Corte d'Appello Genova, sentenza 13/03/2024, n. 410

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 13/03/2024, n. 410
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 410
Data del deposito : 13 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri - Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli - Consigliere rel.
Dott. Francesca Traverso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 973/2022 R.G. promossa da
COMUNE DI CAMOGLI (COD. FISC: 00843330101 ) elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. Mauceri in VIA PALESTRO, 2/3 16122
GENOVA - rappresentato e difeso dagli Avv.ti MAUCERI CORRADO e ICARDI
EMANUELA;
appellante
nei confronti di

AR RL (COD. FISC. 02432490106) elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA PORTA D'ARCHI, 3 16121 GENOVA rappresentata e difesa dall'Avv. INGLESE GIUSEPPE appellata e appellante incidentale
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante COMUNE DI CAMOGLI: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
I. respingere l'appello incidentale proposto dalla Società AC s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;

II. accogliere le conclusioni formulate dal Comune di Camogli, in persona del Sindaco in carica, in primo grado e, per l'effetto, in totale riforma della gravata sentenza del Tribunale di Genova, Sez. VI, 16 maggio 2022, n. 1219, resa nella causa R.G. n. 14615/2019 e previe le declaratorie tutte del caso, anche in punto giurisdizione:
1) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;

2) in ogni caso, rigettare le domande formulate dalla AC S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione in data 29.11.2019, siccome inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate;

3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppo grado di giudizio”
Per l'appellata e appellante incidentale AR RL : “Voglia la Corte ecc.ma, contrariis reiectis e premesse le pronunce e declaratorie tutte del caso, anche in punto inammissibilità dell'avversa impugnazione ex art. 342 c.p.c.;
riproposte espressamente, a norma dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni non accolte in primo grado previa, occorrendo ammissione degli 11 capitoli di prova per testi dedotti nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. di primo grado e in controprova sui capitoli avver-sari qualora ammessi, nonché delle domande e argomentazioni esposte nelle note di trattazione scritta per l'udienza di primo grado 13/12/2021 in merito alla depositata CTU, dichiarare infondato e comunque rigettare l'appello principale, con ogni conseguente pronuncia e con conferma della sentenza impugnata;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla AC, accertare e dichiarare altresì l'intervenuto recesso del Comune di Camogli dal contratto di appalto stipulato in data 9 febbraio 2018 con la AC S.r.l. nella qualità di mandataria capogruppo dell'ATI costituita con TICCI S.r.l., per fatto e colpa dello stesso Comune e, per l'effetto e in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della AC S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo dell'ATI costituita con TICCI S.r.l., al ricono-scimento (anche)
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delle somme di cui alle riserve nn. 4 e 6 non accolte dal Tribunale di Genova nonché della quota residua della riserva 5 non riconosciuta per euro 10.210,15;
con conseguentemente condanna del Comune di Camogli, in persona del legale rappre-sentante pro tempore, al pagamento in favore della conchiudente delle somme accertate oltre rivalutazione, interessi compensativi e interessi di mora al saldo, con ogni conse-guente pronuncia.
Con vittoria delle spese e compensi di lite, spese generali, iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio e con integrale rimborso delle spese di CTU.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: «Con atto di citazione ritualmente notificato in data
09.12.2019, la Società AC S.r.l., in qualità di mandataria capogruppo dell'ATI costituita con Ticci S.n.c., conveniva in giudizio il Comune di Camogli e chiedeva al
Tribunale adito di accertare e dichiarare l'intervenuto recesso dal contratto di appalto stipulato in data 09.02.2018 (sub doc 5) con il Comune di Camogli e, per l'effetto, di condannare quest'ultimo al pagamento degli importi iscritti a riserva ammontanti alla somma complessiva di € 88.772,88, oltre IVA, interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda di pagamento del preteso credito allegava che:
- il Comune di Camogli, con determinazione n. 581 del 30.10.2017, affidava all'ATI
l'appalto concernente alcuni lavori per la realizzazione di spazi aperti ad uso magazzini e servizi tecnici;

- a seguito di sopralluogo del 30.10.2017, risultava l'impossibilità di iniziare i lavori;

- in data 13.11.2017 veniva firmato dalle parti verbale di consegna di lavori in via
d'urgenza (cantierizzazione dell'area);

- in data 17.11.2017 veniva disposta la sospensione dei lavori da parte del Comune di
Camogli in quanto, in precedenza, era emersa la necessità di modifica del progetto inizialmente predisposto dallo stesso;

- in data 09.02.2018 veniva stipulato contratto di appalto per l'importo di € 116.167,63, oltre IVA al 10%, fra il Comune di Camogli e l'ATI (sub doc 5);

- in data 24.01.2019, il Comune procedeva all'annullamento in autotutela (ex art 21 nonies legge n. 241/1990) della delibera n. 581/2017 (sub doc 7) e del conseguente appalto;

- già con missiva del 23.11.2018 (sub doc 8), ed altre successive (sub docc 9 – 10 – 11), la società AC s.r.l. chiedeva al Comune di Camogli il pagamento delle somme di cui alle riserve dalla n. 1 alla n. 6, per il complessivo importo di € 88.772,88.
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Ciò premesso in fatto deduceva le riserve avrebbero riguardato i danni patrimoniali subiti dall'appaltatrice in conseguenza dell'illegittima sospensione dei lavori e dell'omessa esecuzione dell'appalto aggiudicato nonché il corrispettivo comunque dovuto dalla stazione appaltante le lavorazioni eseguite a causa della consegna d'urgenza delle opere.
Deduceva che, alla riserva 1, sarebbe stato iscritto quanto dovuto dalla stazione appaltante per spese generali ex art. 32 secondo comma lett. b) del d.p.r. 207/2010 maturate durante il periodo di illegittima sospensione delle lavorazioni.
Alla riserva 2 sarebbe stato iscritto il danno subito per il mancato ammortamento dei beni strumentali utilizzati in cantiere.
Alla riserva 3 sono stati inseriti i costi sostenuti per il pagamento del personale durante il periodo di sospensione.
Alla riserva 4 i costi vivi per la partecipazione alla gara di appalto.
Alla riserva 5 le lavorazioni pur eseguite ma mai contabilizzate dalla stazione appaltante e, infine, alla riserva 6 il danno per l'omessa percezione dell'utile che l'aggiudicataria avrebbe conseguito se l'appalto fosse stato portato a termine.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5 marzo 2020, si costituiva il Comune di
Camogli, il quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
A sostegno deduceva che:
- la società AC s.r.l. sarebbe stata priva di legittimazione attiva in quanto agli atti non risultava alcun mandato con rappresentanza dell'ATI alla mandataria;

- la consegna solo parziale dei lavori, avvenuta in data 13.11.2017, sarebbe equivalente alla ritardata consegna, con conseguente applicazione della disciplina prevista, ed in particolare dell'articolo 5, comma 4, DM 49/2018, il quale prevede la proposizione dell'istanza di recesso quale presupposto imprescindibile per le pretese risarcitorie dell'appaltatore e, pertanto, non avendo l'aggiudicataria esercitato il predetto recesso le riserve iscritte a titolo di risarcimento dei danni sarebbero state destituite di fondamento;

- lo scioglimento del vincolo contrattuale non sarebbe stato addebitabile al Comune di
Camogli, bensì alla sopravvenuta necessità di apportare modifiche essenziali al progetto originario;
in particolare la sopravvenienza che avrebbe determinato la legittima sospensione delle lavorazioni sarebbe consistita – secondo la tesi del Comune convenuto
- dalla necessità di approvare (ed eseguire), preliminarmente all'esecuzione dei lavori in parola, il “progetto in modifica al convogliamento delle acque provenienti dalla tombinatura stradale a monte, così come prescritto dall'atto 1866/2017 della Città Metropolitana, che interferisce con la realizzazione dei fabbricati oggetto dell'appalto”;

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- pertanto la sospensione dei lavori sarebbe stata legittima in quanto dipesa da circostanze non prevedibili e, comunque, non addebitabili alla stazione appaltante;

- inoltre, superando la legittima sospensione dei lavori i sei mesi di durata, sarebbe gravato sull'appaltatore l'obbligo di comunicare la richiesta di recesso alla stazione appaltante per poter richiedere il risarcimento dei danni, secondo quanto stabilito dall'articolo 107 d.lgs 50/2016, nonché dall'art 23 del contratto di appalto;

- le riserve dalla n. 1 alla n. 6 sarebbero state infondate nell'an e nel quantum, e comunque non provate.
La causa veniva istruita per mezzo di CTU e le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 16 febbraio 2022».
Con sentenza definitiva n. 1219/2022 del 16/5/2022, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva:
«1. dichiara tenuto e condanna il Comune di Camogli, in persona del sindaco pro tempore,
a pagare a favore della AR S.R.L. in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo dell'ATI costituita con TICCI s.n.c., la somma di € 54.073,32 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi compensativi al tasso di legge dal giorno dell'iscrizione delle riserve fino all'attuale liquidazione giudiziale e sulla comma così liquidata gli interessi di mora al tasso di legge dall'attuale liquidazione al saldo;

2. compensa le spese di lite per un terzo e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il
Comune di Camogli a rifondere alla AR S.R.L. la residua frazione dei due terzi delle spese di lite che si liquidano in € 524,00 (pari a due terzi di € 786,00) per rimborso del contributo unificato ed in € 8.953,00
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