) In ogni caso, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi espressamente comprese le spese di lite del procedimento di consulenza tecnica preventiva (RG 1089/2018 Tribunale di Arezzo) e di CTU e CTP, nonché le eventuali spese di C.T.U. e CTP relative al presente giudizio.
C) In via istruttoria, si ripropongono tutte le istanze già formulate in primo grado, anche ex 346 c.p.c., di seguito ritrascritte: a) disporsi rinnovazione della C.T.U. medica volta a:
a) esaminare la cartella clinica e tutta la documentazione medica relativa al ricovero della
SI.ra UC UR presso il Presidio Ospedaliero S. Maria della Gruccia di Montevarchi
Arezzo Azienda USL Toscana Sud Est, avvenuto in data 21.11.2011, con dimissioni del
25.11.2011, nonché tutta la ulteriore documentazione riferibile sia alla pregressa storia clinica e patologica della SI.ra UR, sia al suicidio della stessa avvenuto in data
11.12.2011, con espressa autorizzazione del CTU ad acquisire, oltre a quanto versato in atti del presente procedimento, anche tutto quanto ritenuto a tal fine necessario e rinvenibile presso la struttura ospedaliera in questione o altri uffici della Azienda convenuta e/o mediante informazioni presso il medico curante della SI.ra UR e/o altri sanitari e/o altre persone informate dei fatti;
b) accertare e stabilire se la condotta dei sanitari del reparto psichiatria che si sono occupati del predetto ricovero è stata perita, diligente e prudente ed adeguata rispetto al quadro clinico della paziente ricoverata ed alla sua storia clinica, avuto riguardo anche alle linee guida vigenti alla data del ricovero ed alla migliore scienza applicabile in materia di cura psichiatrica e prevenzione dei suicidi;
c) accertare e stabilire se e con quale probabilità il suicidio della SI.ra UR possa essere stato causato o concausato dall'eventuale condotta imprudente, negligente ed imperita dei sanitari aretini;
d) tentare (sia prima dell'avvio delle operazioni peritali, sia all'esito delle stesse) la conciliazione delle parti, avendo riguardo ai parametri di liquidazione del risarcimento del danno da c.d. perdita parentale come stabiliti dalle più recenti Tabelle di Milano, se del caso con autorizzazione del CTU a farsi coadiuvare da un
ausiliario esperto in medicina legale;
b) in denegata ipotesi di mancata rinnovazione della consulenza tecnica, si richiede che i periti siano comunque chiamati a chiarimenti sugli aspetti di maggior criticità, contraddittorietà e illogicità presenti nell'elaborato tecnico redatto, indicati nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e nelle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
e riportati anche nel presente atto di appello, nonché ulteriormente evidenziati nella relazione medico-legale del Dott. Paolo Casini depositata con la memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
c) ammettersi le seguenti prove per testi, già formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in primo grado: In ordine alla superficialità del quadro anamnestico raccolto dall'AUSL di Arezzo nel corso del ricovero e alla mancanza dell'attività di follow up post-dimissioni 1) D.C.V. che dal 2010 fino al febbraio
2011 la SI.ra UC UR fu seguita dall'Istituto di Neuroscienze di Firenze e che le fu diagnosticato uno stato depressivo in corso di disturbo bipolare e che le fu prescritto litio carbonato. 2) D.C.V. che il litio carbonato è un regolatore del tono timico utilizzato per ridurre il numero dei tentativi di suicidio nei pazienti con disturbo bipolare. Si indicano come testi sui capitoli 1) e 2) il Prof. Stefano LL, con studio in Firenze e la Dott.ssa
Chiara Cecchelli, con studio in Firenze. 3) D.C.V. che durante il periodo, dal 2010 fino al febbraio 2011, in cui la SI.ra UC UR era in cura presso l'Istituto di Neuroscienze di
Firenze, le era stato prescritto il litio carbonato. 4) D.C.V. se, durante il periodo di ricovero della SI.ra UC UR, avvenuto nei giorni dal 21.11.2011 al 25.11.2011, è stato contattato dai medici sanitari dell'Azienda USL Toscana Sud Est (già Azienda USL n. 8).
5) D.C.V. se, nel periodo intercorrente tra il giorno delle dimissioni (25.11.2011) e quello del decesso della SI.ra UC UR (11.12.2011), è stato contattato dai medici sanitari dell'Azienda USL Toscana Sud Est (già Azienda USL n. 8). Si indica come teste sui capitoli
3), 4) e 5) il Dott. Mario Arnetoli, con studio in Arezzo (AR). In ordine ai rapporti familiari tra la SI.ra UC UR e i ricorrenti 6) D.C.V. se, nel periodo dal 1990 al 2000- periodo in cui ha svolto il ruolo di collaboratrice domestica presso le abitazioni della SI.ra RA
UR e della sorella UC UR, e successivamente dal 2000 al 2011- periodo nel quale ha continuato a frequentare le SI.re UR in qualità di amica ha visto insieme le due sorelle in più occasioni. Si indica come teste sul capitolo 6) OS OM, residente a
CO PI (AR). 7) D.C.V. se le SI.re RA UR e UC UR si frequentavano quotidianamente, intrattenendosi insieme in pranzi e cene. 8) D.C.V. se dal 1990 al 2011 ha assiduamente e costantemente frequentato il nucleo familiare
composto dai i SI.ri MA, DI e NE RB e dalle SI.re UC e RA UR;

9) D.C.V. se nel predetto periodo, durante le sue visite, ha spesso visto i componenti del suddetto nucleo familiare insieme. 10) D.C.V. se ha visto in più occasioni le sorelle UC
UR e RA UR partecipare assieme alle funzioni religiose domenicali. Si indicano come testi sul capitolo 7), 8) e 9) LL SI residente a [...] e
OS OM residente a [...]. Si indica come teste sul capitolo
10) LL SI residente a [...]. 11) D.C.V. che, durante il periodo in cui ha avuto in cura la SI.ra UC UR, il marito MA RB, i figli
DI e NE RB, nonché la sorella RA UR si occupavano con costante attenzione della congiunta, chiedendole informazioni sul suo stato di salute e accompagnandola in più occasioni alle visite mediche. Si indica come teste sul capitolo
11) il Dott. Mario Arnetoli, con studio in Arezzo (AR)".
Per l'appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita per le motivazioni di cui in narrativa, adversis reiectis, nel merito, respingere l'appello proposto da RB MA, RB
NE e RB DI in proprio e quali eredi di UR UC e di UR RA in proprio nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, di conseguenza confermando integralmente la sentenza impugnata n. 780/2022 pubblicata il 06.07.2022 nel giudizio
n. 1128/2019 Reg. Gen. Tribunale di Arezzo. Con condanna alle spese del grado di
-
giudizio. In via istruttoria si oppone altresì a tutte le richieste formulate dalla parte appellante per i motivi già esposti in comparsa di costituzione e risposta. In particolare si oppone alla richiesta di controparte di rinnovazione della C.T.U. e/o della chiamata a chiarimenti sugli aspetti evidenziati nell'atto di appello per tutti i motivi sopra esposti e
senza invertire l'onere della prova, per mero tuziorismo, nel caso di denegata ammissione delle prove testimoniali richieste da controparte, insiste per l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) DCV che la
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