Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2024, n. 5090
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio, così composto:
Diego Rosario TO Pinto Presidente
Ludovica Dotti Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5887 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 05/04/2024, vertente
TRA
MI CO (c.f. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegato al presente atto, dall'Avv. SC Trovato presso il cui studio in Marino (RM), alla Via Appia
Nuova, n. 102 ha eletto domicilio ricorrente
E
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA -
OB (C.F. 80204250585), con sede in Roma, alla via G.B. Martini n. 3, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Prof. Paolo Savona, con la rappresentanza e la difesa in giudizio, anche disgiunte, degli Avv.ti Maria
Letizia Ermetes, Paolo Palmisano, Virna Colantuoni ed Emanuela Garzia, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Martini, 3;
resistente avente ad OGGETTO: impugnativa ex art. 187 septies comma 4 d. lgs. 58/98 della delibera OB N. 22449 del 28.07.2022 notificata in data 8.09.2022
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- in subordine, rideterminare, nella misura massima più favorevole al ricorrente, l'entità delle medesime sanzioni amministrative.
Con vittoria di spese di lite. per la resistente si conclude perché piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, rigettare il ricorso per assoluta infondatezza e/o inammissibilità delle motivazioni ivi addotte. Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie nel prosieguo del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.11.2022, CO MI ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 187-septies, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (TUF) avverso la delibera Consob, n. 22449 del 28 luglio 2022, notificata, unitamente al relativo atto di accertamento, in data 8 settembre 2022.
Si è costituita la OB con memoria depositata il 11.01.2023, successivamente integrata con il deposito di documenti e memoria difensiva del
21.02.2023
Nel corso del giudizio, con nota del 5 ottobre 2023, il MI ha depositato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 23 maggio 2023 con cui era stata disposta, all'esito del giudizio di opposizione instaurato su iniziativa della stessa Consob, la definitiva archiviazione del citato procedimento penale instaurato nei confronti della predetta AU AM, nonché la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano aveva, in data 6 luglio 2023, annullato, nei confronti del sig. IO OL, la medesima delibera impugnata in questa
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sede.
All'udienza del 6 ottobre 2023, si è svolta l'audizione personale del ricorrente.
Infine, all'udienza del 5.04.2024, raccolte le conclusioni delle parti, la causa
è stata riservata per la decisione.
I fatti e l'indagine OB
In data 12 aprile 2018, alle ore 07:00, la TE aveva diffuso un comunicato con il quale annunciava che il giorno precedente, l'11 aprile 2018, BA ES
S.p.A. e OI-ES SA (nel prosieguo, “BA ES” e “OI ES”), azionisti di TE (di seguito anche “TE”), avevano sottoscritto un accordo per la cessione di azioni TE (in seguito, anche “Accordo”) a EC LC. (nel prosieguo, “EC”).
Nel predetto comunicato era indicato che:
- la BA ES, azionista di controllo di TE con una partecipazione pari al 55,533% del relativo capitale sociale, e OI-ES, azionista di TE con una partecipazione pari al 15,028% del relativo capitale sociale, avrebbero ceduto tutte le azioni TE in loro possesso a EC, società quotata sul
Main Market del London Stock Exchange;
- “il prezzo convenuto per la compravendita delle Azioni, che sarà pagato da EC ai Venditori in un'unica soluzione al closing della compravendita (il
“Closing”), è pari ad Euro 2,19 per Azione e, pertanto, ammonta a complessivi
Euro 291 milioni, di cui Euro 229 milioni saranno pagati a BA ES ed
Euro 62 milioni saranno pagati ad OIES”;
- a seguito dell'acquisto, “EC verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 70,561% del capitale sociale di TE e, pertanto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Testo Unico della Finanza, sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“OPA”) sulle restanti azioni ordinarie di TE al medesimo prezzo pagato ai Venditori per
l'acquisto delle Azioni”;
- la conclusione dell'operazione di compravendita era prevista prima della fine dell'estate, mentre la conclusione dell'OPA era prevista nel corso dell'ultimo trimestre del 2018.
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- Il prezzo pagato da EC, pari a € 2,1900 per azione, incorporava un premio di circa il 17% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni TE nella giornata dell'11 aprile 2018, pari a € 1,8720.
Il 12 aprile 2018 il prezzo di riferimento delle azioni TE aveva registrato un aumento del 14,58%, attestandosi a € 2,1450, leggermente al disotto del prezzo dell'OPA. Il volume di azioni negoziato nella seduta è stato pari a
12.466.116 azioni, pari al 6,62% del capitale sociale di TE.
In relazione a tale comunicato, la Divisione Mercati della Consob aveva dunque intrapreso indagini finalizzate, da un lato, a ricostruire i processi che avevano condotto ai fatti annunciati con il menzionato comunicato del 12 aprile
2018 e, dall'altro, a verificare l'operatività attuata sulle azioni TE nel periodo precedente il 12 aprile 2018.
Tra i fatti più significativi, e qui rilevanti, era, in particolare, emerso che il
24 gennaio 2018 era stato sottoscritto un Accordo di riservatezza da EC e
TE, nel quale era chiaramente indicato che la potenziale operazione tra
EC e gli azionisti di maggioranza di TE sarebbe consistita nella cessione delle partecipazioni detenute dagli azionisti di maggioranza di TE a
EC. In quest'ultimo Accordo, EC era definita quale “acquirente” ed era indicato che la potenziale operazione avrebbe fatto insorgere in capo alla medesima EC l'obbligo di lanciare un'OPA obbligatoria rivolta a tutti gli azionisti di TE.
A seguito delle indagini, era stato possibile accertare che, al più tardi dalla sottoscrizione dell'Accordo di riservatezza tra TE e EC, il 24 gennaio
2018, e fino alla comunicazione al pubblico avvenuta alle ore 7:00 del 12 aprile
2018, l'informazione concernente il Progetto di cessione a EC delle partecipazioni detenute in TE da BA ES e OI-ES per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni TE al medesimo prezzo di € 2,19 per azione costituiva un'informazione privilegiata ai sensi dell'art. 181, comma 1, del TUF e dell'art. 7, comma 1, lettera a), del
Regolamento (UE) n. 596/2014.
4 Gli illeciti contestati a CO IC
Con specifico riguardo al MI, con lettera del 26 luglio 2021, pervenuta per la notifica in data 6 agosto 2021, era stata allo stesso elevata la contestazione dell'illecito previsto dall'allora vigente art. 187-bis, comma 4, del
TUF e dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. insider secondario) per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il “Progetto di cessione” delle partecipazioni detenute in TE da BA ES e OI-ES
a EC per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni TE al medesimo prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato in concorso con NI GE, AU AM e
TO AM, tramite un dossier titoli intestato a NI GE,
47.000 azioni TE utilizzando la suddetta informazione.
Quindi, con delibera n. 22429 del 28 luglio 2022, sono state applicate al ricorrente, in relazione al predetto illecito e ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000 e la sanzione interdittiva accessoria per tre mesi ex art.
187-quater, c. 1, TUF.
Il ricorso
Con atto depositato il 7.11.2022, EL ha proposto opposizione avverso la predetta delibera.
Riepilogati in premessa i termini della contestazione formulata dalla OB, il ricorrente ha, in sintesi, eccepito:
a) la tardiva contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 187 septies c. 1 d. lgs. 58/98 8 (punto II del ricorso);
b) l'inesistenza dell'illecito per insussistenza della informazione privilegiata
e della relativa conoscenza, nonché per insussistenza dell'acquisto in concorso di azioni TE ( punto III del ricorso)
L'eccezione pregiudiziale: la tardiva contestazione degli addebiti
Va delibata in limine l'eccezione di tardività della contestazione degli addebiti, nei termini in cui è stata formulata dal MI sin dall'atto introduttivo e ribadita in sede di memorie conclusive. Secondo il ricorrente, la
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contestazione posta a fondamento della delibera sanzionatoria è stata elevata ben oltre il “termine di centottanta giorni dall'accertamento” previsto dall'art. 187 septies, c. 1, d.lgs. 58/1998, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata,
e tanto considerando il tempo decorso tra la data della notifica - il 6 agosto 2021 - della lettera di contestazione prot. N. 0825096/21 e la data in cui - 9 luglio 2020
– a seguito dell'acquisizione della nota trasmessa da LD De MO, la Consob aveva acquisito tutti gli elementi poi addotti a fondamento dei presunti illeciti attribuiti al ricorrente e alla sig.ra AM;
in conclusione, in data 9 luglio
2020 sarebbe