Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2024, n. 762

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2024, n. 762
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 762
Data del deposito : 7 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 206/2024
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa M V Presidente
Dott.ssa S S Consigliera
Dott.ssa G D Consigliera Rel.
all'udienza del 18 settembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nel giudizio riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione da

(già ) Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. D V, con il quale è elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'ente, in , via Pio II n. 3, Pt_2
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - contro

, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, Controparte_11 CP_12 CP_13 Controparte_14
Controparte_15 rappresentati e difesi dall'avv. A G, presso il cui studio in , viale Pt_2
R M n. 30, sono elettivamente domiciliati,

Controparte_16 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico de Angelis, presso il cui studio in Campobasso, via Monforte n. 7, è elettivamente domiciliata,
- RESISTENTI IN RIASSUNZIONE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
e : “In via principale e nel merito: Parte_1 Pt_1
1) Annullare e/o riformare la sentenza appellata n.966/2014, nella parte e nei limiti in cui ha accolto il ricorso di primo grado, previo accertamento e declaratoria di nullità, ex artt. 40 comma 3 D.Lgs.165/2001 nel testo antecedente la novella di cui al D.Lgs.150/2009 e/o 40 comma 3-quinquies D.Lgs. 165/01, nel testo introdotto dal D.Lgs.150/2009, delle clausole negoziali invocate dai ricorrenti a sostegno delle loro pretese, vale a dire gli artt.2 comma 2 del CCIA 25/1/01 e 5 commi 1 e 2 del CCIA 17/2/2003, in quanto nulle per violazione dalle clausole dei contratti collettivi nazionali di cui agli artt. 38-46 e 47 CCNL comparto Sanità 1/9/95, 4 del CCNL comparto Sanità del 7/4/99, confermati dagli artt. 13 CCNL 10/4/2008, e 5 CCNL 31/07/2009, nonché per i motivi tutti richiamati nel presente atto d'appello, e per l'effetto
2) Respingere il ricorso di primo grado promosso dai lavoratori ricorrenti in prime cure, in quanto fondato su disposizioni nulle ex lege, comunque infondato e privo di riscontro probatorio, rigettando integralmente tutte le domande proposte per i motivi in fatto ed in diritto e le ragioni esposte nel presente atto di appello, nonché nella memoria di costituzione e difesa presentata in occasione del giudizio di primo grado.
3) Annullare conseguentemente la sentenza appellata n.2920/2014 avente ad oggetto il riconoscimento nel quantum delle domande avanzate dai lavoratori ricorrenti a motivo dell'annullamento nell'an delle medesime domande conseguente all'annullamento e/o alla riforma integrale della sentenza appellata n.966/2014. In subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza n.966/2014 appellata Annullare la sentenza n.2920/2014, nella parte e nei limiti in cui ha accolto le domande dei ricorrenti relative agli acconti per i mesi di novembre e dicembre, a motivo dell'avvenuto costante pagamento da parte dell' appellante a tutti i lavoratori Pt_2 ricorrenti in primo grado del compenso incentivante, anche per i mesi di novembre e dicembre relativi all'intero periodo considerato nella sentenza appellata, attingendo le risorse necessarie dal fondo per lo sviluppo della libera professione, per i motivi tutti indicati nel presente atto di appello, riconoscendo conseguentemente ai ricorrenti in primo grado unicamente la somma complessiva di €.18.790,00 pari alle sole differenze economiche calcolate sulla quota mensile massima del compenso incentivante prevista dall'Accordo decentrato del 2001 (€.180,76) detratto l'acconto mensile percepito da ogni lavoratore nel periodo considerato nella sentenza appellata (€.154,94), ripartite per ogni ricorrente in primo grado sulla base dei conteggi depositati in data 19/9/2014 dall'Azienda appellante, conteggi già accettati dai ricorrenti in primo grado all'udienza del 9/10/2014 (verbale di udienza del 9/10/2014). In ulteriore subordine, nel non creduto caso di rigetto anche della domanda subordinata precedente Confermare la sentenza n.2920/2014 per la parte relativa al riconoscimento dell'avvenuto pagamento ai lavoratori ricorrenti in primo grado, per l'anno 2008, del compenso incentivante riferito alle mensilità di novembre e dicembre 2008. In via istruttoria
[…] 5) Con vittoria di spese, diritti e onorari relativi di tutti i gradi di giudizio celebrati sinora, ivi compreso il giudizio di annullamento svolto presso la Corte di Cassazione, e con ripetizione di tutte le somme versate in esecuzione della sentenza di primo e secondo grado, comprese le spese di lite;
oltre al rimborso del contributo unificato versato per entrambi i giudizi di appello, nonché per il giudizio tenuto presso la Corte di Cassazione
”.
pag. 2/10
Pio , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, Controparte_11 CP_12 CP_13 Controparte_14
Voglia la Corte d'Appello, Controparte_15 confermare la sentenza di primo grado e pertanto la condanna dell' Pt_2 originariamente convenuta al pagamento delle somme ivi indicate, nei limiti già riconosciuti dalla annullata sentenza di appello e per il titolo illustrato nel presente atto di costituzione o nei diversi limiti che la Corte riterrà di indicare in via equitativa ex art. 1226 c.c. Quanto alle spese le parti appellate si rimettono alla valutazione della Corte”.
: “Si chiede che la Corte di Appello adita, voglia emettere i Controparte_16 seguenti provvedimenti di giustizia:
1) Confermare la sentenza di primo grado;

2) Per l'effetto, condannare l' oggi appellante in riassunzione, al Parte_3 pagamento delle somme ivi indicate, nei limiti della pronuncia resa in sede di appello, per il titolo illustrato nel presente atto di costituzione, o nei diversi limiti ritenuti di Giustizia;

3) Quanto alle spese, l'stante si rimette alla valutazione del Collegio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 marzo 2024 l' (già Parte_1 [...]
di ) ha riassunto avanti alla Corte d'appello di Milano – Parte_2 Pt_2 sez. lavoro, in seguito all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34146/2023, il giudizio promosso nei suoi confronti dai dipendenti detto , CP_1 CP_1 CP_2 CP_3
, , ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
, e
[...] CP_13 Controparte_14 Controparte_15 [...]
, avente ad oggetto il pagamento dell'acconto di produttività di cui alla CP_16 contrattazione collettiva integrativa aziendale. Nella pronuncia di rinvio la Corte di Cassazione ha ricostruito i fatti di causa e la vicenda processuale nei seguenti termini:
- con sentenza del 22 gennaio 2018 la Corte d'Appello di Milano - chiamata a decidere il gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Milano, che sulla domanda proposta da detto ed altri CP_1 CP_1
15 lavoratori nei confronti dell' Parte_2
(ora ) si era pronunciato, con sentenza parziale Parte_1 sull'an e definitiva sul quantum, per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'acconto mensile del compenso incentivante la produttività nella misura contrattualmente prevista di €
pag. 3/10
180,76, detratto l'inferiore importo pari a € 154,94 effettivamente percepito mensilmente a tale titolo sino al mese di settembre di ogni anno considerato nel ricorso, quantificato in complessivi € 39.861,39 – ha confermato la sentenza parziale sull'an e ha riformato la sentenza definitiva sul quantum nella parte in cui aveva accolto la domanda dei lavoratori includendovi gli acconti percepiti per i mesi di novembre e dicembre per l'intero periodo in oggetto, rideterminando il credito in € 18.790,00;

- secondo la Corte territoriale la previsione recata dagli accordi integrativi aziendali sottoscritti fra le parti contrattuali negli anni 2001, 2003, 2005 e 2008, intesa a ricollegare la corresponsione di acconti del premio incentivante alla sola presenza in servizio del personale dipendente, non si poneva in contrasto, non potendo pertanto considerarsi viziata da nullità, con le norme di legge che vincolavano la contrattazione collettiva di secondo livello al rispetto delle finalità di incremento della produttività ed efficienza degli uffici al cui perseguimento era volto il compenso incentivante,
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