Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 1150
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Testo completo
n. 772/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile-FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 26.7.2024 nell'interesse di:
( ) residente in [...], CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anisa Rama del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio. appellante contro
( ) residente in [...], rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dagli Avv.ti Stefania Pagani e Giovanni Valtulini del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio. appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1458/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 18.6.2024, pubblicata in data 28.6.2024 e notificata in pari data, resa nel proc 6474/2021 Rg. in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE APPELLANTE:
1) in via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione dalla ragionevole probabilità di accoglimento del gravame proposto, nonché del grave ed irreparabile pregiudizio che deriverebbe all'appellante, in caso di messa in esecuzione della sentenza medesima.
2) in via principale: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1458/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 18.6.2024, nel procedimento rubricato al n. RG 6474/2021,
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pubblicata in data 28.6.2024, riconoscere il diritto della sig.ra a vedere riconosciuto CP_1
l'addebito in capo al marito della separazione personale dei coniugi, nonché ad ottenere l'assegno di mantenimento già richiesto in primo grado e per l'effetto addebitare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente al marito sig. CP_2
3) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di disattendere la sopra formulata richiesta, si chiede sin da ora che la stessa voglia compensare le spese di lite tra le parti previa, in ogni caso, la rideterminazione della quantificazione delle spese di lite per il primo grado applicando lo scaglione dei minimi;
4) in ogni caso condannare controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase
e grado del presente giudizio.
PARTE APPELLATA:
In preliminare: CP_
- dichiarare inammissibile ex art. 348bis cpc l'appello promosso dalla signora CP_
- respingere l'istanza di sospensione proposta dalla signora
In via principale:
- respingere l'appello promosso dalla signora in quanto infondato in fatto e in diritto e per CP_1
l'effetto confermare quanto statuito dal Tribunale di Bergamo nella sentenza impugnata;
- spese e competenze professionali di causa interamente rifuse;
In via istruttoria:
- ordinare all' la produzione delle dichiarazioni dei redditi presentate da Controparte_3 CP_1 relative agli anni 2023-2022-2021;
ordinare al Centro per l'Impiego competente di fornire
[...] indicazioni in ordine all'attuale stato occupazionale di ;
ordinare all'Associazione CP_1
InsiemeAte Onlus di esibire il CUD 2024, CUD 2023, CUD 2022, nonché copia dei cedolini delle buste paga dall'ultimo anno.
- si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova dedotti con la memoria ex art. 183 VI comma n.
2 c.p.c., non ammessi in primo grado: CP_ 1) “vero che la signora in costanza di matrimonio si recava settimanalmente al mercato rionale di
OR AL?”;
CP_ 2) “vero che la signora in costanza di matrimonio faceva visita ai genitori quotidianamente?”;
CP_ 6) “vero che la signora a febbraio 2020 lasciava la casa coniugale mentre il marito era assente per motivi di lavoro?”;
CP_
8) “vero che la signora dal 09.11.2021 ad oggi svolge quotidianamente attività di assistenza alla persona secondo il piano di ausilio alla persona predisposto dall'Associazione InsiemeAte Onluscon?”;
CP_
9) “vero che la prestazione lavorativa svolta dalla signora in forza del contratto di collaborazione sottoscritto con l'Associazione InsiemeAte Onluscon prevede anche il pernottamento presso l'abitazione dell'assistito?”. CP_
10) “vero che, alla scadenza del 25.10.2022, il contratto di lavoro sottoscritto tra la e l'Associazione InsiemeAte verrà (è) stato rinnovato alle medesime condizioni?”, indicando i signori da OR AL (BG), da OR AL Persona_1 Persona_2
(BG), da AN PA d'RG (BG);
limitatamente ai capitoli nn. 8. 9 e 10 il Legale Persona_3
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rappresentante dell' con sede in AN AO d'RG (BG) quali Controparte_4 testimoni.
Procuratore Generale:
Ritenuto che il Tribunale ha motivato in maniera corretta e condivisibile in relazione alla domanda di addebito e alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento, formulate dalla ricorrente, chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/9/2021 , premesso di avere sposato il sig. in data CP_1 CP_2
20.06.2020 e che dalla loro unione coniugale non erano nati figli, chiedeva al Tribunale di Bergamo la separazione giudiziale con addebito al marito e con riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento di 800 euro mensili o della somma ritenuta di giustizia;
deduceva che la disgregazione del rapporto coniugale e l'intollerabilità della convivenza erano da addebitarsi alle condotte del marito che non le aveva permesso di spostare la residenza presso la casa coniugale, le aveva impedito di trovare un'occupazione e che a febbraio 2021 l'aveva cacciata via di casa ripudiandola per ragioni a lei non chiare. Allegava in particolare che dopo il matrimonio e l'inizio della convivenza nella casa del resistente erano iniziati i problemi: il marito non passava mai del tempo con la ricorrente con la scusa che il lavoro lo impegnava in sfiancanti trasferte notturne, tuttavia gli unici due giorni settimanali che egli trascorreva
a casa erano dedicati in toto all'anziana madre con lui convivente (che non abbisognava di aiuto o assistenza ed era perfettamente lucida);
la ricorrente non aveva mai preteso che il marito cacciasse la madre di casa, ma solo che le dedicasse un po' di tempo ed attenzioni, come del resto è giusto e normale che sia in una coppia di neosposi;
la suocera, tuttavia, monopolizzava tutta l'attenzione del figlio e quest'ultimo, dal canto suo, oltre a dormire con la madre anziché con la moglie, pensava fosse assolutamente normale che la consorte stesse in casa tutto il giorno per badare alle faccende casalinghe;
inoltre, la ricorrente non aveva mai neppure potuto intraprendere una qualche occupazione a causa delle rigide convinzioni culturali del coniuge;
ad inizio febbraio 2021, infine, a seguito dell'ennesima discussione in cui la ricorrente aveva cercato di far valere le proprie legittime pretese, il marito, dopo neanche un anno di matrimonio, la aveva cacciata di casa.
Si costituiva in data 14.01.2022 che non si opponeva alla pronuncia di separazione, CP_2 domandando l'addebito alla moglie e il rigetto della richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Deduceva che la moglie, contrariamente a quanto si leggeva nel ricorso, non aveva acquisito residenza in Italia per mera convenienza (la stessa aveva conseguito la patente marocchina nell'anno 2019 e la conversione della patente di guida in Italia senza sostenere l'esame è consentita solo a coloro che ne sono già titolari da almeno due anni sicché la aveva interesse a non acquisire la residenza in Italia prima CP_1 dell'anno 2021 perché diversamente avrebbe dovuto sostenere un esame in lingua italiana per convertire la propria patente di guida straniera). In relazione poi all'asserito , evidenziava che dopo solo due Pt_1 mesi dal matrimonio, nell'agosto 2020, la sig.ra aveva abbandonato il marito per far ritorno presso CP_1
l'abitazione della madre;
dopo pochi giorni dall'allontanamento stata accompagnata presso la casa coniugale dal marito della madre e si era poi allontanata nuovamente dalla casa coniugale nel novembre
2020 per una quindicina di giorni, per poi abbandonarla definitivamente nel febbraio 2021. Dunque,
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contrariamente a quando dedotto nel ricorso, era stata la signora ad abbandonare la casa coniugale CP_1 approfittando dell'assenza del marito per motivi di lavoro. In merito al contributo al mantenimento a favore della moglie, evidenziava che la ra certamente nelle condizioni di svolgere attività lavorativa CP_1 retribuita avendo acquisito esperienza come badante negli anni precedenti il matrimonio e allo stato la stessa non aveva spese da sostenere poiché risiedeva con la madre. Di contro il signor prestava CP_2 attività lavorativa subordinata ed il reddito annuo medio degli ultimi tre anni era di circa € 26.000, ossia
€ 2.150 mensili, comprensivi di retribuzione straordinaria (e non € 2.800, come asserito da controparte la quale aveva evidentemente prodotto le buste paga del marito selezionando solo quelle a lei più convenienti). Specificava inoltre di doversi fare carico delle spese di locazione dell'abitazione (euro
533,06), e delle spese (euro 394) per il finanziamento contratto con Agos Ducato, oltre che del mantenimento della madre convivente, di anni 68.
All'udienza del 27.1.2022 il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, li autorizzava a vivere separati, si riservava e con successiva ordinanza poneva a carico del marito per il mantenimento della moglie la somma di euro 200 mensili.
Introdotta la fase contenziosa del procedimento, il marito resistente non reiterava