Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2024, n. 4244

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2024, n. 4244
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 4244
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03/12/2024
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2880/2021

vertente tra
FR TATA, in proprio e nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società TAGI 2000 S.R.L. parte domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 22, rappresentata dall'avv. Rocco Luigi GIROLAMO
Parte appellante contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO parte domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

con motivazione contestuale

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – sez. lavoro n. 926/2021 depositata il
26.03.2021 e notificata il 30.06.2020.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 TATA GIANFRANCO, in proprio e quale
l.r.p.t. della TAGI 2000 S.R.L. impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 1484/20 del 24.6.2020 emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, eccependo;
i) la tardività della contestazione e della notifica del verbale di accertamento presupposto;
ii) l'illegittimità delle
sanzioni applicate per sproporzione delle stesse;
iii) l'illegittimità del provvedimento opposto, per carenza di motivazione in ordine al rigetto del ricorso amministrativo in opposizione all'accertamento ispettivo.
Riportando sinteticamente i fatti esposti in primo grado, si evidenzia:
gli accertamenti da cui è emersa la contestazione degli illeciti addebitati nella predetta ordinanza di ingiunzione sono scaturiti da un accesso ispettivo eseguito dagli ispettori del lavoro in data
23.04.2015, presso l'area di cantiere allestita all'interno del Palazzo delle Esposizioni, sito in Roma,
Via Nazionale 194, al fine di verificare l'osservanza delle norme poste a tutela dei prestatori di lavoro, nei confronti del personale occupato.
Nel corso dell'accesso venivano trovati intenti al lavoro IT ST, ED OR e ST DO, i quali venivano interrogati in merito alla loro attività presso il cantiere: dall'esame delle dichiarazioni rese dai predetti, a confronto con i documenti forniti dall'azienda, emergeva che gli stessi erano impiegati mediante attivazione di prestazioni di lavoro accessorio a favore della Società
e che avevano preso servizio in tempi anteriori rispetto alla data di attivazione dei relativi Voucher;

in particolare, ED aveva iniziato a lavorare il 17.4, con prestazione di lavoro accessorio attivata soltanto il 21.4, a decorrere dalla medesima data di attivazione;
IT aveva iniziato a lavorare il 21.4, con prestazione di lavoro accessorio attivata soltanto il 22.4;
ST aveva iniziato a lavorare il 21.4 alle ore 7 circa, con prestazione di lavoro accessorio attivata soltanto alle 17,00 circa.
In data successiva all'accesso il datore di lavoro provvedeva a rettificare, retrodatandole, le date di attivazione delle prestazioni di lavoro accessorio;

ciononostante, l'Ispettorato provvedeva a notificare alla Società in persona del suo l.r.p.t. l'illecito amministrativo accertato:
- per violazione dell'art. 3 DL 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge 73/2002, commi 3 e 5, modificato dall'art 36 bis, comma 7, DL 223/2006 convertito con legge 248/2006, stante l'occupazione non regolare dei predetti lavoratori per le ore lavorative antecedenti all'attivazione dei
Voucher,
- per omessa consegna delle dichiarazioni di assunzione prima dell'immissione in servizio ex art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 181/2000,
- per omessa registrazione dei lavoratori sul LUL ex art. 39, co. 1 e co. 2 d.l. 112/2008,
- per non aver munito i suddetti lavoratori della tessera di riconoscimento presso l'area di cantiere, ex art. 36 bis, comma 3, D.L. 223/2006,
- nonché per la tardiva comunicazione delle assunzioni de quibus al centro per l'impiego ex art. 3, comma 3, d.l. 12/2002.
Nel contraddittorio con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, il Tribunale, decidendo con sentenza n. 2947/2021, rigettava l'opposizione proposta, ritenendo: “La documentazione allegata dall'Ispettorato del lavoro pertanto conferma il rispetto del termine di 90 giorni previsti dall'art.14 L.689/1981a legge ( allegato 6 ispettorato del lavoro)… Oggetto dell'ordinanza ingiunzione sono quindi gli illeciti accertati successivamente alla regolarizzazione operata dalla società e cioè per
l'occupazione non regolare dei lavoratori trovati sul posto di lavoro per le giornate antecedenti l'attivazione dei voucher (Dumitriescu e ED) e per la giornata di lavoro non preceduta da comunicazione preventiva (ST) nonché per l'omessa consegna delle dichiarazioni di assunzione, oltre alle omesse registrazioni sul LUL per i medesimi lavoratori Nessuna contestazione è stata poi sollevata da parte ricorrente in ordine alla omessa fornitura dei cartellini di riconoscimento ai lavoratori , fatto che deve quindi ritenersi pacifico. Corrette sono poi le sanzioni applicate che sono le medesime di quelle relative al verbale di accertamento. Inoltre le giornate lavorative in nero sono state ridotte tenendo conto di quanto esposto dalla datrice di lavoro e della regolarizzazione intervenuta nel corso dell'accertamento.. Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Tata FR, per i seguenti motivi:
1)violazione dell'art. 14 della legge 689/1981 – erroneità della mancata declaratoria di tardività dell'ordinanza ingiunzione opposta in prime cure”;

2)omessa motivazione in ordine alla richiesta di questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 689/1981”;

3)omessa motivazione in ordine alla allegata sussistenza di una situazione perfettamente legale – mancata declaratoria di legittimità dell'utilizzo dei lavoratori in questione (DO ST, ST MI, OR ED) tramite “voucher lavoro” agganciati alla singola prestazione oraria”;

4)omessa motivazione in ordine alla quantificazione delle sanzioni applicate – assenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del minimo edittale – mancata valutazione dei presupposti di cui all'art. 11 della legge 689/1981, con conseguente sua violazione”;

5) omessa motivazione in ordine al mancata ammissione delle istanze istruttorie tempestivamente formulate dalla parte opponente – violazione degli artt. 2697 c.c. e 414, 420 c.p.c.
Nel giudizio così incardinato si è costituito l'Ispettorato, eccependo l'infondatezza del gravame ed insistendo per il rigetto dello stesso, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Sostituita l'udienza del 03.12.2024 con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
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L'appello proposto è infondato e va rigettato, per i seguenti motivi.
Nel caso in esame, risulta pacifico che le prestazioni di cui all'ordinanza opposta siano riconducibili alla fattispecie del lavoro accessorio ex art. 70 D.Lgs. 276/2003.
Per quanto d'interesse in questa sede, l'art. 70 D.Lgs. 276/2003, nella versione in vigore dal
1/3/2014 al 24/6/2015, prevedeva: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori
a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. (…)»
Dal 25/6/2015, data successiva al periodo di interesse, è stato espressamente vietato l'utilizzo dei voucher per prestazioni da rendere in appalto.
La TA appellante ha, pertanto, legittimamente fatto ricorso a tale fattispecie contrattuale al fine di avvalersi dell'opera di IT ST, ED OR e ST DO per l'esecuzione dell'incarico di curare, tra aprile e maggio 2015, l'allestimento di una mostra all'interno del Palazzo delle Esposizioni di Roma, sito in Via Nazionale n. 134.
Tuttavia, la TA ometteva di inoltrare all'Inps - prima dell'inizio delle prestazioni di lavoro accessorio dei suddetti lavoratori - le relative comunicazioni previste dalla legge, con la conseguenza che, in data 23.04.2015, in occasione dell'accesso ispettivo eseguito presso il cantiere installato nel Palazzo delle Esposizioni, l'Ispettorato rilevava lo svolgimento “in nero” delle prestazioni de quibus, con conseguente avvio degli accertamenti ritenuti necessari, per la verifica dell'osservanza, da parte della TAGI 2000 S.r.l., delle norme poste a tutela dei prestatori di lavoro, nei confronti del personale occupato.
All'esito di tali accertamenti, l'Ispettorato provvedeva, quindi, a notificare alla TA odierna appellante il verbale di contestazione degli illeciti riscontrati, in data 24.08.2015, notifica
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