Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2024, n. 871
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1209/2022 promossa in grado di appello da DI CE IS, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vito Di Tra- pani e ES Ciliberti
-APPELLANTE-
Contro
IRCAC-Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappr.to e difeso dall'Avv. Harald Bonura
-APPELLATO- All'udienza del giorno 14 novembre 2024, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso al Tribunale GL di Palermo depositato il giorno 8 aprile 2019, IS Di ES, dipendente dell'IRCAC con la qualifica di diri- gente, chiedeva accertarsi l'illegittimità della trattenuta stipendiale applica- tale, in base all'art. 13 commi 3 e 3 bis della l. regionale n. 13/2014, sulle retribuzioni dal mese di aprile 2017 e la conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme trattenute.
1
Deduceva, la ricorrente, che la norma regionale sulla scorta della quale era stata operata la trattenuta stipendiale non fosse applicabile all'IRCAC, che comunque aveva operato unilateralmente la riduzione retributiva senza cioè la prevista “rinegoziazione” del contratto di lavoro. La ricorrente, infine, sosteneva che l'art. 13, commi 3 e 3 bis, della l.r. 11.06.14, n. 13, se interpretato nella sua mera letteralità, avrebbe presentato plurimi profili di illegittimità costituzionale dei quali chiedeva la remissio- ne al giudice delle leggi. Con sentenza n. 1761/2022 del 19.05.2022, il G.L. adito dopo avere ripor- tato il quadro normativo di riferimento ne ha ritenuto l'applicabilità all'IRCAC, in quanto ente sottoposto alla vigilanza ed al controllo dell'Assessorato regionale per le attività produttive e che si avvale per la propria attività di assegnazioni finanziarie e di contributi della Regione Si- cilia, e ha ritenuto legittima la trattenuta stipendiale atteso che l'imposizione di un limite alle retribuzioni a carico della finanza pubblica è un principio fondamentale di coordinamento della stessa che postula uni- formità sul territorio nazionale cui le Regioni non possono sottrarsi. Il Tribunale ha poi ritenuto che l'obbligo di rinegoziazione non possa com- portare la elusione del dettato normativo e che il mancato accordo al ri- guardo avrebbe potuto determinare la risoluzione del contratto ma non il mantenimento del livello retributivo contra legem, donde il difetto di inte- resse della ricorrente al relativo accertamento.
2) La sentenza è stata appellata da IS Di ES per i seguenti motivi:
-Errata affermazione di applicabilità della L. regionale n. 13/2014 all'IRCAC poiché il costo del funzionamento dell'Istituto non grava su nessun capitolo di spesa del bilancio regionale attesa la separazione conta- bile tra il Fondo Unificato a gestione separata ( il quale confluisce nel Bi- lancio Fondo Unificato ed è costituito interamente da trasferimenti pubbli- ci regionali ) e la Gestione Propria (su cui gravano le spese in conto cor- rente dell'Ente … (retribuzioni del personale,…), … interamente coperte dalle entrate derivanti dalle commissioni normativamente riconosciute a Ircac per lo svolgimento della sua attività caratteristica); sottolinea che la norma statale, in aderenza all'obiettivo di contenimento della spesa pubbli- ca perseguito, esige che la spesa cui applicare il tetto retributivo sia “a cari- co delle finanze pubbliche” e dunque non basta che il soggetto che eroga il trattamento “graviti nell'orbita della PA”.
-Errata valutazione del G.L. sulla “rinegoziazione” che sostiene essere re- quisito obbligato per la eventuale riduzione stipendiale non rispettato dall'IRCAC perchè tale non può ritenersi la proposta, espressamente non negoziabile, di “ipotesi di accordo” preconfezionata dall'IRCAC.
2
- Violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove il giudice di prima istanza non si è pronunciato su tutti i profili di costituzionalità da essa sollevati, ovvero, sulla eccepita incostituzionalità dell'art. 13 comma 3, L. Reg, n. 13/2014, in relazione alla violazione dell'art. 14 comma 1 lett. q) dello Statuto della Regione Siciliana e dell'art. 3 della Cost., ed in ultimo violazione degli art. 36 comma 1° e 38 comma 2° della Cost. Ha resistito al gravame l'IRCAC.
3)Esame dei motivi.
Sulla inapplicabilità dell'art. 13 comma 3 L. Reg. n. 13/2014 all'IRCAC. Il motivo è infondato. L'art.13, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge, con mo- dificazioni, dall'art.1, comma 1, L.23 giugno 2014, n.89 così dispone: “a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al pri- mo presidente della Corte di Cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23- ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni e integra- zioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti arti- coli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vi- genti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sosti- tuiti dal predetto importo…”;
al comma 3 prevede “…Le regioni
------------------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1209/2022 promossa in grado di appello da DI CE IS, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vito Di Tra- pani e ES Ciliberti
-APPELLANTE-
Contro
IRCAC-Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappr.to e difeso dall'Avv. Harald Bonura
-APPELLATO- All'udienza del giorno 14 novembre 2024, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso al Tribunale GL di Palermo depositato il giorno 8 aprile 2019, IS Di ES, dipendente dell'IRCAC con la qualifica di diri- gente, chiedeva accertarsi l'illegittimità della trattenuta stipendiale applica- tale, in base all'art. 13 commi 3 e 3 bis della l. regionale n. 13/2014, sulle retribuzioni dal mese di aprile 2017 e la conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme trattenute.
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Deduceva, la ricorrente, che la norma regionale sulla scorta della quale era stata operata la trattenuta stipendiale non fosse applicabile all'IRCAC, che comunque aveva operato unilateralmente la riduzione retributiva senza cioè la prevista “rinegoziazione” del contratto di lavoro. La ricorrente, infine, sosteneva che l'art. 13, commi 3 e 3 bis, della l.r. 11.06.14, n. 13, se interpretato nella sua mera letteralità, avrebbe presentato plurimi profili di illegittimità costituzionale dei quali chiedeva la remissio- ne al giudice delle leggi. Con sentenza n. 1761/2022 del 19.05.2022, il G.L. adito dopo avere ripor- tato il quadro normativo di riferimento ne ha ritenuto l'applicabilità all'IRCAC, in quanto ente sottoposto alla vigilanza ed al controllo dell'Assessorato regionale per le attività produttive e che si avvale per la propria attività di assegnazioni finanziarie e di contributi della Regione Si- cilia, e ha ritenuto legittima la trattenuta stipendiale atteso che l'imposizione di un limite alle retribuzioni a carico della finanza pubblica è un principio fondamentale di coordinamento della stessa che postula uni- formità sul territorio nazionale cui le Regioni non possono sottrarsi. Il Tribunale ha poi ritenuto che l'obbligo di rinegoziazione non possa com- portare la elusione del dettato normativo e che il mancato accordo al ri- guardo avrebbe potuto determinare la risoluzione del contratto ma non il mantenimento del livello retributivo contra legem, donde il difetto di inte- resse della ricorrente al relativo accertamento.
2) La sentenza è stata appellata da IS Di ES per i seguenti motivi:
-Errata affermazione di applicabilità della L. regionale n. 13/2014 all'IRCAC poiché il costo del funzionamento dell'Istituto non grava su nessun capitolo di spesa del bilancio regionale attesa la separazione conta- bile tra il Fondo Unificato a gestione separata ( il quale confluisce nel Bi- lancio Fondo Unificato ed è costituito interamente da trasferimenti pubbli- ci regionali ) e la Gestione Propria (su cui gravano le spese in conto cor- rente dell'Ente … (retribuzioni del personale,…), … interamente coperte dalle entrate derivanti dalle commissioni normativamente riconosciute a Ircac per lo svolgimento della sua attività caratteristica); sottolinea che la norma statale, in aderenza all'obiettivo di contenimento della spesa pubbli- ca perseguito, esige che la spesa cui applicare il tetto retributivo sia “a cari- co delle finanze pubbliche” e dunque non basta che il soggetto che eroga il trattamento “graviti nell'orbita della PA”.
-Errata valutazione del G.L. sulla “rinegoziazione” che sostiene essere re- quisito obbligato per la eventuale riduzione stipendiale non rispettato dall'IRCAC perchè tale non può ritenersi la proposta, espressamente non negoziabile, di “ipotesi di accordo” preconfezionata dall'IRCAC.
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- Violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove il giudice di prima istanza non si è pronunciato su tutti i profili di costituzionalità da essa sollevati, ovvero, sulla eccepita incostituzionalità dell'art. 13 comma 3, L. Reg, n. 13/2014, in relazione alla violazione dell'art. 14 comma 1 lett. q) dello Statuto della Regione Siciliana e dell'art. 3 della Cost., ed in ultimo violazione degli art. 36 comma 1° e 38 comma 2° della Cost. Ha resistito al gravame l'IRCAC.
3)Esame dei motivi.
Sulla inapplicabilità dell'art. 13 comma 3 L. Reg. n. 13/2014 all'IRCAC. Il motivo è infondato. L'art.13, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge, con mo- dificazioni, dall'art.1, comma 1, L.23 giugno 2014, n.89 così dispone: “a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al pri- mo presidente della Corte di Cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23- ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni e integra- zioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti arti- coli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vi- genti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sosti- tuiti dal predetto importo…”;
al comma 3 prevede “…Le regioni
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