Corte d'Appello Campobasso, sentenza 26/11/2024, n. 284
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 197/2021 avverso la sentenza n. 293/2020 del Tribunale di
Isernia in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n. 1915/2012 R.G.;
oggetto : accertamento inesistenza di fideiussione bancaria
T R A
AN MA (c.f. [...]) e GA MA (c.f.
[...]), rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla citazione in appello, dagli avv.ti Fabio Pagano ed Ernesto Rao Limata -pec: fabiopagano@avvocatinapoli.legalmail.it;
ernestoraolimata@avvocatinapoli.legalmail.it
APPELLANTI
E
UniCredit S.p.A., con sede Milano (cod. fisc. e p. Iva 00348170101), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano D'Ercole giusta procura generale rilasciata dal legale rappresentante p.t. a rogito notaio Carlo Vico di Bologna del 29.10.2010 rep. 115840/33105 - pec: stefanodercole@ordineavvocatiroma.org
APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come segue:
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per gli appellanti, avv.ti Pagano e Rao Limata si riportano integralmente all'atto di citazione in appello e a tutto quanto ivi dedotto, richiesto ed eccepito [A) accertare che AN AR e GA AR non hanno mai sottoscritto alcuna valida scrittura fideiussoria per le obbligazioni della Gama Srl dichiarando conseguentemente inesistente ogni obbligazione fideiussoria degli stessi nei confronti della CR Spa;
B) condannare la convenuta alle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi ai procuratori in virtù di dichiarazione di fattone anticipo] per l'appellata, avv. D'Ercole
- in via preliminare, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare a norma dell'art. 348 bis
c.p.c. inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri AR AN e AR GA, con ogni conseguente statuizione e comunque con conferma della sentenza n. 293/2020 resa dal
Tribunale di Isernia anche in punto di condanna alle spese di lite;
- nel merito, in via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 293/2020 resa dal Tribunale di Isernia, anche in punto di spese e compensi di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 293 pubblicata il 1°/12/2020, non notificata, il Tribunale di Isernia in composizione monocratica ha deciso sulle domande proposte nei confronti della CR spa:
a) dalla Gama srl per:
- la declaratoria della nullità delle clausole dei contratti di c/c bancario n. 2483490 (già n.
7481), e dei conti anticipi n. 2562194 (già n. 8168) e n. 401037651 intercorsi con la CR spa, relative ad interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto non pattuiti, anatocismo e violazione del tasso soglia antiusura, con richiesta di condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente ricevute in attuazione di tali previsioni;
- la declaratoria della nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c. del contratto di mutuo n.
00/6441704/000, in quanto stipulato al fine di ripianare la debitoria maturata per effetto delle suddette clausole illecite, con condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente versatale;
b) da AN AR e GA AR: per l'accertamento che essi non avevano rilasciato alla CR spa alcuna garanzia fideiussoria per le obbligazioni della Gama srl, ed in via gradata perchè fosse dichiarata la
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nullità di eventuali fideiussioni omnibus o ne fosse pronunciato l'annullamento ex art. 1939
c.c.
Il Tribunale ha dato atto del fallimento della Gama srl sopravvenuto in data 8/02/2018 e della mancata costituzione da parte della curatela fallimentare a seguito della riassunzione del processo interrotto, con conseguente sopravvenuta inammissibilità delle domande proposte dalla società e carenza di legittimazione sostitutiva in capo ai AR quali soci della stessa o quali fideiussori;
ha ritenuto inoltre inammissibile la domanda proposta da questi ultimi in proprio per carenza di interesse, attesa la mancanza di un concreto ed effettivo stato di dubbio sulla loro qualità di garanti della debitrice -gli attori avendo negato di
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