Corte d'Appello Palermo, ordinanza 07/03/2025
CA Palermo
Ordinanza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr. Laura Petitti , nel procedimento iscritto al n. 490 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
NEI CONFRONTI DI
CP_1
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7/3/2025
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 5/3/2025 il Questore di Trapani ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Trapani dello straniero nato in [...] il CP_1
12/9/1986, codice C.U.I. , di cittadinanza senegalese. Nume_1
2. In data 7/3/2025 si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del D. Lgs. n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato di fiducia, avv. Elena Luda di Cortemiglia. All'esito di tale udienza, il rappresentante della Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
3. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole alla convalida.
4. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di trattenimento è stato notificato allo straniero in data 5/3/2025 alle ore 15:50 ed è
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile
stato trasmesso a questa Corte in data 6/3/2025 alle ore 13:02. Risultano, pertanto, rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 286/1998.
5. Il provvedimento della cui convalida si controverte ha disposto il trattenimento del richiedente asilo sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- il cittadino straniero è entrato irregolarmente CP_1 nel territorio italiano il 13/8/2010 ed è stato rintracciato irregolarmente il 26/2/2025 a Padova;
- in sede di pre-identificazione ha dichiarato di CP_1 aver fatto ingresso nel territorio italiano per “altri motivi”, senza ulteriore specificazione;
- a carico dello straniero risultano precedenti penali e precedenti provvedimenti espulsivi non ottemperati (come emergente dal decreto di trattenimento emesso dal Questore di Padova);
- si trova trattenuto presso il C.P.R. di in CP_1 Pt_1 esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto di Padova del 26/2/2025 e del contestuale decreto di trattenimento emesso in data 26/2/2025 dal Questore di Padova, convalidato dal Giudice di Pace di Pt_1
- nel corso dell'udienza di convalida del 28/2/2025 lo straniero ha avanzato richiesta di protezione internazionale;
- la richiesta di protezione internazionale deve essere trattata nelle forme della “procedura accelerata”, essendo CP_1 proveniente da paese (Senegal) considerato sicuro per i richiedenti P.I.;
- sussistono i presupposti di cui all'art. 6 comma 3 del d. lgs. n. 145/2015, “in quanto [il
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr. Laura Petitti , nel procedimento iscritto al n. 490 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
NEI CONFRONTI DI
CP_1
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7/3/2025
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 5/3/2025 il Questore di Trapani ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Trapani dello straniero nato in [...] il CP_1
12/9/1986, codice C.U.I. , di cittadinanza senegalese. Nume_1
2. In data 7/3/2025 si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del D. Lgs. n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato di fiducia, avv. Elena Luda di Cortemiglia. All'esito di tale udienza, il rappresentante della Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
3. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole alla convalida.
4. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di trattenimento è stato notificato allo straniero in data 5/3/2025 alle ore 15:50 ed è
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile
stato trasmesso a questa Corte in data 6/3/2025 alle ore 13:02. Risultano, pertanto, rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 286/1998.
5. Il provvedimento della cui convalida si controverte ha disposto il trattenimento del richiedente asilo sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- il cittadino straniero è entrato irregolarmente CP_1 nel territorio italiano il 13/8/2010 ed è stato rintracciato irregolarmente il 26/2/2025 a Padova;
- in sede di pre-identificazione ha dichiarato di CP_1 aver fatto ingresso nel territorio italiano per “altri motivi”, senza ulteriore specificazione;
- a carico dello straniero risultano precedenti penali e precedenti provvedimenti espulsivi non ottemperati (come emergente dal decreto di trattenimento emesso dal Questore di Padova);
- si trova trattenuto presso il C.P.R. di in CP_1 Pt_1 esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto di Padova del 26/2/2025 e del contestuale decreto di trattenimento emesso in data 26/2/2025 dal Questore di Padova, convalidato dal Giudice di Pace di Pt_1
- nel corso dell'udienza di convalida del 28/2/2025 lo straniero ha avanzato richiesta di protezione internazionale;
- la richiesta di protezione internazionale deve essere trattata nelle forme della “procedura accelerata”, essendo CP_1 proveniente da paese (Senegal) considerato sicuro per i richiedenti P.I.;
- sussistono i presupposti di cui all'art. 6 comma 3 del d. lgs. n. 145/2015, “in quanto [il
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