Corte d'Appello Catania, sentenza 05/01/2024, n. 1496
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Viviana URSO Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 621/2020 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...] e ivi residente (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vasta;
CodiceFiscale_1
appellante contro
, residente in [...](c.f.: ), rap- CP_1 CodiceFiscale_2
presentato e difeso dagli avv. ti Paolo e Barbara Cappellani e Gabriella Lupo;
appellato
La causa veniva posta in decisione in data 21 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1940 del 17 giugno 2020, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso promosso da per il riconoscimento Parte_1
del diritto a mantenere lo stesso trattamento economico precedentemente goduto, quale presentatore per protesto cambiali e assegni, alle dipen- Organizzazione_1
denze del notaio dopo il trasferimento di azienda, unitamente al Persona_1
proprio rapporto di lavoro, realizzatosi nel 1998 in favore del notaio , CP_1
con conseguente condanna dell'odierno appellato al pagamento dell'importo maturato
a titolo di scatti di anzianità e del premio di produzione, riconosciutogli all'atto dell'as- sunzione.
Il decidente rigettava il ricorso, rilevando, anzitutto, la carenza di specifica allegazione da parte del ricorrente in ordine alla complessa organizzazione di mezzi e strutture ne- cessaria per la configurabilità del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., possibile anche per gli studi professionali laddove l'attività professionale sia affiancata da una organizzazione di mezzi e strutture (numero di titolari e dipendenti, ampiezza dei locali adibiti ad attività professionale). Di talché, nel caso di specie, non era sufficiente alle- gare il mero subentro di un professionista nell'utilizzo del medesimo ufficio e dei me- desimi locali, ma le allegazioni del ricorrente avrebbero dovuto riguardare altri aspetti, come la clientela e l'avviamento professionale (accennato solo genericamente in ricor- so). Senza contare che un trasferimento di azienda non poteva configurarsi per la pro- secuzione – nell'ambito della più ampia e globale attività professionale del notaio – della singola attività controversa pur con gli stessi soggetti prima dipendenti di altro professionista, e ciò per la mancanza di elementi fondanti in termini di autonomia e di rilevanza della stessa.
In ogni caso, quanto alla indennità premiale, nessuna prova era stata fornita dal Ni- colosi in ordine agli elementi costitutivi del relativo diritto e anzi il ricorrente aveva precisato che la stessa era legata al numero dei titoli presentati, ma si era limitato alla mera produzione di alcuni documenti a campione.
La carenza di allegazione e prova non poteva essere supplita nemmeno dalla richiesta di liquidazione in via equitativa, ammissibile solo per la determinazione del quantum debeatur, ma non utilizzabile in mancanza di prova degli elementi costitutivi del quan- tum stesso.
proponeva appello alla suddetta sentenza con ricorso depositato il Parte_1
24 luglio 2020.
instava per il rigetto del gravame. CP_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito telematico di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per avere errato nel ritenere non sussistente un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112
c.c. Assume che il servizio pubblico possedeva una struttura funzio- Org_2
nalmente autonoma e aveva conservato la sua identità al momento del passaggio al-
l'odierno appellato.
Tale passaggio aveva riguardato la struttura appositamente dedicata al servizio (con mobilio, mezzi e utenze) e il personale addetto allo stesso. Peraltro, trattandosi di un servizio pubblico gestito in regime di esclusività, il suo trasferimento aveva comportato anche quello della clientela (gli istituti di credito del comune di Acireale) e dell'avvia- mento.
L'autonomia del servizio sarebbe ancora dimostrata dal fatto che il notaio alle Per_1
cui dipendenze l'appellante aveva in origine svolto la sua attività, aveva comunque proseguito la professione per qualche tempo ancora dopo il trasferimento della
[...]
e che, dopo il licenziamento dello stesso (e quindi dopo la cessazio- Org_2 Pt_1
ne del servizio), anche il notaio aveva regolarmente proseguito la sua attività CP_1
professionale.
1.1. A giudizio dell'appellante, non dovrebbe trascurarsi nemmeno il fatto che l'ambito del trasferimento di azienda – anche sotto la spinta della giurisprudenza comunitaria – si sarebbe allargato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Viviana URSO Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 621/2020 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...] e ivi residente (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vasta;
CodiceFiscale_1
appellante contro
, residente in [...](c.f.: ), rap- CP_1 CodiceFiscale_2
presentato e difeso dagli avv. ti Paolo e Barbara Cappellani e Gabriella Lupo;
appellato
La causa veniva posta in decisione in data 21 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1940 del 17 giugno 2020, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso promosso da per il riconoscimento Parte_1
del diritto a mantenere lo stesso trattamento economico precedentemente goduto, quale presentatore per protesto cambiali e assegni, alle dipen- Organizzazione_1
denze del notaio dopo il trasferimento di azienda, unitamente al Persona_1
proprio rapporto di lavoro, realizzatosi nel 1998 in favore del notaio , CP_1
con conseguente condanna dell'odierno appellato al pagamento dell'importo maturato
a titolo di scatti di anzianità e del premio di produzione, riconosciutogli all'atto dell'as- sunzione.
Il decidente rigettava il ricorso, rilevando, anzitutto, la carenza di specifica allegazione da parte del ricorrente in ordine alla complessa organizzazione di mezzi e strutture ne- cessaria per la configurabilità del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., possibile anche per gli studi professionali laddove l'attività professionale sia affiancata da una organizzazione di mezzi e strutture (numero di titolari e dipendenti, ampiezza dei locali adibiti ad attività professionale). Di talché, nel caso di specie, non era sufficiente alle- gare il mero subentro di un professionista nell'utilizzo del medesimo ufficio e dei me- desimi locali, ma le allegazioni del ricorrente avrebbero dovuto riguardare altri aspetti, come la clientela e l'avviamento professionale (accennato solo genericamente in ricor- so). Senza contare che un trasferimento di azienda non poteva configurarsi per la pro- secuzione – nell'ambito della più ampia e globale attività professionale del notaio – della singola attività controversa pur con gli stessi soggetti prima dipendenti di altro professionista, e ciò per la mancanza di elementi fondanti in termini di autonomia e di rilevanza della stessa.
In ogni caso, quanto alla indennità premiale, nessuna prova era stata fornita dal Ni- colosi in ordine agli elementi costitutivi del relativo diritto e anzi il ricorrente aveva precisato che la stessa era legata al numero dei titoli presentati, ma si era limitato alla mera produzione di alcuni documenti a campione.
La carenza di allegazione e prova non poteva essere supplita nemmeno dalla richiesta di liquidazione in via equitativa, ammissibile solo per la determinazione del quantum debeatur, ma non utilizzabile in mancanza di prova degli elementi costitutivi del quan- tum stesso.
proponeva appello alla suddetta sentenza con ricorso depositato il Parte_1
24 luglio 2020.
instava per il rigetto del gravame. CP_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito telematico di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per avere errato nel ritenere non sussistente un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112
c.c. Assume che il servizio pubblico possedeva una struttura funzio- Org_2
nalmente autonoma e aveva conservato la sua identità al momento del passaggio al-
l'odierno appellato.
Tale passaggio aveva riguardato la struttura appositamente dedicata al servizio (con mobilio, mezzi e utenze) e il personale addetto allo stesso. Peraltro, trattandosi di un servizio pubblico gestito in regime di esclusività, il suo trasferimento aveva comportato anche quello della clientela (gli istituti di credito del comune di Acireale) e dell'avvia- mento.
L'autonomia del servizio sarebbe ancora dimostrata dal fatto che il notaio alle Per_1
cui dipendenze l'appellante aveva in origine svolto la sua attività, aveva comunque proseguito la professione per qualche tempo ancora dopo il trasferimento della
[...]
e che, dopo il licenziamento dello stesso (e quindi dopo la cessazio- Org_2 Pt_1
ne del servizio), anche il notaio aveva regolarmente proseguito la sua attività CP_1
professionale.
1.1. A giudizio dell'appellante, non dovrebbe trascurarsi nemmeno il fatto che l'ambito del trasferimento di azienda – anche sotto la spinta della giurisprudenza comunitaria – si sarebbe allargato
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