Corte d'Appello Genova, sentenza 08/03/2024, n. 366
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Testo completo
R.G. n. 595/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott. ssa MA Laura MORELLO - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2750/2021 del Tribunale di Genova, promossa da
RL SC, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Bajetto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, via XX Settembre n. 20 int. 81, giusta procura in atti.
Appellante
contro
Agenzia Del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in
Genova, Viale delle Brigate Partigiane, n. 2 è legalmente domiciliata
Appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni occorrenda statuizione ed acquisizione, in riforma della sentenza n. 2750/2021 del 22/12/2021 nella causa avente n. 6505/2018 RG dell'Ill.mo Tribunale di Genova, sospendere preliminarmente la provvisoria esecutorietà della stessa, se del caso già all'esito della promuovenda procedura ex art. 351 c.p.c. per ciascuno ed ognuno dei motivi esposti in punto sussistenza fumus boni juris e periculum in mora, e senza acconsentire all'inversione dell'onere probatorio gravante sulla controparte Agenzia del Demanio convenuta, ma attrice sostanziale, previa espletamento l'espletamento di tutte le istanze istruttorie dedotte in atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 VI c. c.p.c. (cfr. ex multis prova testimoniale, CTU, ordine ex art. 213 c.p.c.) e di cui si insiste, anche in questa sede per l'ammissione e
l'espletamento dei relativi incombenti, previe le pronunce meglio ritenute di declaratoria di nullità, annullamento, inefficacia e/o comunque disapplicazione del DM 11/12/2000 di dichiarazione ex art. 6 del D.L.vo n. 490/99, del Programma di Valorizzazione del Borgo di
AN EC e/o comunque di qualsivoglia atto e/o provvedimento amministrativo atto
a qualificare i beni di cui è qui causa come patrimonio indisponibile dello Stato e/o Demanio pubblico, previa ove d'uopo emissione anche in via d'urgenza di ordine all'Agenzia del
Demanio di non avviare e/o di sospendere qualsivoglia attività finalizzata all'espropriazione degli immobili o al rientro nel possesso degli stessi o comunque di attivare qualsivoglia forma di procedura per la riscossione degli importi asseritamente reclamati a titolo di indennità e/o di risarcimento danni per asserita indebita occupazione, così pronunciarsi per ciascuno ed ognuno dei motivi esposti: 1) accertare e dichiarare che il sig. SC RL nato a [...] il [...] (c.f. [...]) domiciliato a
Sanremo Borgo AN EC s.n.c. è legittima ed esclusivo possessore per essere subentrato nel 1972 nella legittima proprietà e comunque nel legittimo possesso esercitato in precedenza dalla sig.ra MA GA dal 1965 dell'immobile di cui in parte narrativa (così identificato: unità immobiliare sita nel Comune di Sanremo, fraz. Di AN, al Borgo di
AN EC immobile identificato al FGL 4 mappale 677 ed indicato nella lettera dell'Agenzia del demanio sub IMD0026 Compendio Immobiliare Sanremo - Borgo di
AN EC). 2) Per effetto accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia proprietà pubblica per l'immobile in questione. 3) In via subordinata rispetto al precedente punto 2) e nel caso in cui la convenuta riesca a dimostrare l'acquisto della proprietà, per effetto dell'accertamento di cui al punto 1) accertare e dichiarare che il sig. SC RL nato
a UA (Reggio Emilia) il 30/05/1936 (c.f. [...]) domiciliato a
Sanremo Borgo AN EC s.n.c. è proprietario degli immobili di cui in parte narrativa
(così identificato: unità immobiliare sita nel Comune di Sanremo, fraz. Di AN, al Borgo di AN EC immobile identificato al FGL 4 mappale 677 ed indicato nella lettera dell'Agenzia del demanio sub IMD0026 Compendio Immobiliare Sanremo - Borgo di
AN EC) per acquisto fattone per usucapione acquisitiva dal 1965 o dal 1972 o altra data meglio vista e per l'effetto, previo accatastamento dell'immobile de quo a loro favore, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Imperia la trascrizione di rito con esonero da ogni responsabilità. 4) previa ogni più opportuna dichiara di Nullità e/o
Annullamento e/o eventuale disapplicazione delle richieste di pagamento dell'Agenzia del
Demanio, rigettare ogni domanda di indennità proposta dall'Agenzia del Demanio nei confronti del sig. SC RL nato a [...] il [...] (c.f. DSC
CRL 36E30 E253U) come proposta relativamente al succitato immobile di cui in parte narrativa (così identificato: unità immobiliare sita nel Comune di Sanremo, fraz. Di AN, al Borgo di AN EC immobile identificato al FGL 4 mappale 677 ed indicato nella lettera dell'Agenzia del demanio sub IMD0026 Compendio Immobiliare Sanremo - Borgo di
AN EC) accertando e dichiarando che il sig. SC RL nato a [...]
(Reggio Emilia) il 30/05/1936 (c.f. [...]) nulla deve. 5) In subordine
(salvo rispettoso gravame sul punto) accertare le riparazioni straordinarie, i miglioramenti recati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione, le addizioni, l'aumento di valore conseguito dai beni de quibus per effetto degli interventi eseguiti (o in subordine, salvo rispettoso gravame sul punto accertare l'indennità dovuta sarà pari alla minor somma tra
l'importo della spesa e l'aumento di valore) e dunque dichiarare tenuto e quindi condannare
l'Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento a favore di parte attrice degli importi risultanti in corso di causa, anche tramite CTU di cui si insta sin da ora per la licenza e dovuti ex art. 1150 c.c. o altra norma meglio vista. 6) Dichiarare l'esistenza ai sensi dell'art. 1152 c.c. e/o dell'art.
2.756 c.c del diritto di ritenzione da parte dell'attore sig. SC RL nato a [...] il [...] (c.f. DSC CRL 36E30
E253U) nei confronti dell'Agenzia del Demanio degli immobili di cui è qui causa narrativa
(così identificato: unità immobiliare sita nel Comune di Sanremo, fraz. Di AN, al Borgo di AN EC immobile identificato al FGL 4 mappale 677 ed indicato nella lettera dell'Agenzia del demanio sub IMD0026 Compendio Immobiliare Sanremo - Borgo di
AN EC) sino al momento dell'effettiva corresponsione delle indennità tutte dovute per i lavori straordinari, ordinari le migliorie, e l'incremento di valore del compendio immobiliare de quo e/o comunque determinare in estremo subordine il valore delle proprietà oggetto di causa con l'ulteriore condanna dell'Agenzia del Demanio alla corresponsione economica del valore degli immobili eventualmente acquisiti dal Demanio. 7) Rigettare
l'avversaria domanda riconvenzionale di condanna dell'esponente al rilascio degli immobili indebitamente occupati siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecutorietà”.
Per l'appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, previo occorrendo esperimento di CTU siccome richiesto in memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, cod. proc. civ., nonché ordine ex art. 213 siccome richiesto in memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, cod. proc. civ.: - rigettare l'appello avversario con conferma della sentenza di prime cure e, quindi: - della reiezione delle domande avversarie in prime cure siccome inammissibili e, comunque, infondate;
- dell'accoglimento della domanda riconvenzionale in prime cure, con condanna di controparte al rilascio dell'immobile sito nel borgo di AN
EC, unità immobiliare sita nel Comune di Sanremo, frazione di AN, immobile identificato al FGL 4 mappale 677 ed indicato nella lettera dell'Agenzia del demanio sub
IMD0026 Compendio Immobiliare Sanremo – Borgo di AN EC. Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato RL SC, premesso di aver preso possesso nel 1972 di un immobile in AN EC, censito al foglio 4 mappale 677 del
NCEU del Comune di Sanremo, e che analogo possesso era stato esercitato fin dal 1965 dalla propria dante causa MA GA, possesso che l'attore dichiarava di voler unire al proprio, essendosi tutti i predetti soggetti sempre comportati come proprietari del bene in questione, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Genova, l'Agenzia del Demanio, chiedendo di accertare e dichiarare la propria qualità di legittimo possessore dell'immobile oggetto di causa, anche per usucapione acquisitiva, con rigetto di ogni domanda di indennità proposta dall'Agenzia del Demanio nei confronti del medesimo attore. In via subordinata,
domandava la condanna della convenuta Agenzia del Demanio alla corresponsione dell'importo speso per i miglioramenti e le addizioni apportate all'immobile e chiedeva dichiararsi l'esistenza ai sensi dell'art. 1152 c.c. e/o dell'art. 2756 c.c del diritto di ritenzione in proprio favore sino al momento dell'effettiva corresponsione delle somme dovute da controparte.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -il paese di AN EC era stato parzialmente distrutto dal terremoto del 1887 ed immediatamente evacuato;
l'abbandono delle abitazioni continuò fino all'immediato dopoguerra;
-successivamente all'inizio degli anni sessanta cominciarono a stabilirvisi degli artisti, che vi fondarono la
Colonia Internazionale Artisti di AN EC, dandosi uno statuto già nel 1964 e provvedendo al restauro del paese;
- l'originaria comunità di artisti e via via i loro aventi causa ricostruirono AN EC portandola ad essere un luogo di particolare bellezza ricreando un paese unico nel suo genere;
-nel 1968 il Comune emise un ordine di sgombero, che non venne mai portato ad esecuzione, sicché gli artisti, ed i loro aventi causa, continuarono a risiedere e praticare le