Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/04/2024, n. 140

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/04/2024, n. 140
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 140
Data del deposito : 5 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 838/2021

Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n.565 del 12.3.2021
Oggetto: differenze retributive

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott.ssa S B Presidente
Dott.ssa M G C Consigliere relatore
Dott.ssa L S Consigliere
ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile, in materia di lavoro, in grado di appello, pendente
tra

, rappresentato e difeso da se stesso, nella qualità di avvocato Parte_1
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. I V e Controparte_1 dall'Avv. I V
Appellata- appellante incidentale
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.4.2016 , premesso di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze dell'avvocato dal novembre 1990 al giugno 2012, nei primi dieci Parte_1 anni con rapporto non regolarizzato, aveva precisato di aver svolto le mansioni di segretaria, e di aver prestato la propria attività al mattino (4 ore) e al pomeriggio (4 ore) nella prima fase non regolare, e in orari soggetti a variazioni negli anni successivi in cui il rapporto era stato regolarizzato, a seconda delle richieste dell'avvocato, per attività da svolgersi anche al di fuori dello studio legale e all'occorrenza anche di sabato. La ricorrente aveva dedotto:- di aver predisposto e redatto alcuni tipi di atti processuali, di aver svolto ricerche giuridiche, di aver aiutato i praticanti, di
aver smistato le telefonate, di essersi recata all'ufficio postale e di aver pagato le bollette, con conseguente diritto ad essere inquadrata, come impiegata, nel 4° livello del CCNL Studi
Professionali;
-di aver fruito dapprima di una settimana e poi di quindici giorni di ferie all'anno;
-di aver percepito una retribuzione mensile di lire 500.000 dal 1990 al 2001, e poi di € 300,00 mensili, con successivi graduali aumenti fino ad € 500,00;
- di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella risultante dalle buste paga e comunque a quella dovuta;
-di non aver percepito il trattamento di fine rapporto. Tanto premesso la ricorrente aveva chiesto che, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto, l'avvocato fosse Parte_1 condannato al pagamento delle differenze retributive di € 275.773,63 come da conteggi allegati al ricorso con riferimento al lavoro ordinario, festività, permessi e mensilità aggiuntive e t.f.r., o ad altra somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art.36 Cost., e alla regolarizzazione contributiva.
Costituitosi in giudizio, l'avvocato aveva eccepito la prescrizione dei Parte_1 pretesi crediti, aveva contestato le deduzioni e i conteggi della ricorrente, sostenendo che essi erano stati elaborati senza tener conto della natura effettiva del rapporto di lavoro, della data di inizio del medesimo, dell'assenza di lavoro straordinario. Aveva inoltre eccepito: -che non vi era stato lavoro irregolare;
-che, sebbene l'assunzione formale fosse per un lavoro a tempo pieno, il rapporto con la sorella si era svolto a tempo parziale, per due ore al giorno, escluso il sabato;
-che ella non CP_1 aveva svolto le attività indicate in ricorso e che aveva fruito delle ferie;- che le retribuzioni corrisposte erano quelle indicate di volta in volta nella certificazione annuale “CUD” che la ricorrente aveva sottoscritto senza formulare riserve;
-che le somme versate alla lavoratrice, oltre Org_ che all' , erano superiori a quelle dovute in relazione alla natura sostanziale del rapporto, anche in considerazione del fatto che le sue assenze per motivi pretestuosi o per malattia venivano comunque retribuite, stante il vincolo di parentela tra gli stessi esistente;
-che i contrasti con la sorella avevano altre cause, legate alla successione ereditaria materna.
Il convenuto aveva quindi chiesto il rigetto dell'avverso ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente alla restituzione delle somme che ella aveva percepito in più rispetto al dovuto, nonché delle somme versate come contributi.
All'esito dell'istruttoria svolta a mezzo di prove testimoniali, il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato la domanda riconvenzionale e, in parziale accoglimento della domanda principale della ricorrente, ha condannato il convenuto al pagamento di € 113.210,75 a titolo di differenze retributive da lavoro ordinario per il periodo di lavoro dal 3.6.2002 ad aprile
2012. Ha ritenuto insufficiente la prova del rapporto di lavoro per il periodo anteriore, nonché la prova della quantità di lavoro eventualmente prestato in tale periodo;
ha invece ritenuto idonea la dimostrazione, a mezzo di prova testimoniale, delle mansioni di impiegata, peraltro rilevabili anche dall'indicazione dell'unico prospetto paga prodotto in giudizio;
ha invece escluso la sufficienza della prova del lavoro straordinario e della mancata fruizione di ferie e permessi, ed ha rilevato che, sebbene la ricorrente avesse asserito di aver diritto all'inquadramento nel 4° livello CCNL, nel prospetto paga in questione era stato indicato invece il superiore 3° livello. Ha inoltre ritenuto utilizzabili, ai fini della quantificazione del credito differenziale retributivo per lavoro ordinario e mensilità aggiuntive del secondo periodo, i conteggi allegati al ricorso, sia perché contestati in maniera non specifica, sia perché effettuati sulla base del CCNL di riferimento, escludendo
l'operatività dell'eccepita prescrizione in corso di rapporto, trattandosi di lavoro non assistito da tutela reale o reintegratoria. Ha infine disposto la compensazione integrale delle spese di lite in
ragione dell'accoglimento di una parte della domanda, della complessità dell'accertamento in fatto
e della peculiarità delle questioni di diritto sollevate dalle parti.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'avvocato lamentandone Parte_1
l'erroneità: -nella parte in cui, nonostante fosse stata ritenuta insussistente la prova del rapporto di lavoro irregolare, era stato riconosciuto alla controparte un credito di rilevante entità, sulla base dei conteggi che –a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale- erano stati contestati puntualmente tanto che era stato chiesto di disporre c.t.u.;
-nella parte in
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