Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/02/2024, n. 185

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/02/2024, n. 185
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 185
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 126/2021 del ruolo generale e promossa
DA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., (c.f. 00818570012 – P. iva 03740811207), in persona del
suo legale rappresentante procuratore ad negotia, dott. Dott. NI Santi come da procura
generale notarile in atti, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in atti, dall'Avv.
Patrizia Cicero, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. la Francesca De Pinto, sito in Ancona,
Via Luigi Cadorna n. 10;

- appellante-
CONTRO
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta
procura generale notarile versata in atti, dall'avv. Luisa Iannaci con indirizzo PEC indicato ai fini
delle comunicazioni e notificazioni: luisa.iannaci@pec.posteitaliane.it,
BANCO BPM s.p.a. (già Banco Popolare Soc. Coop., quest'ultimo già Banca Popolare di Novara
s.p.a.), contumace;

BPER Banca s.p.a. (quale incorporante di Unipol Banca s.p.a., già UGF Banca s.p.a.), contumace;

- appellate-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 411 del 2-4/7/2020 pronunciata dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello,
accertata la responsabilità dell'appellata per i fatti dedotti in giudizio, riformare parzialmente la
sentenza n. 411/2020, emessa dal Tribunale di Pesaro in persona del Giudice Dott.ssa Flavia Mazzini
e pubblicata in data 4/07/2020, non notificata, e per l'effetto condannare Poste Italiane S.p.A. al
pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Euro 2.300,00 oltre rivalutazione monetaria e
interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”.
Per l'appellata costituita: “Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa,
- rigettare l'appello di UnipolSai S.p.A. con conseguente reiezione della domanda di condanna di
Poste Italiane S.p.A. al pagamento della somma di € 2300,00 oltre interessi e rivalutazione, e per
l'effetto, confermare la sentenza n.411/2020 del Tribunale di Pesaro del 4.7.2020. - Con vittoria di spese del grado”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Pesaro, previa statuizione di incompetenza per territorio
rispetto a tutti gli assegni dedotti in giudizio fatta eccezione di quello posto all'incasso presso la
succursale 2 di Poste Italiane s.p.a. di FA (assegno non trasferibile, tratto su Banca Popolare di
Novara S.p.A. -poi Banco BPM S.p.A.- n. 8232719816, dell'importo di Euro 2.300,00, intestato a
BB NI) e rigetto dell'eccezione di prescrizione, vertendosi in una ipotesi di responsabilità
da contatto sociale, ha rigettato la domanda risarcitoria spiegata dalla UnipolSai Ass.ni nei confronti
di Poste Italiane, per essere stato detto assegno pagato in favore di soggetto rivelatosi diverso
dall'effettivo intestatario, ritenendo che la società convenuta avesse dato compiuta prova di avere
adottato ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c. tutte le prescrizioni e le precauzioni richieste
dalla concreta situazione di fatto per il pagamento dell'assegno in esame.
UnipolSai Ass.ni s.p.a. ha proposto appello avverso il capo di sentenza, con il quale è stata rigettata
la domanda avanzata in relazione all'assegno negoziato presso la succursale di Poste Italiane di FA,
deducendo l'erronea valutazione del compendio probatorio acquisito in giudizio e il contrasto della
decisione assunta con i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in materia di diligenza
bancaria, non avendo il Tribunale tenuto conto del fatto che il presentatore era soggetto del tutto
sconosciuto presso Poste Italiane e che detta società non aveva neanche verificato la inesistenza del
codice fiscale riportato nel tesserino esibito mediante semplice consultazione del sito di Agenzia delle
Entrate. Ribadiva, inoltre, che la vicenda doveva essere valutata nel suo complesso, tenendo conto
del fatto che il predetto titolo di credito faceva parte di un più nutrito numero di assegni negoziati
presso sportelli di Poste Italiane siti in luoghi diversi da FA, sì da ritenere la sussistenza di
un'unitaria ipotesi di truffa perpetrata ai suoi danni ma con il definitivo apporto causale del negligente
e colpevole comportamento della controparte, carente sotto il profilo specifico dell'assenza di dovuti
controlli e verifiche sul portatore del titolo di credito e della sua corretta identificazione.
Poste Italiane s.p.a. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Le ulteriori parti sono rimaste
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