Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2024, n. 2023
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11221/2019, pubblicata in data 17.12.2019, iscritto al n. 3187/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: azione ex art. 67 l.f. tra
CO.RI.LINE S.r.l. (c.f. 05735130634), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Volla (NA), Via L. Pirandello n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, dall'avv. Gianpaolo Giudice (c.f. GDC GPL
76L04 H703G), con studio in Napoli, Via dei Greci n. 36,
- appellante -
e
Fallimento GE.PI.CO. S.r.l. (p.iva 06975380632) e dei suoi ex soci illimitatamente responsabili, sig.ri IS AC, IS IR e LA OM, in persona del loro curatore, avv. Raffaella
Argenzio, rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e dichiarata autorizzazione del G.D. dott. Savarese del 26.01.2021, dall'avv. Gianluca Viva (c.f. VVI
GLC 77H24 L845F), con studio in Napoli, Largo Sermoneta n. 24,
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con la sentenza appellata il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f. dal Fallimento della GE.PI.CO. S.R.L., dichiarava la inefficacia del pagamento di 2.470,00 € effettuato alla Co.Ri.Line S.R.L. tramite una carta prepagata intestata alla sua ex socia accomandataria, signora AC IS, anch'essa dichiarata fallita nell'ambito della stessa procedura concorsuale.
Affermava il Tribunale che il pagamento effettuato tramite carta prepagata intestata alla ex socia accomandataria doveva ritenersi anomalo;
che la contestazione dell'avvenuto pagamento era superata dalla annotazione del pagamento nel libro giornale della fallita e nella lista dei movimenti in uscita della carta prepagata depositata all'udienza dell'8.10.2019;
che la convenuta non aveva prodotto le proprie scritture contabili, a confutazione della pretesa attorea;
che la conoscibilità dello stato di decozione era desumibile dalla iscrizione ipotecaria di consistente importo a carico della debitrice e dall'accettazione di un pagamento effettuato non secondo buona regola e termini d'uso ma tramite carta prepagata di un soggetto terzo.
Avverso detta sentenza proponeva appello la CO.RI.LINE S.R.L. con atto notificato il
21.9.2020, deducendo la erroneità della sentenza laddove aveva, nonostante le proprie contestazioni, ritenuto provato il pagamento dell'importo in oggetto, con il riferimento alla annotazione
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