Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2024, n. 3366
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. A C C Presidente
2. dr. R B C Consigliere
3. dr. M A Consigliere rel.
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riunita in camera di consiglio il giorno 21 marzo
2024, ha deliberato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 158/2020 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M F L Parte_1
in virtù di procura generale alle liti per Notar di Barano d'Ischia del 14.03.2018, Rep. N. Persona_1
33646, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.Lucia n. 81
appellante
E
, nato il 28/02/1959 ad Avellino (AV), elettivamente domiciliato in Avellino al Controparte_1
Viale Italia n. 43 presso lo studio dell'avv. E C, C.F.: dal quale è C.F._1
rappresentato e difeso giusta in atti con declaratoria di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notifiche al seguente indirizzo p.e.c. Email_1
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 788/2019, pubblicata il 26.11.2019,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato il 12.07.2017 - premesso di essere dipendente della Controparte_1 Pt_1
dal 23.12.1983 dapprima in virtù di un contratto-convenzione stipulato al fine di “svolgere le
[...] funzioni di supporto al gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi previsti dalla legge 219/81” e, da
1
aprile 1990, in virtù di immissione in ruolo ex legge 730/86 art. n. 12, con “VI qualifica funzionale del ruolo speciale ad esaurimento, istituito con L.R. n. 4/90 ed assegnato al Genio Civile di Avellino”- deduceva che con delibera di Giunta n. 5283/98 gli era stata riconosciuta (quale dipendente assunto ai sensi dell'art. 12 della
Legge 730/86, immesso nel ruolo speciale istituito con L.R. 4/90) l'anzianità economica dei periodi di servizio precedentemente prestato in regime contrattuale o di convenzione ;
che con Decreto Dirigenziale n. 465 del
17 febbraio 2010 della Giunta Regionale della (reinquadramento) gli veniva riconosciuta l'anzianità Pt_1
pregressa, quantificata precisamente in anni/mesi 6,4 (dal 23/12/1983 al 17/04/1990);
che con Decreto
Dirigenziale n. 650 del 21 luglio 2011 della Giunta Regionale della Campania, gli veniva riconosciuta (art. 19 comma 2 L.R. 1/2007) l'applicazione delle leggi regionali (L.R. n. 27/84;
L.R. n. 23/89;
L.R. n. 12/91) in materia di personale dipendente. Il , poi, lamentava che la nonostante con i Decreti de CP_1 Parte_1 quibus avesse riconosciuto la detta anzianità pregressa, aveva commesso un errore nella determinazione degli scatti di anzianità in quanto non aveva considerato l'intera anzianità maturata (scatti biennali) a far data dall'inizio dell'attività (23/12/1983).
Tanto premesso in fatto, ed effettuata la ricostruzione della disciplina normativa applicabile al rapporto di lavoro, concludeva per l'accertamento della illegittimità della condotta della in relazione Parte_1
all'omesso calcolo della RIA maturata dal ricorrente per il periodo di maggiore anzianità riconosciutagli, e chiedeva condannarsi la , in persona l.r.p.t. al pagamento in suo favore dell'importo di euro Parte_1
22.072,89 oltre accessori e spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
La si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di giurisdizione, contestando nel Parte_1
merito la domanda, di cui chiedeva il rigetto.
All'esito della discussione, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avellino, rilevando che la non aveva provveduto a ricalcolare il trattamento economico spettante sulla scorta degli Parte_1
aumenti della RIA maturati in forza dell'art. 30 L.R. n. 27/1984, art. 33 L.R. n. 23/1989 e dell'art. 42 L.R. n.
12/1991, accoglieva la domanda e condannava la al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
dell'importo richiesto in ricorso, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo.
Con ricorso depositato il 23.01.2020 la proponeva appello avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe affidando il gravame a tre motivi: con il primo lamentava il difetto di motivazione della sentenza in relazione a tutte le eccezioni sollevate dall'Ente;
con il secondo motivo eccepiva l'erroneità della ricostruzione normativa sposata dal giudice di prime cure, oltre a quella dei conteggi richiamati in sentenza che avevano tenuto conto della progressione per scatti non applicabile per effetto dell'art. 41 del D.P.R. 25.06.1983 n. 347;
infine deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui – immotivatamente- aveva disatteso l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla . Pt_1
2
All'esito della corretta instaurazione del gravame, si costituiva in giudizio che Controparte_1
contestava la fondatezza dell'appello di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del procedimento, con provvedimento del 25.01.2024, era disposto lo scardinamento della causa dal ruolo del e l'assegnazione al ruolo del . Parte_2 Parte_3
Infine, disposta la trattazione scritta del procedimento, in data 21 marzo 2024 la causa era riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla parte appellata che, sulla scorta del decreto di liquidazione delle somme indicate nella sentenza gravata, ritiene essere cessata la materia del contendere per intervenuto riconoscimento del diritto da parte della Tale deduzione è Parte_1 infondata atteso che il decreto invocato dal ed allegato al fascicolo telematico in oggetto indica CP_1 espressamente la causa dello spostamento patrimoniale e cioè l'esecuzione del provvedimento oggi impugnato. Inoltre, le espressioni contenute nell'atto -oltre a non costituire espressione di uno specifico riconoscimento del diritto- provengono da un soggetto privo del potere di rappresentare l'Ente e assumere obbligazioni. Di conseguenza, la delibera invocata, oltre a non essere espressione di acquiescenza alla statuizione giurisdizionale, non può essere qualificata come riconoscimento del debito oggetto di domanda.
Ciò premesso, prima di entrare nel merito della questione sottoposta al Collegio, appare opportuno effettuare una ricostruzione sistematica degli istituti normativi rilevanti.
Ai sensi della L. 219/1981, per l'attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella veniva nominato, quale Commissario Straordinario di Governo, il Parte_1
Presidente della che procedeva alla determinazione della struttura operativa degli interventi e in Pt_1 conseguenza di quanto innanzi, il ricorrente espletava la propria attività lavorativa per il detto organismo con rapporto di convenzione. Nelle more, interveniva la L.28/12/86 n.730, recante disposizioni in materia di calamità maturali;
la norma, all'art.12 prevedeva per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario di cui innanzi, l'immissione nei ruoli speciali istituendi dalla e dagli altri enti Parte_1
interessati, previo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. A C C Presidente
2. dr. R B C Consigliere
3. dr. M A Consigliere rel.
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riunita in camera di consiglio il giorno 21 marzo
2024, ha deliberato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 158/2020 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M F L Parte_1
in virtù di procura generale alle liti per Notar di Barano d'Ischia del 14.03.2018, Rep. N. Persona_1
33646, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.Lucia n. 81
appellante
E
, nato il 28/02/1959 ad Avellino (AV), elettivamente domiciliato in Avellino al Controparte_1
Viale Italia n. 43 presso lo studio dell'avv. E C, C.F.: dal quale è C.F._1
rappresentato e difeso giusta in atti con declaratoria di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notifiche al seguente indirizzo p.e.c. Email_1
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 788/2019, pubblicata il 26.11.2019,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato il 12.07.2017 - premesso di essere dipendente della Controparte_1 Pt_1
dal 23.12.1983 dapprima in virtù di un contratto-convenzione stipulato al fine di “svolgere le
[...] funzioni di supporto al gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi previsti dalla legge 219/81” e, da
1
aprile 1990, in virtù di immissione in ruolo ex legge 730/86 art. n. 12, con “VI qualifica funzionale del ruolo speciale ad esaurimento, istituito con L.R. n. 4/90 ed assegnato al Genio Civile di Avellino”- deduceva che con delibera di Giunta n. 5283/98 gli era stata riconosciuta (quale dipendente assunto ai sensi dell'art. 12 della
Legge 730/86, immesso nel ruolo speciale istituito con L.R. 4/90) l'anzianità economica dei periodi di servizio precedentemente prestato in regime contrattuale o di convenzione ;
che con Decreto Dirigenziale n. 465 del
17 febbraio 2010 della Giunta Regionale della (reinquadramento) gli veniva riconosciuta l'anzianità Pt_1
pregressa, quantificata precisamente in anni/mesi 6,4 (dal 23/12/1983 al 17/04/1990);
che con Decreto
Dirigenziale n. 650 del 21 luglio 2011 della Giunta Regionale della Campania, gli veniva riconosciuta (art. 19 comma 2 L.R. 1/2007) l'applicazione delle leggi regionali (L.R. n. 27/84;
L.R. n. 23/89;
L.R. n. 12/91) in materia di personale dipendente. Il , poi, lamentava che la nonostante con i Decreti de CP_1 Parte_1 quibus avesse riconosciuto la detta anzianità pregressa, aveva commesso un errore nella determinazione degli scatti di anzianità in quanto non aveva considerato l'intera anzianità maturata (scatti biennali) a far data dall'inizio dell'attività (23/12/1983).
Tanto premesso in fatto, ed effettuata la ricostruzione della disciplina normativa applicabile al rapporto di lavoro, concludeva per l'accertamento della illegittimità della condotta della in relazione Parte_1
all'omesso calcolo della RIA maturata dal ricorrente per il periodo di maggiore anzianità riconosciutagli, e chiedeva condannarsi la , in persona l.r.p.t. al pagamento in suo favore dell'importo di euro Parte_1
22.072,89 oltre accessori e spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
La si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di giurisdizione, contestando nel Parte_1
merito la domanda, di cui chiedeva il rigetto.
All'esito della discussione, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avellino, rilevando che la non aveva provveduto a ricalcolare il trattamento economico spettante sulla scorta degli Parte_1
aumenti della RIA maturati in forza dell'art. 30 L.R. n. 27/1984, art. 33 L.R. n. 23/1989 e dell'art. 42 L.R. n.
12/1991, accoglieva la domanda e condannava la al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
dell'importo richiesto in ricorso, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo.
Con ricorso depositato il 23.01.2020 la proponeva appello avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe affidando il gravame a tre motivi: con il primo lamentava il difetto di motivazione della sentenza in relazione a tutte le eccezioni sollevate dall'Ente;
con il secondo motivo eccepiva l'erroneità della ricostruzione normativa sposata dal giudice di prime cure, oltre a quella dei conteggi richiamati in sentenza che avevano tenuto conto della progressione per scatti non applicabile per effetto dell'art. 41 del D.P.R. 25.06.1983 n. 347;
infine deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui – immotivatamente- aveva disatteso l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla . Pt_1
2
All'esito della corretta instaurazione del gravame, si costituiva in giudizio che Controparte_1
contestava la fondatezza dell'appello di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del procedimento, con provvedimento del 25.01.2024, era disposto lo scardinamento della causa dal ruolo del e l'assegnazione al ruolo del . Parte_2 Parte_3
Infine, disposta la trattazione scritta del procedimento, in data 21 marzo 2024 la causa era riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla parte appellata che, sulla scorta del decreto di liquidazione delle somme indicate nella sentenza gravata, ritiene essere cessata la materia del contendere per intervenuto riconoscimento del diritto da parte della Tale deduzione è Parte_1 infondata atteso che il decreto invocato dal ed allegato al fascicolo telematico in oggetto indica CP_1 espressamente la causa dello spostamento patrimoniale e cioè l'esecuzione del provvedimento oggi impugnato. Inoltre, le espressioni contenute nell'atto -oltre a non costituire espressione di uno specifico riconoscimento del diritto- provengono da un soggetto privo del potere di rappresentare l'Ente e assumere obbligazioni. Di conseguenza, la delibera invocata, oltre a non essere espressione di acquiescenza alla statuizione giurisdizionale, non può essere qualificata come riconoscimento del debito oggetto di domanda.
Ciò premesso, prima di entrare nel merito della questione sottoposta al Collegio, appare opportuno effettuare una ricostruzione sistematica degli istituti normativi rilevanti.
Ai sensi della L. 219/1981, per l'attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella veniva nominato, quale Commissario Straordinario di Governo, il Parte_1
Presidente della che procedeva alla determinazione della struttura operativa degli interventi e in Pt_1 conseguenza di quanto innanzi, il ricorrente espletava la propria attività lavorativa per il detto organismo con rapporto di convenzione. Nelle more, interveniva la L.28/12/86 n.730, recante disposizioni in materia di calamità maturali;
la norma, all'art.12 prevedeva per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario di cui innanzi, l'immissione nei ruoli speciali istituendi dalla e dagli altri enti Parte_1
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