Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/01/2025, n. 28

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/01/2025, n. 28
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 28
Data del deposito : 12 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa NA Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 133 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
INPS con l'avv.to RENZETTI GIULIA appellante
E
LA AC GI con l'avv.to VENNARI ROSINA
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.03.2017 La AC NA chiedeva riconoscersi la prestazione di attività lavorativa per n. 102 giornate nell'anno 2013 con conseguente declaratoria del diritto all'indennità di disoccupazione agricola e dell'indennità di malattia per
l'anno 2013 nella misura di 102 giornate, sostenendo di aver diritto all'integrazione delle indennità in oggetto, in quanto aveva svolto attività lavorativa subordinata per le ditte F.LL
NO e Coop l'AU per 102 giornate per l'anno 2012 e, sempre per la F.LL NO e per la ditta Belmonte, per ulteriori 102 giornate per l'anno 2013.
Nel costituirsi in giudizio l'Inps preliminarmente dava atto che alla ricorrente erano state riconosciute dapprima solo 51 gg. per l'anno 2013 (senza che fosse stato impugnato tempestivamente il mancato riconoscimento delle altre 51) con conseguente liquidazione nell'anno 2014 dell'indennità di disoccupazione e dell'indennità di malattia in ragione di tale numero di gg., e che solo successivamente erano state riconosciute ulteriori 51 gg. per il
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medesimo anno (con conseguente cessata materia del contendere sulla invocata iscrizione per
102 gg. in totale);
eccepiva, quindi, la decadenza annuale ex art. 47 comma 6, del d.P.R. n.
639 del 1970 nuova formulazione per la riliquidazione della indennità di disoccupazione e della indennità di malattia e per quest'ultima anche la prescrizione annuale, in quanto dopo i pagamenti del 2014 e fino alla presentazione del ricorso amministrativo nel 2016 nulla aveva richiesto la ricorrente.
Il tribunale di Castrovillari ha accolto il ricorso, “condannando l' I.N.P.S. alla corresponsione della residua parte della indennità di malattia e disoccupazione anno 2013, già corrisposta parzialmente, in favore della parte ricorrente, da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria (solo per la eventuale parte eccedente gli interessi legali)”.
Ha testualmente affermato “Con il I elenco di variazione 2016 (v. all. INPS) sono state accreditate ulteriori 51 giornate, rispetto a quelle già riconosciute con l'elenco annuale pubblicato nel 2013. Tuttavia, non è stata corrisposta l'integrazione delle prestazioni temporanee già liquidate per sole 51 giornate. La ricorrente ha proposto tempestivo
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