Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 981
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Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1006 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Serino e Marco Lo Giudice Parte_1 presso i cui indirizzi telematici è elettivamente domiciliata appellante C O N T R O
Controparte_1 appellato/contumace E CP_2 appellato/contumace all'udienza del 28 novembre 2024 i procuratori di parte appellante concludevano come da verbale FATTO e DIRITTO 1) Con sentenza n.1078/2023 il Tribunale G.L. di Palermo ha parzialmente accolto le domande proposte da con ricorso depositato il 2.09.2021 e per l'effetto: Parte_1
- ha condannato , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente, in relazione al periodo dal 1.09.2015 al 31.08.2018, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL. di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata – computando a tal fine anche i servizi prestati con decorrenza dal 1.07.2001 al 31.08.2015 riconosciuti con sentenza definitiva n.138/2019 di questo Tribunale Sezione lavoro, in relazione al CCNL tempo per tempo vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;”
- ha dichiarato “il diritto della ricorrente a percepire in relazione ai predetti contratti il TFR maturato alla scadenza di ciascuno di essi, formalmente stipulati come co.co.co., oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza di ogni singolo contratto”;
- ha, ancora, condannato “il resistente all'apertura della posizione previdenziale CP_1 in relazione ai predetti contratti, da qu me contratti di lavoro subordinato a termine, e al pagamento dei relativi contributi previdenziali, comprensivi di interessi e sanzioni, nei limiti di quelli maturati nei cinque anni anteriori alla data del 20.10.2021, di notifica del ricorso all' ” nonché CP_2 alla “ricostruzione della carriera della ricorrente con la valutazione, quali ser vizi pre-ruolo, di tutti quelli formalmente prestati con contratti di co.co.co. dal 1.07.2001 e sino al 31.08.2018, e alla collocazione nella classe stipendiale conseguente al predetto riconoscimento, di 17 anni di servizio pre - ruolo alla data dell'immissione in ruolo” e, dunque, “al pagamento delle conseguenti differenze
Pag.1 retributive di anzianità dalla data dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo effettivo”;
- ha, infine, condannato il resistente alla rifusione delle spese di lite, CP_1 dichiarandole compensate nei confronti dell' CP_2
Ha, invece, rigettato la domanda nna al versamento dei contributi previdenziali maturati sulle già accertate differenze retributive spettanti per il periodo dal 2001 al 2015, ritenendo che su tale domanda si fosse già formato il giudicato in virtù della sentenza n.138/2019 del medesimo organo giurisdizionale che l'aveva rigettata. Sotto altro profilo, ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione dei contributi e del diritto al TFR per il periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso. Ha. Altresì. respinto la domanda di condanna al pagamento del TFR maturato in ragione dei plurimi contratti di collaborazione stipulati prima dell'immissione in ruolo (limitandosi a dichiarare la sussistenza del relativo diritto, nei limiti del
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