Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2024, n. 4590
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1. dott. A C C Presidente
2. dott. R B C Consigliere
3. dott. M A Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato il giorno 14 dicembre
2023 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1131/2019 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del Commissario Straordinario p.t. ing. , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti O G, I S ed A V tutti elettivamente domiciliati in alla via Comunale del Principe n. 13/A presso il Servizio Affari Pt_1 Part Legali della predetta in virtù di procura a margine del ricorso in appello
Appellante
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
, , , , ,
[...] CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, , , , ,
[...] CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , , , , CP_23 Controparte_24 CP_25 Controparte_26 CP_27
, , , , Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31 CP_32
, tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Lucio Giacomardo (C.F. e Controparte_33 C.F._1 con lo stesso elettivamente domiciliati in all'Isola G8 del Centro Direzionale, giusta mandati in Pt_1 atti
1 , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Fierro presso il cui studio Parte_3 elettivamente domicilia in Pozzuoli alla via Miliscola n. 424
, , CP_34 Controparte_35 CP_36 Controparte_37 CP_38 CP_39
- contumaci
[...]
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
6920/2018 pubblicata il giorno 29.01.2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, successivamente riuniti,
i medici specialisti ambulatoriali in epigrafe indicati esponevano che l , con Parte_1 delibere n. 1256 del 21/07/2015 e n. 788 dell'11/07/2016, aveva fissato gli obiettivi prestazionali per gli anni 2015 e 2016, ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ex articolo 39 dell nonostante il raggiungimento degli obiettivi, nulla era stato loro corrisposto;le operazioni CP_40 di verifica e valutazione da parte dell'azienda sanitaria erano state completate, per quanto a loro conoscenza, per il solo anno 2015.
Concludevano affinché l'adito Tribunale, previo accertamento del diritto a percepire la cd.
“retribuzione di risultato” prevista dall'articolo 39 per la specialistica ambulatoriale, in relazione CP_40 agli anni 2015-2016, o, comunque, una somma a titolo di incentivazione come prevista dal predetto Part articolo 39 condannasse l convenuta al relativo pagamento nella misura da determinarsi CP_40 con successivo e separato giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in entrambi i giudizi Parte_4 contestando il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Espletata l'attività istruttoria, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande, dichiarava il diritto dei ricorrenti alla retribuzione di risultato per l'anno 2015, condannava
l al pagamento in favore di ciascun ricorrente del relativo importo, da determinarsi Parte_4 con separato giudizio, oltre accessori come per legge, e, per il resto, rigettava il ricorso;quanto alle spese di lite, condannava la convenuta a rifonderle in favore dei ricorrenti in ragione di un mezzo, oltre CPA, IVA ed euro 638,50 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avvocato antistatario.
Avverso la sentenza proponeva appello parziale, con ricorso a questa Corte depositato in data
24.04.2019, l , dolendosi dell'accoglimento, sia pure parziale, delle domande. Parte_4
2
Censurava la pronuncia per avere il giudice di primo grado errato nel ritenere che i ricorrenti avessero Part documentalmente provato la fissazione, da parte dell mediante le deliberazioni n. 1256 del
21.07.15 e n. 788 dell'11.07.16, degli obiettivi prestazionali di cui all'articolo 39 dell obiettivi CP_41 che, invece, devono essere fissati in accordo con le OO.SS. e in ossequio a quanto espressamente disposto dall'articolo 39, che prevede anche l'individuazione di indicatori predefiniti in base ai quali valutare il raggiungimento degli obiettivi. Analoga censura rivolgeva alla pronuncia impugnata per aver fondato sulle predette deliberazioni la prova del raggiungimento degli obiettivi, in violazione della espressa previsione dell'articolo 39 e in mancanza della prova documentale delle verifiche periodiche previste dall'articolo 39.
Con il secondo motivo, sosteneva che il giudice avesse errato nel ritenere provato, mediante l'esame dei testi, il raggiungimento degli obiettivi fissati;ed invero, il giudizio di valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi previsto dalla norma contrattuale comportava l'elaborazione di un atto espressione di discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione, che, a fronte di ciascun obiettivo prefissato, avrebbe dovuto indicare se ed in quali termini, assoluti e/o percentuali rispetto ai parametri fissati in sede di accordo, gli obiettivi fissati fossero stati raggiunti. La prova del “raggiungimento degli obiettivi”, involgendo una valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, non poteva ritenersi raggiunta attraverso la prova testimoniale, erroneamente ammessa dal primo giudice, che aveva errato anche nella valutazione delle sue risultanze.
L'appellante lamentava, inoltre, che il giudice di primo grado aveva omesso di valutare la Part deliberazione n. 711/2018, con la quale l aveva preso atto che gli obiettivi specifici di cui alla deliberazione n. 1265/2015, posta erroneamente a fondamento del diritto alla retribuzione di risultato per l'anno 2015, rientravano tra quelli previsti per l'attribuzione della quota variabile di cui all'articolo
42 dell'ACN del 30 luglio 2015, “... finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo delle compatibilità, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo delle compatibilità come individuata in programmi regionali ed aziendali”, che risultavano essere stati remunerati con la Part quota variabile già percepita dagli interessati. Con la stessa delibera n. 711/2018 l aveva preso atto che l'azienda non aveva sottoscritto per gli anni 2015, 2016 e 2017 alcun accordo preventivo attuativo aziendale sulla base di intese raggiunte con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 12, comma quattro, circa il raggiungimento di obiettivi specifici, individuali o in forma aggregata, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti come previsto dall'articolo 39 dell'ACN n. 30 luglio 2015, puntualizzando, altresì, l'impossibilità di procedere all'individuazione formale e postuma del fondo programmi e progetti finalizzati per le annualità 2015, 2016 e 2017 e, al contempo, deliberando di avviare per l'anno 2018 le trattative per un'intesa con le organizzazioni sindacali per la corretta realizzazione di quanto previsto dall'art. 39 citato.
3
Sottolineava, dunque, che gli obiettivi di cui alla delibera 1256/15 non potevano essere riferiti alle attività di cui all'art. 39 del alle quali soltanto era connessa la retribuzione di risultato. CP_40
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata, con rigetto integrale delle domande attoree e vittoria di spese del doppio grado.
Si costituivano gli appellati, ad eccezione di , , , CP_34 Controparte_35 CP_36 [...]
, , che -pur se ritualmente evocati in giudizio- non esercitavano CP_37 CP_38 Controparte_39 attività processuale, con la conseguente necessità di dichiararne la contumacia.
Gli appellati ritualmente costituiti, invece, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame, ne contestavano la fondatezza e ne invocavano il rigetto, con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione scritta del procedimento all'esito della quale le parti depositavano le proprie note in data 19.10.2022. Successivamente allo scardinamento del procedimento, assegnato alla scrivente in data 23.03.2023, era nuovamente disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Con tempestiva istanza, gli appellati formulavano richiesta di discussione orale, discussione che era fissata per l'udienza del 14.12.2023.
All'esito della discussione, infine, la causa era decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , , CP_34 Controparte_35 CP_36
, , , che pur avendo ricevuto rituale notificazione
[...] Controparte_37 CP_38 Controparte_39 del ricorso in appello presso il procuratore costituito, non hanno inteso esercitare attività processuale.
Sempre in via preliminare, si osserva che -stante la mancata proposizione di alcun appello incidentale- è divenuta definitiva la statuizione di rigetto della domanda di riconoscimento del diritto alla retribuzione di risultato per l'anno 2016.
Quanto all'eccezione di inammissibilità, essa non può essere accolta atteso che il ricorso in appello presenta un sufficiente grado di specificità con riferimento alle parti della sentenza oggetto di censura
e formula un'adeguata critica al percorso logico giuridico a base del provvedimento impugnato, che permette di esaminare il contenuto del gravame e le conclusioni rassegnate.
La Corte di Cassazione ha affermato sul punto che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 432 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riferimento
4
alle statuizioni adottate dal giudice di primo grado senza che sia richiesta l'adozione di una specifica forma o l'adozione di modelli specifici (Cass. 21667/2017).
Inoltre, la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 27199/2017, nell'esaminare il contenuto di un atto di appello alla luce della riforma introdotta dal D.L. n. 83/2012, convertito con la legge n. 134/2012, ha chiaramente stabilito che il gravame deve contenere una puntuale censura ai capi della sentenza senza tuttavia imporre anche la prospettazione di un progetto alternativo di sentenza.
Nel merito la Corte osserva che l'appello (riguardante l'accoglimento parziale della domanda per
l'anno 2015) è fondato e va accolto per le motivazioni che si vanno ad illustrare, con le quali si intende aderire all'orientamento - considerato che le problematiche in esso affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio - già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n.1020/2023 rel. nonché sentenza n. 2085/2023 rel. Per_1
, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), per la persuasività delle Per_2 argomentazioni svolte, integrate dalle ulteriori valutazioni che si andranno ad esporre.
Come noto la retribuzione di risultato rappresenta una componente accessoria ed eventuale della retribuzione e costituisce uno strumento di differenziazione e flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante.
Qualora, come nella fattispecie, sia in discussione la spettanza di detto emolumento di natura premiale, è onere dell'attore fornire la prova della ricorrenza dei presupposti e degli elementi costitutivi del trattamento accessorio invocato.
In punto di diritto, è noto che l'emolumento di cui si discute in questa sede sia di matrice contrattuale, avendone il legislatore, all'interno di un disegno più ampio di modernizzazione dell'apparato amministrativo e del passaggio da una c.d. “amministrazione per atti” ad “un'amministrazione di risultato”, rimesso la determinazione e la disciplina alla Contrattazione Collettiva.
In termini generali, invero, ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 1, "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio.... è definito dai contratti collettivi...".
Appare pertanto necessario esaminare la norma contrattuale (art. 39 dell'ANC del 30 luglio 2015) richiamata dalla Difesa dei medici specialisti e sulla cui base hanno agito in giudizio, al fine di verificare se sussista o meno l'obbligazione dedotta in ricorso.
Prima di procedere a tale esame, è opportuno prendere le mosse dall'art. 3 dello stesso ANC del 30 luglio 2015, “Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi
5 dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni”, che individua, come emerge già dalla rubrica dell'articolo, i “Livelli di contrattazione” e così recita:
“
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1. dott. A C C Presidente
2. dott. R B C Consigliere
3. dott. M A Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato il giorno 14 dicembre
2023 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1131/2019 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del Commissario Straordinario p.t. ing. , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti O G, I S ed A V tutti elettivamente domiciliati in alla via Comunale del Principe n. 13/A presso il Servizio Affari Pt_1 Part Legali della predetta in virtù di procura a margine del ricorso in appello
Appellante
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
, , , , ,
[...] CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, , , , ,
[...] CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , , , , CP_23 Controparte_24 CP_25 Controparte_26 CP_27
, , , , Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31 CP_32
, tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Lucio Giacomardo (C.F. e Controparte_33 C.F._1 con lo stesso elettivamente domiciliati in all'Isola G8 del Centro Direzionale, giusta mandati in Pt_1 atti
1 , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Fierro presso il cui studio Parte_3 elettivamente domicilia in Pozzuoli alla via Miliscola n. 424
, , CP_34 Controparte_35 CP_36 Controparte_37 CP_38 CP_39
- contumaci
[...]
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
6920/2018 pubblicata il giorno 29.01.2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, successivamente riuniti,
i medici specialisti ambulatoriali in epigrafe indicati esponevano che l , con Parte_1 delibere n. 1256 del 21/07/2015 e n. 788 dell'11/07/2016, aveva fissato gli obiettivi prestazionali per gli anni 2015 e 2016, ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ex articolo 39 dell nonostante il raggiungimento degli obiettivi, nulla era stato loro corrisposto;le operazioni CP_40 di verifica e valutazione da parte dell'azienda sanitaria erano state completate, per quanto a loro conoscenza, per il solo anno 2015.
Concludevano affinché l'adito Tribunale, previo accertamento del diritto a percepire la cd.
“retribuzione di risultato” prevista dall'articolo 39 per la specialistica ambulatoriale, in relazione CP_40 agli anni 2015-2016, o, comunque, una somma a titolo di incentivazione come prevista dal predetto Part articolo 39 condannasse l convenuta al relativo pagamento nella misura da determinarsi CP_40 con successivo e separato giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in entrambi i giudizi Parte_4 contestando il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Espletata l'attività istruttoria, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande, dichiarava il diritto dei ricorrenti alla retribuzione di risultato per l'anno 2015, condannava
l al pagamento in favore di ciascun ricorrente del relativo importo, da determinarsi Parte_4 con separato giudizio, oltre accessori come per legge, e, per il resto, rigettava il ricorso;quanto alle spese di lite, condannava la convenuta a rifonderle in favore dei ricorrenti in ragione di un mezzo, oltre CPA, IVA ed euro 638,50 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avvocato antistatario.
Avverso la sentenza proponeva appello parziale, con ricorso a questa Corte depositato in data
24.04.2019, l , dolendosi dell'accoglimento, sia pure parziale, delle domande. Parte_4
2
Censurava la pronuncia per avere il giudice di primo grado errato nel ritenere che i ricorrenti avessero Part documentalmente provato la fissazione, da parte dell mediante le deliberazioni n. 1256 del
21.07.15 e n. 788 dell'11.07.16, degli obiettivi prestazionali di cui all'articolo 39 dell obiettivi CP_41 che, invece, devono essere fissati in accordo con le OO.SS. e in ossequio a quanto espressamente disposto dall'articolo 39, che prevede anche l'individuazione di indicatori predefiniti in base ai quali valutare il raggiungimento degli obiettivi. Analoga censura rivolgeva alla pronuncia impugnata per aver fondato sulle predette deliberazioni la prova del raggiungimento degli obiettivi, in violazione della espressa previsione dell'articolo 39 e in mancanza della prova documentale delle verifiche periodiche previste dall'articolo 39.
Con il secondo motivo, sosteneva che il giudice avesse errato nel ritenere provato, mediante l'esame dei testi, il raggiungimento degli obiettivi fissati;ed invero, il giudizio di valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi previsto dalla norma contrattuale comportava l'elaborazione di un atto espressione di discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione, che, a fronte di ciascun obiettivo prefissato, avrebbe dovuto indicare se ed in quali termini, assoluti e/o percentuali rispetto ai parametri fissati in sede di accordo, gli obiettivi fissati fossero stati raggiunti. La prova del “raggiungimento degli obiettivi”, involgendo una valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, non poteva ritenersi raggiunta attraverso la prova testimoniale, erroneamente ammessa dal primo giudice, che aveva errato anche nella valutazione delle sue risultanze.
L'appellante lamentava, inoltre, che il giudice di primo grado aveva omesso di valutare la Part deliberazione n. 711/2018, con la quale l aveva preso atto che gli obiettivi specifici di cui alla deliberazione n. 1265/2015, posta erroneamente a fondamento del diritto alla retribuzione di risultato per l'anno 2015, rientravano tra quelli previsti per l'attribuzione della quota variabile di cui all'articolo
42 dell'ACN del 30 luglio 2015, “... finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo delle compatibilità, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo delle compatibilità come individuata in programmi regionali ed aziendali”, che risultavano essere stati remunerati con la Part quota variabile già percepita dagli interessati. Con la stessa delibera n. 711/2018 l aveva preso atto che l'azienda non aveva sottoscritto per gli anni 2015, 2016 e 2017 alcun accordo preventivo attuativo aziendale sulla base di intese raggiunte con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 12, comma quattro, circa il raggiungimento di obiettivi specifici, individuali o in forma aggregata, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti come previsto dall'articolo 39 dell'ACN n. 30 luglio 2015, puntualizzando, altresì, l'impossibilità di procedere all'individuazione formale e postuma del fondo programmi e progetti finalizzati per le annualità 2015, 2016 e 2017 e, al contempo, deliberando di avviare per l'anno 2018 le trattative per un'intesa con le organizzazioni sindacali per la corretta realizzazione di quanto previsto dall'art. 39 citato.
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Sottolineava, dunque, che gli obiettivi di cui alla delibera 1256/15 non potevano essere riferiti alle attività di cui all'art. 39 del alle quali soltanto era connessa la retribuzione di risultato. CP_40
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata, con rigetto integrale delle domande attoree e vittoria di spese del doppio grado.
Si costituivano gli appellati, ad eccezione di , , , CP_34 Controparte_35 CP_36 [...]
, , che -pur se ritualmente evocati in giudizio- non esercitavano CP_37 CP_38 Controparte_39 attività processuale, con la conseguente necessità di dichiararne la contumacia.
Gli appellati ritualmente costituiti, invece, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame, ne contestavano la fondatezza e ne invocavano il rigetto, con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione scritta del procedimento all'esito della quale le parti depositavano le proprie note in data 19.10.2022. Successivamente allo scardinamento del procedimento, assegnato alla scrivente in data 23.03.2023, era nuovamente disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Con tempestiva istanza, gli appellati formulavano richiesta di discussione orale, discussione che era fissata per l'udienza del 14.12.2023.
All'esito della discussione, infine, la causa era decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , , CP_34 Controparte_35 CP_36
, , , che pur avendo ricevuto rituale notificazione
[...] Controparte_37 CP_38 Controparte_39 del ricorso in appello presso il procuratore costituito, non hanno inteso esercitare attività processuale.
Sempre in via preliminare, si osserva che -stante la mancata proposizione di alcun appello incidentale- è divenuta definitiva la statuizione di rigetto della domanda di riconoscimento del diritto alla retribuzione di risultato per l'anno 2016.
Quanto all'eccezione di inammissibilità, essa non può essere accolta atteso che il ricorso in appello presenta un sufficiente grado di specificità con riferimento alle parti della sentenza oggetto di censura
e formula un'adeguata critica al percorso logico giuridico a base del provvedimento impugnato, che permette di esaminare il contenuto del gravame e le conclusioni rassegnate.
La Corte di Cassazione ha affermato sul punto che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 432 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riferimento
4
alle statuizioni adottate dal giudice di primo grado senza che sia richiesta l'adozione di una specifica forma o l'adozione di modelli specifici (Cass. 21667/2017).
Inoltre, la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 27199/2017, nell'esaminare il contenuto di un atto di appello alla luce della riforma introdotta dal D.L. n. 83/2012, convertito con la legge n. 134/2012, ha chiaramente stabilito che il gravame deve contenere una puntuale censura ai capi della sentenza senza tuttavia imporre anche la prospettazione di un progetto alternativo di sentenza.
Nel merito la Corte osserva che l'appello (riguardante l'accoglimento parziale della domanda per
l'anno 2015) è fondato e va accolto per le motivazioni che si vanno ad illustrare, con le quali si intende aderire all'orientamento - considerato che le problematiche in esso affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio - già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n.1020/2023 rel. nonché sentenza n. 2085/2023 rel. Per_1
, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), per la persuasività delle Per_2 argomentazioni svolte, integrate dalle ulteriori valutazioni che si andranno ad esporre.
Come noto la retribuzione di risultato rappresenta una componente accessoria ed eventuale della retribuzione e costituisce uno strumento di differenziazione e flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante.
Qualora, come nella fattispecie, sia in discussione la spettanza di detto emolumento di natura premiale, è onere dell'attore fornire la prova della ricorrenza dei presupposti e degli elementi costitutivi del trattamento accessorio invocato.
In punto di diritto, è noto che l'emolumento di cui si discute in questa sede sia di matrice contrattuale, avendone il legislatore, all'interno di un disegno più ampio di modernizzazione dell'apparato amministrativo e del passaggio da una c.d. “amministrazione per atti” ad “un'amministrazione di risultato”, rimesso la determinazione e la disciplina alla Contrattazione Collettiva.
In termini generali, invero, ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 1, "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio.... è definito dai contratti collettivi...".
Appare pertanto necessario esaminare la norma contrattuale (art. 39 dell'ANC del 30 luglio 2015) richiamata dalla Difesa dei medici specialisti e sulla cui base hanno agito in giudizio, al fine di verificare se sussista o meno l'obbligazione dedotta in ricorso.
Prima di procedere a tale esame, è opportuno prendere le mosse dall'art. 3 dello stesso ANC del 30 luglio 2015, “Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi
5 dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni”, che individua, come emerge già dalla rubrica dell'articolo, i “Livelli di contrattazione” e così recita:
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