Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/02/2024, n. 37

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/02/2024, n. 37
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 37
Data del deposito : 2 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Palermo Sezione lavoro In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) dott. M G D M Presidente relatore
2) dott. M D M Consigliere
3) dott. C A Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 119 R.G.A.2022 promossa in grado di appel- lo
D A
rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avvocato V B domiciliata nel suo studio in Trapani via Orfeo n. 10. appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avvocato M G Controparte_1
P elettivamente domiciliata nel suo studio in Trapani via XXX
Gennaio n. 40. appellata
All'udienza del 18 gennaio 2024 i procuratori delle parti concluso riportan- dosi ai propri atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
1 1)Con la sentenza n.513/2021 il Tribunale di Trapani ha respinto
l'opposizione, proposta da Parte_2
, avverso il decreto n.340/19 con il quale le era stato ingiunto di
[...]
pagare a euro 4.805,85 a titolo di retribuzione per Parte_3
il lavoro svolto alle dipendenze della nel pe- Controparte_2
riodo in cui era stata costituita l' tra la Controparte_3
suddetta società e l' opponente. Pt_1
Il Tribunale, premesso che è dipendente della . CP_1 Parte_4
con la quale la aveva instaurato una Associazione temporanea CP_2 Pt_1
di scopo, ha ritenuto, applicando analogicamente la normativa dettata per
l' dall'art. 48 del dlvo n. 50/2016, che Organizzazione_1
dovesse ravvisarvi la responsabilità solidale di tutti i partecipanti all'ATS per i debiti contratti nei confronti dei fornitori tra i quali, secondo
l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n. 24063/15), rien- trano anche i lavoratori che hanno partecipato al progetto.
Il Tribunale ha, poi, precisato che anche il “disciplinare accordi economi- Parte_ ci” allegato B all'atto di costituzione dell' confermava tale solidarietà essendo stato convenuto, tra l'altro, che i costi del trattamento economico dei dipendenti di “graveranno per intero sul bilancio CP_2
Parte dell .
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma. Pt_1
ha resistito al gravame. Controparte_1
2) Con la proposta impugnazione l'appellante si duole che il Tribunale non abbia rilevato la nullità del disciplinare all. B , art. 1 lett. B comma 2, nella parte relativa al personale della in quanto palesemente volto a viola- Org_2
re l'art. 1, comma 10, l.r. n. 25/2008 che prevedeva, per le amministrazioni regionali, il generalizzato divieto di assunzioni, e tale divieto valeva anche per essa stante la sua natura pubblicistica. Pt_1
2
La nullità della clausola sussisteva anche in relazione alla violazione del
d.lgs n. 267/2000 , artt. 191 e 194, e alla previsione che l'ente pubblico possa validamente obbligarsi solo a fronte di un impegno di spesa e relativa copertura finanziaria .
3) Esame dei motivi
Va innanzi tutto precisato, sebbene neanche la parte appellata abbia mani- festato dubbi al riguardo, che laddove nel giudizio sia stata invocata l'appli- cazione del contratto o il riconoscimento dei diritti ad esso connessi, il giu- dice, dovendo verificare se ricorrano le condizioni per l'accoglimento della domanda, deve in primo luogo accertare la esistenza del contratto con la conseguenza che devono essere rilavate d'ufficio le cause di nullità della fonte negoziale a fondamento della domanda ( art. 1421 cc).
Pertanto, il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale anche quando sia mancata la rilevazione in primo grado o l'eccezione di nullità non sia stata sollevata, come nella specie, ne- gli atti introduttivi di primo grado, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come
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