Corte d'Appello Genova, sentenza 20/11/2024, n. 293
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 368 /2023 R.G.L. promossa da:
, c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro Arvigo come da procura allegata al ricorso.
appellante
CO
, c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Micaela Conti per procura allegata alla comparsa di costituzione. appellata
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 7.11.2024
Per l'appellato: come da note depositate in data 6.11.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di GE , dirigente medico Controparte_1
dipendente dell' , ha convenuto quest'ultimo in Parte_1
giudizio chiedendone la condanna al pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato da novembre 2016 al dicembre 2019 durante i turni di guardia notturni e festivi, ore mai recuperate mediante riposi compensativi, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali.
L'Ente si è costituito e ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che le ore di guardia non potessero essere remunerate con ulteriori compensi, in quanto rientranti nell'orario ordinario e comunque compensate dall'indennità di risultato, secondo principi ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione. Ha inoltre contestato il criterio adottato dalla ricorrente per l'individuazione delle ore di straordinario da retribuire e, in via di eccezione riconvenzionale subordinata, ha chiesto detrarsi i compensi corrisposti per le guardie prestate ai sensi dell'art. 8 CCNL di comparto.
Il Tribunale ha disposto CTU per la determinazione del numero di ore lavorate nei turni di guardia in eccedenza rispetto all'orario contrattuale e la quantificazione dei relativi compensi a titolo di straordinario con detrazione degli importi corrisposti alla ricorrente ai sensi dell'art. 8 CCNL.
All'esito la ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva e insistito per l'accoglimento della pretesa nei termini indicati dal CTU.
Con sentenza in data 3.10.2023 il Tribunale ha condannato l'Ente al pagamento di euro 16.871,00, oltre accessori di legge, e al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente.
Avverso la decisione l'Ente propone appello e l'appellata resiste al gravame.
La causa - dopo un rinvio disposto per consentire alle parti di prendere posizione sulla pronuncia della Corte di Cassazione riguardante identica questione già decisa da questa Corte d'Appello con sentenza n. 186/2019 e valutare eventuali possibilità conciliative - è stata discussa mediante il deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio tenutasi in data 12.11.2024.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- secondo la disciplina collettiva (artt. 14 e 16 CCNL 2002-2005 e art. 28
CCNL integrativo 2004) valgono in materia i seguenti principi: il servizio di guardia è obbligatorio per tutti i dirigenti (esclusi quelli di struttura complessa, tra i quali non rientra la ricorrente);
la guardia è svolta nel normale orario di lavoro e i servizi di guardia eventualmente svolti fuori del normale orario di lavoro sono compensati come straordinario o nelle forme del riposo compensativo;
il riposo compensativo è fruibile, a domanda del dirigente, entro il mese successivo;
- l'Ente richiama l'art. 8 dell'Accordo aziendale del 15 aprile 2013, secondo cui le ore di straordinario per turni di guardia notturna o festiva andrebbero usate prioritariamente per soddisfare il debito orario, con possibilità di utilizzo anche oltre il termine semestrale previsto dall'art. 2 del medesimo
Accordo con un effetto di trascinamento solo di tali eccedenze orarie oltre i termini previsti dalla disciplina aziendale, che invece prevede, per le ore eccedenti non costituenti ore di guardia, la cancellazione automatica in caso di mancata fruizione a recupero in termini stabiliti e comunque non oltre sei mesi dalla maturazione;
- in tal modo, tuttavia, le ore di guardia dovrebbero concorrere a formare il debito orario mensile ancora prima del servizio di lavoro istituzionale e ciò di fatto si tradurrebbe nell'eliminazione dell'istituto del lavoro straordinario legato ai turni di guardia, in contraddizione con i principi espressi dalla contrattazione collettiva;
- per non incorrere nella cancellazione automatica delle eccedenze orarie ordinarie, queste devono invece essere computate in prima battuta nel debito orario e solo in un secondo momento va effettuato il computo delle eccedenze costitute dalle ore di guardia notturne e festive, come del resto confermato da plurimi atti versati in atti (Linee di indirizzo della Giunta
Regionale, Accordi integrativi aziendali e Note della Direzione aziendale) e
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da precedente della Corte di Appello di GE (n. 186/2019, in cui dall'esame del quadro normativo si trae la conclusione che “le guardie espletate fuori dal normale orario di servizio hanno una specifica disciplina contrattuale che prevede la compensazione a domanda con riposi sostitutivi
o la corresponsione di compensi per lavoro straordinario”);
-il CTU ha quantificato il numero di ore lavorate dalla ricorrente in eccedenza rispetto all'orario contrattuale da CCNL (comprese le ore di guardia) e ha calcolato l'ammontare delle residue differenze a credito, detratti gli importi percepiti ai sensi dell'art. 8 CCNL, con riferimento ai turni di guardia notturni prestati al di fuori dell'orario di lavoro e non utilizzati per le compensazioni dei debiti orari;
- la domanda va accolta nell'importo di euro 16.871,00 indicato dal CTU.
2. L'appellante richiama in primo luogo le difese svolte in primo grado e ribadisce che la disciplina aziendale si è conformata ai principi sanciti in materia di straordinario dalla contrattazione collettiva laddove ha previsto che “: a) ai fini del soddisfacimento del debito orario vengono utilizzate anzitutto le ore di guardia svolte dal dirigente nel mese di riferimento;
b) qualora, in detto mese di riferimento, siano state effettuate guardie e risulti un'eccedenza oraria, le ore di guardia che fanno parte della detta eccedenza (e solo quelle) potranno essere utilizzate per il soddisfacimento del debito orario anche oltre il termine previsto dal Regolamento. Ne consegue che il “trascinamento” delle eccedenze orarie oltre il termine via via previsto dalla disciplina aziendale può verificarsi solamente con riferimento a quella parte delle dette
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