Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2024, n. 57

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2024, n. 57
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 57
Data del deposito : 10 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel.
dott. IO Criscuolo Gaito Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3806/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 10.10.2023, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
e vertente
TRA
GENERALI ITALIA S.P.A. (00885351007), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
PIEZZI FULVIO ([...]) - fulviopiezzi@legalmail.it , presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 33 NAPOLI
APPELLANTE
E
1
HI MA ([...]) e AT IU ([...]), in proprio e nella qualità di eredi di DE IO, elettivamente domiciliati in OR (NA) alla via
Pedagno n. 2 presso lo studio degli avv.ti IACONO VITO ([...]) - iaconovito1@pec.giuffre.it e RA IO ([...]) - legaletrani@pec.it , che li rappresentano e difendono
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6451/2020 del 23/09/2020 del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di ISCHIA, notificata il 10.10.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 10.2.2011 DE MA e TA IU, genitori del defunto DE
IO, convennero in giudizio, in proprio e nella qualità di eredi (“prossimi congiunti”) del figlio, la
Generali Assicurazioni S.p.a., nella qualità di impresa designata alla gestione del FGVS per la Regione
Campania, dinanzi alla Sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, al fine di conseguire la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure successionis in conseguenza del sinistro stradale nel quale il giovane aveva perso la vita, causalmente ascrivibile, nella prospettazione attorea, a responsabilità di ignoto conducente di autovettura non identificata.
Esponevano gli attori in citazione che, in data 12 marzo 2007, alle ore 9.15 circa, in Lacco Ameno, nel mentre il giovane (dell'età di 20 anni) percorreva, alla guida del motociclo Yamaha targato BY 44598 di sua proprietà, la strada provinciale SS 270 da Ischia Porto in direzione Sant'Angelo, giunto all'altezza di un incrocio, veniva ostacolato nella marcia da un'autovettura proveniente da Via Mezzavia (strada laterale e secondaria) che, senza fermarsi allo stop, si immetteva improvvisamente sulla provinciale
(strada principale), effettuando a forte velocità una manovra di svolta a destra, invadendo l'opposta corsia di marcia e finendo così per ostacolare il motociclo. Il DE, per evitare di essere urtato dall'autovettura, era costretto ad una rapida manovra che gli faceva perdere l'equilibrio e ne determinava la caduta rovinosa. L'autovettura “pirata” si dileguava omettendo ogni forma di soccorso al giovane, che giaceva al suolo ferito e sanguinante. I testimoni presenti non riuscivano a rilevare il numero di targa della macchina. Il ragazzo riportava gravissime lesioni, e decedeva poco dopo il ricovero presso il locale nosocomio “Rizzoli” di Lacco Ameno.
Circa tre mesi dopo, precisamente l'8 giugno 2007, il padre DE MA sporgeva formale denuncia
- querela contro ignoti.
2
Adducevano che erano stati vani i tentativi di conseguire stragiudizialmente il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal sinistro.
Radicatasi la lite, si costituiva Generali Assicurazioni S.p.a., n.q. di impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del FGVS, a mezzo di Generali Business Solution s.c.p.a., resistendo alla domanda, della quale eccepiva la prescrizione, l'improcedibilità e, nel merito, l'infondatezza, e concludeva per il rigetto.
La causa veniva istruita con prova testimoniale, ispezione dei luoghi del sinistro, acquisizione documentale e cc.tt.uu. (cinematica e medico – legale), e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda per quanto di ragione, e, per l'effetto: a) dichiarava la responsabilità concorrente, nella misura dell'80%, del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro (attribuendo un rilevanza concausale, nella restante percentuale del 20 %, a carico del motociclista);
b) condannava “Generali Ass.ni S.p.a., oggi Generali Italia

S.p.a.” (così in sentenza) al pagamento della somma di Euro 384.000,00 in favore di ciascun genitore, oltre interessi legali a decorrere dal 17.02.2009, ed oltre le spese di lite e di c.t.u.
Avverso la citata pronuncia, notificata in data 10.10.2020, ha proposto tempestivo appello Generali
Italia S.p.a. con citazione del 30.10.2020, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso del rigetto della domanda risarcitoria formulata dai coniugi Tedesco-TA o, in subordine, della riduzione degli importi liquidati dal Tribunale.
Si sono costituiti con comparse del 14.12.2020 (per la fase cautelare) e del 7.2.2021 (per l'udienza di merito del 9.2.2021) gli appellati DE MA e TA IU, resistendo al gravame, del quale hanno chiesto il rigetto;
in subordine, hanno chiesto rideterminare la liquidazione dei danni nella misura ritenuta di giustizia;
con il favore delle spese di lite;
“in via istruttoria” hanno chiesto
“espungersi dal fascicolo” gli atti del procedimento penale instaurato a seguito della denuncia di DE MA per i fatti per cui è lite, acquisiti nel corso del giudizio di primo grado.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
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Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo
l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel caso di specie, rileva il Collegio, l'appellante non ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione dei passi non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Ancora, in via preliminare, va ribadito che, come già affermato in sede di delibazione sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, sussiste senz'altro la legittimazione attiva dell'appellante.
Si richiamano, sul punto, le argomentazioni ivi spese, secondo cui “deve reputarsi sussistente la legittimazione attiva di Generali Italia S.p.a., in conseguenza dell'atto di conferimento del complesso aziendale di Generali S.p.a., trattandosi di conferimento effettuato con atto pubblico, autorizzato dall'Ivass, opportunamente pubblicizzato, estraibile in copia presso il notaio rogante, quale depositario autorizzato ex art. 743 c.p.c.;
di tale atto gli appellati hanno dimostrato di avere piena contezza, avendo avviato la procedura esecutiva proprio nei confronti della conferitaria Generali Italia s.p.a.

(cfr. atti di precetto e di pignoramento);
in ogni caso, sia nell'epigrafe dell'atto di appello che del ricorso ex art. 351 c.p.c. , nonché nella procura alle liti, vi è puntuale indicazione degli estremi dell'atto di conferimento e del provvedimento di autorizzazione dell'Ivass;
a fronte di tali indicazioni, la generica contestazione sollevata da controparte si risolve in una prospettazione meramente ipotetica del vizio di invalidità della costituzione in giudizio della società appellate;
trova, pertanto, applicazione il principio in base al quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (così Cass. 11/04/2017, n. 9250;
conf. Cass. Ord. 8975\20);
in ogni caso, la società la quale impugni la pronuncia emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo

4 universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione solo se controparte solleva la relativa contestazione (Cass. Sez. U. 18 maggio 2006, n. 11650, richiamata da Cass. 4116/2016;
da ultimo così

Cass. 9137\2020);
nel caso di specie, l'appellante ha adempiuto all'onere di allegazione documentale sorto a seguito della contestazione di controparte, producendo, nel fascicolo principale, copia dell'atto di conferimento in contestazione, senza che tale
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