Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 53

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 53
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 53
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

N. 288/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. MA Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- AG IO (C.F. [...]);

- SS DR (C.F. [...]); rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Ruggeri (pec: lorenzoruggeri@pec.ordineavvocatipesaro.it);
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pesaro, via San Francesco n. 30;

APPELLANTI contro
- LO IO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Solazzi (pec: gianfrancosolazzi@pec.ordineavvocatipesaro.it);
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fano (PU), via Della Costituzione n. 10;

APPELLATO pagina 1 di 10 - DI AR ER (C.F. [...]);

APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 37382 del 11.11.2022, pubblicata il 21.12.2022, in riforma della Sentenza di primo grado n. 483 pronunciata dal Tribunale Civile di Pesaro il 11.06.2013, pubblicata in data
12.06.2013, non notificata, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la chiamata in causa formulata dalla ditta TI AR nei confronti degli Arch.tti AG
AT e SS AN e, conseguentemente, estrometterli dal giudizio;

In subordine, dichiarare gli odierni appellanti carenti di legittimazione passiva;

In ulteriore subordine rigettare qualsiasi domanda dovesse essere ritenuta proposta nei confronti degli Arch.tti AG-SS, in quanto infondata in fatto
e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e del giudizio di legittimità da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellato TI: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
RESPINGERE l'appello in riassunzione con tutte le domande ivi proposte dagli appellanti AG AT e SS AN, in quanto infondate in fatto e in diritto;

COMPENSARE integralmente le spese di lite del giudizio di cassazione sussistendo mutamento giurisprudenziale su questione dirimente per le motivazioni indicate in narrativa;
con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite”.

FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 18.6.2009, GU MA RE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro la Ditta TI AR per sentirla condannare alla rimozione e ricostruzione dell'opera costituita dal sottofondo in
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calcestruzzo realizzato dalla convenuta - oggetto del contratto d'appalto verbale stipulato inter partes - in quanto affetta da gravi vizi e difetti di costruzione, nonché per ottenere la condanna della medesima convenuta al risarcimento del danno in suo favore, ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c., per l'inadempimento dell'obbligazione assunta.
Si costituiva l'Impresa Edile TI AR eccependo, in via preliminare, la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione ex art. 2222 e 2226 c.c.
In particolare, il TI rappresentava di avere denunciato, prima di eseguire
l'opera, l'inadeguatezza della pendenza prestabilita nell'area di rifacimento ma che, ciononostante, il Direttore dei Lavori - Ing. RE MA, coniuge della committente - aveva insistito affinché si procedesse all'esecuzione del sottofondo.
Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree e
l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Arch. AN SS e dell'Arch. AT AG, quali progettisti della piscina, a garanzia e manleva.
Autorizzata detta chiamata, si costituivano in giudizio l'Arch. AN
SS e l'Arch. AT AG (odierni appellanti), eccependo preliminarmente - in via gradata - la carenza di interesse ad agire del convenuto TI e il difetto di legittimazione passiva in capo ai chiamati in causa e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande svolte dalla convenuta nei loro confronti per inammissibilità e/o infondatezza.
Seguiva l'istruttoria, consistita nell'assunzione delle prove testimoniali e nell'espletamento di C.T.U., con incarico all'Ing. Lorenzo Bastianoni, che depositava l'elaborato peritale definitivo in data 25.8.2011.
Con sentenza n. 483/2013, pubblicata in data 12.6.2013, il Tribunale di Pesaro dichiarava l'impresa convenuta e i tecnici Arch. SS e Arch. AG tenuti - in solido - al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €.40.930,00 a titolo di risarcimento del danno (oltre IVA, rivalutazione Istat e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della C.T.U.) e li condannava - in solido - alla refusione delle spese di lite, liquidate in €.4.500,00, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. e di C.T.P.
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Avverso detta pronuncia proponevano appello l'Arch. AT AG e l'Arch.
AN SS, chiedendo preliminarmente - in via gradata - la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della chiamata in causa formulata da TI AR, con conseguente estromissione dal giudizio e la declaratoria di difetto di legittimazione passiva;
in via di ulteriore subordine, nel merito, chiedevano il rigetto di qualsiasi domanda nei loro confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto.
GU MA RE si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza gravata, in riferimento alla condanna della ditta TI.
Si costituiva anche TI AR, chiedendo il rigetto dell'appello e formulando appello incidentale, con il quale reiterava tutte le domande proposte in primo grado.
Con sentenza n. 966/2019, pubblicata il 10.6.2019, la Corte di Appello di Ancona rigettava l'appello principale e quello
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