Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/12/2024, n. 2181
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Testo completo
N. 1597/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 13.09.2023
da
FINDOMESTIC BANCA S.P.A. (c.f. 03562770481), difesa dall'Avv. Sandro Barcali di
Firenze (cod. fisc. [...]), giusta procura generale alle liti per atto autenticato
dal Notaio Michele Santoro di Firenze il 25/11/14 – rep. 83369, nonché, anche disgiuntamente,
dall'Avv. Giampietro Beghin, (cod. fisc. [...]) giusta procura generale alle liti
per atto autenticato dal Notaio Michele Santoro di Firenze il 05/05/2010 – rep. 73582 (in atti), ed
elettivamente domiciliata in Camposampiero (PD), Piazza Vittoria 6
contro
MO AN (c.f. [...]), con il patrocinio dell'Avvocato Alberto
Sommaio (c.f. [...]), del Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso lo
studio dello stesso, in Caorle (VE), Via Palladio, n. 2/1, giusta mandato allegato alla comparsa di
costituzione e risposta
E contro
GREEN SOLUTION ENERGY S.P.A. (p.iva. 03952630246), non costituita, contumace.
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1130/2023, pubblicata in data 27.06.2023 dal Tribunale
di Venezia, rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 28.10.2024, previa precisazione delle
seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, ritenuto ammissibile l'appello
proposto dalla ES Banca s.p.a. avverso la sentenza n. 1130/2023 emessa dal Tribunale
di Venezia in data 26/06/2023, pubblicata in data 27/06/2023 e notificata in data 17/07/2023 nel
giudizio n. 4175/2020 RG, e, in accoglimento dello stesso, riformare la sentenza impugnata
accogliendo le domande formulate in primo grado e quindi:
- nel merito, in tesi ed in via principale, respingere tutte le domande formulate dall'attore EN
MA nei confronti della ES Banca s.p.a. in quanto inammissibili e comunque
infondate in fatto e diritto;
- nel merito, in tesi ed in via riconvenzionale, condannare il Sig. EN MA, in virtù degli
impegni assunti con il contratto di finanziamento o comunque per averne usufruito, anche ex art.
2041 c.c., al pagamento in favore della ES Banca s.p.a. della somma di €.14.736,20,
salvo il diverso di giustizia, oltre interessi al tasso di mora dell'8,00% dalla data di deposito di
questa comparsa al saldo;
- nel merito, in ipotesi subordinata, nel caso in cui anche solo una delle domande proposte
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dall'attrice nei confronti della ES trovi accoglimento ed il Tribunale ritenga la
medesima liberata dall'obbligo di rimborsare il finanziamento erogatole, condannare comunque
la convenuta Green Solution NE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, a
restituire a ES Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni o comunque ex art. 125
quinquies D.Lgs. 385/93, la somma di €.14.736,20, salvo la diversa di giustizia, oltre interessi
come da contratto dalla erogazione al saldo, e comunque a rilevare indenne e manlevare la stessa
da ogni onere, spesa o pregiudizio che dovesse a questa conseguire.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Per MA:
“Rigettarsi l'appello perché infondato;
condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese di
giudizio, con distrazione ex art 93 in favore del procuratore antistatario.”
Ragioni della decisione
1- Con atto di citazione notificato in data 21.5.2020, il sig. MA EN conveniva in giudizio
la Green Solution NE S.r.l. e ES Banca S.p.a. dinanzi il Tribunale di Venezia, al
fine di conseguire, in via principale, l'accertamento della nullità del contratto di vendita stipulato
con la Green Solution NE S.r.l. e del contratto di finanziamento con ES Banca S.p.a.
e, in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione di annullabilità per dolo del contratto di
vendita e conseguentemente del contratto di finanziamento.
A supporto delle proprie pretese, parte attrice esponeva di aver sottoscritto in data 11.5.2017 con
la Green Solution NE S.r.l., presso i locali della propria abitazione, una proposta di adesione
relativa all'acquisto e installazione di un kit di lampadine led e di un sistema di accumulatori per
ottimizzare la produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico per la somma
complessiva di € 14.490,00. Secondo la scheda di fattibilità tecnica redatta dall'addetto alla
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vendita, da tali operazioni sarebbe conseguito un risparmio complessivo di € 23.940,00. Nella
proposta d'acquisto era previsto che il pagamento del corrispettivo sarebbe avvenuto con
finanziamento finalizzato tramite società convenzionata. L'attore, pertanto, indicava i propri dati
anagrafici e le proprie coordinate bancarie per il pagamento delle rate (€ 170,50 per 120 mesi) del
finanziamento e sottoscriveva anche il modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica e
gas, su carta intestata Enel. Non riceveva, tuttavia, alcuna documentazione precontrattuale o
informazione sulle condizioni economiche applicate all'importo finanziato. Nel marzo del 2019,
a seguito di controllo effettuato da un esperto, su commissione del sig. MA EN,
emergeva che il prezzo di mercato del kit acquistato era inferiore rispetto a quanto pagato da
parte attrice e che la società venditrice non aveva effettuato le necessarie comunicazioni al
Gestore Servizio Elettrico. Parte attrice, inoltre, veniva a conoscenza del provvedimento
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, n. 27260 pubblicato il 30 luglio 2018, che
qualificava alla stregua di pratiche commerciali scorrette talune condotte della Green Solution
NE S.r.l., assimilabili a quelle tenute dalla convenuta nel caso di specie: la società era solita
far sottoscrivere un documento che, seppur riportando la dicitura “proposta d'acquisto”,
corrispondeva ad un vero e proprio contratto, essendo riportate sul retro, con piccoli caratteri, le
condizioni generali e l'espressa indicazione del vincolo obbligatorio che il consumatore, con la
sottoscrizione, assumeva. In seguito a ciò il sig. MA comunicava a controparte, tramite il
proprio legale, l'annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1439 c.c. s.s. Conseguentemente,
sospendeva il pagamento delle rate del finanziamento nei confronti di ES Banca S.p.a.,
domandando inoltre alla società l'esibizione della documentazione contrattuale relativa al
finanziamento. A distanza di alcune settimane, la ES Banca S.p.a. inviava al sig.
MA EN una richiesta di pagamento, informandolo che avrebbe avviato la procedura di
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segnalazione alla centrale Crif. A seguito dell'ulteriore richiesta del legale del sig. MA
EN di esibizione della documentazione contrattuale relativa al finanziamento, la Banca ne
produceva copia, visionata la quale l'attore procedeva al disconoscimento delle firme ivi apposte
e depositava denuncia-querela contro il legale rappresentante pro tempore della Green Solution
NE S.r.l. per i reati di cui agli artt. 485 e 640 c.p., nonché contro il legale rappresentante pro
tempore di ES Banca S.p.a. per i reati di cui all'art. 648 c.p. e all'art. 3 del Decreto
Legislativo n. 56/2004. A ciò seguiva una nuova intimazione ed avvertimento da parte della
ES Banca S.p.a. dell'imminente avvio del procedimento di segnalazione. L'odierno
attore adiva dunque il Tribunale di Venezia con lo scopo di ottenere un provvedimento d'urgenza
ex art. 700 c.p.c. Il procedimento veniva definito con ordinanza con la quale il Tribunale di
Venezia ordinava a ES Banca s.p.a. di “astenersi da qualsiasi segnalazione e/o di
modificare qualsiasi segnalazione già effettuata relativa ai dati del suo rapporto con il ricorrente
ai Sistemi di Informazione Creditizia con i quali intrattiene rapporti, che non dia conto della
situazione di contestazione del credito da essa vantato nei confronti del MA”. Ciò
nonostante, nel marzo 2020, ES Banca S.p.a. procedeva alla segnalazione alla Banca
dati Crif del mancato pagamento delle rate del finanziamento.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, il contratto di vendita stipulato con la Green Solution
NE S.r.l., innanzitutto, era nullo perché privo della forma prevista dalla legge, nonché
contrario a norme imperative, poiché stipulato in violazione dei requisiti previsti dall'art. 50 del
Codice del Consumo. A nulla rilevava il principio di esecuzione del rapporto, derivante dalla
consegna del materiale e dal pagamento di alcune rate del corrispettivo. La nullità del contratto di
compravendita, secondo parte attrice, si estendeva anche al contratto di finanziamento intercorso
con la ES Banca S.p.a., avente carattere accessorio rispetto a quello intervenuto con la
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Green Solution NE S.r.l.
Il contratto di finanziamento, inoltre, era inesistente, atteso che mai era stato sottoscritto dal Sig.
MA EN, e nullo per violazione delle disposizioni del Testo Unico Bancario in materia di
trasparenza, informazione e consegna della documentazione al cliente (art. 125 bis TUB, che
richiama il disposto di cui all'art. 117, comma 3 e art. 124 TUB).
In via subordinata, parte attrice chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'annullabilità per
dolo del contratto di vendita. Tra gli indici che avrebbero denotato la condotta truffaldina della
controparte contrattuale, venivano annoverati la proposta di adesione dissimulante un contratto,
l'utilizzo indebito, all'interno della scheda di fattibilità tecnica allegata alla proposta di acquisto,
di marchi estranei all'attività commerciale della società venditrice, la previsione di presunti
risparmi per un ammontare di € 23.940,00, l'inesistenza di una effettiva e comprovata qualifica
tecnica dell'incaricato che aveva fatto sottoscrivere la proposta al sig. MA, l'utilizzo da parte
di Green Solution NE s.r.l. di un contratto di finanziamento con una sottoscrizione
contraffatta del sig.