Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/02/2024, n. 111
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio da remoto e così composta:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel.
Dott. ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1327/2023 RGAC vertente
TRA
IB BA- Istituto BArio del Lavoro SP, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. BI Civale
Reclamante
E
RO RN, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Maria Esposito
Reclamata
E
Organismo di Composizione della Crisi – Commercialisti Crotone
Conclusioni:
Per la reclamante:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare che non sussistono, in capo alla Cliente, RO i presupposti ex artt. 2 e
67 e ss. Del D.lgs n. 14/2019, e per l'effetto (i) dichiarare inammissibile la proposta di piano di ristrutturazione della Sig.ra RO e (ii) revocare la Sentenza di omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti emesso dal Tribunale di Crotone (N. 10-1/2022 R.G.), nella persona del
Giudice Delegato Dott. Davide Rizzuti emesso in data 26 luglio 2023 all'esito del procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex D.lgs n. 14/2019 promosso dalla Sig.ra
RO e notificato alla BA in data 1 agosto 2023 a cura dell'OCC;
1 - accogliere il presente reclamo e per l'effetto disporre la revoca della Sentenza di omologa del
Piano di ristrutturazione dei debiti emesso dal Tribunale di Crotone (N. 10-1/2022 R.G.), nella persona del Giudice Delegato Dott. Davide Rizzuti emesso in data 26 luglio 2023 all'esito del procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex D.lgs n. 14/2019 promosso dalla Sig.ra RO e notificato alla BA in data 1 agosto 2023 a cura dell'OCC;
- IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenesse sussistenti in capo alla
Sig.ra RO in capo alla Sig.ra RO i presupposti ex artt. 2 e 67 e ss. Del D.lgs n.
14/2019, accertando e dichiarando accoglibile la proposta formulata dalla stessa, accertare e dichiarare che la percentuale di credito falcidiata di IB sia troppo alta, in vista anche delle circostanze fattuali sopra esposte, e, per l'effetto, di rimodulare il piano di ristrutturazione ed incaricare l'OCC di effettuare nuovamente i conteggi tenuto conto del credito privilegiato di IB e prevedendo (i) il pagamento in favore di IB di una somma almeno pari al capitale mutuato, (ii) una falcidia del credito vantato dai creditori e in particolare da IB in una misura inferiore al
86%, (iii) una durata superiore a quella prevista dalla Proposta depositato ed una diversa modalità di adempimento che possa consentire di estendere la durata della Proposta;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il credito di IB non venisse qualificato come privilegiato, in ogni caso, incaricare l'OCC di modificare il piano prevedendo (i) il pagamento in favore di IB di una somma pari al capitale mutuato, ovvero di (ii) effettuare nuovi conteggi del credito residuo maturato da IB.
Per la reclamata:
In Via preliminare:
1) Accertare e dichiarare l'irricevibilità del reclamo in violazione dell'art. 51, comma 3, CCII, ovvero, in subordine, l'inammissibilità delle contestazioni della creditrice IB – BA per violazione dell'art. 69, comma 2, CCII e 124 bis T.U.B;
Nel merito:
2) confermare la sentenza di omologa n. 21 della proposta di ristrutturazione presentata dalla sig.ra RO, emessa dal Tribunale di Crotone, nella procedura n. 10-1/2022 RG, emessa in data 26 luglio 2023 e comunicata alle parti in data 28 luglio 2023;
3) con vittoria di spese, diritto ed onorari di causa di entrambe le fasi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito il quale si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.
FATTO E DIRITTO
2 1. Con sentenza n.21/2023 del 26.7.2023 il Tribunale di Crotone – Ufficio Procedure Concorsuali ha omologato la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata ex art 67 e ss
CCII da RN RO con il ricorso del 15.11.2022 e integrata con la proposta migliorativa del
21.6.2023.
A sostegno della sentenza di omologa il Tribunale, superando le contestazioni mosse dal creditore
IB BA SP, ha fatto presente che il codice della crisi, a modifica della disciplina previgente, nega l'accesso alla procedura solo nell'ipotesi in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e che, nel caso specifico, detta condizione ostativa non ricorre. Al riguardo ha dato atto che tale situazione è stata causata in larga parte da una burrascosa e complessa serie di vicende familiari e da errate scelte imprenditoriali dei prossimi congiunti della ricorrente alle quali la RO ha inteso far fronte ricorrendo a plurimi impegni finanziari garantiti dallo stipendio che percepisce in qualità di insegnante a tempo indeterminato di scuola pubblica. Non ha poi mancato di osservare che a una certa dose di imprudenza della
RO corrisponde la parallela avventatezza della banca nella valutazione del merito creditizio e nell'erogazione dei finanziamenti. Ha escluso, inoltre, la malafede della RO ravvisabile, secondo la difesa di IB BA SP, nelle inesatte dichiarazioni dalla stessa rese in occasione delle richieste di finanziamento del 2018 e del 2021, assumendo che la RO potrebbe essere stata indotta a negare, contrariamente al vero, di avere altri finanziamenti in essere in ragione della non chiara formulazione del quesito contenuto nel modulo predisposto dalla banca nel quale si precisava, appunto, che ai fini della risposta non vanno considerati eventuali prestiti, mutui o altri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio da remoto e così composta:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel.
Dott. ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1327/2023 RGAC vertente
TRA
IB BA- Istituto BArio del Lavoro SP, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. BI Civale
Reclamante
E
RO RN, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Maria Esposito
Reclamata
E
Organismo di Composizione della Crisi – Commercialisti Crotone
Conclusioni:
Per la reclamante:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare che non sussistono, in capo alla Cliente, RO i presupposti ex artt. 2 e
67 e ss. Del D.lgs n. 14/2019, e per l'effetto (i) dichiarare inammissibile la proposta di piano di ristrutturazione della Sig.ra RO e (ii) revocare la Sentenza di omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti emesso dal Tribunale di Crotone (N. 10-1/2022 R.G.), nella persona del
Giudice Delegato Dott. Davide Rizzuti emesso in data 26 luglio 2023 all'esito del procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex D.lgs n. 14/2019 promosso dalla Sig.ra
RO e notificato alla BA in data 1 agosto 2023 a cura dell'OCC;
1 - accogliere il presente reclamo e per l'effetto disporre la revoca della Sentenza di omologa del
Piano di ristrutturazione dei debiti emesso dal Tribunale di Crotone (N. 10-1/2022 R.G.), nella persona del Giudice Delegato Dott. Davide Rizzuti emesso in data 26 luglio 2023 all'esito del procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex D.lgs n. 14/2019 promosso dalla Sig.ra RO e notificato alla BA in data 1 agosto 2023 a cura dell'OCC;
- IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenesse sussistenti in capo alla
Sig.ra RO in capo alla Sig.ra RO i presupposti ex artt. 2 e 67 e ss. Del D.lgs n.
14/2019, accertando e dichiarando accoglibile la proposta formulata dalla stessa, accertare e dichiarare che la percentuale di credito falcidiata di IB sia troppo alta, in vista anche delle circostanze fattuali sopra esposte, e, per l'effetto, di rimodulare il piano di ristrutturazione ed incaricare l'OCC di effettuare nuovamente i conteggi tenuto conto del credito privilegiato di IB e prevedendo (i) il pagamento in favore di IB di una somma almeno pari al capitale mutuato, (ii) una falcidia del credito vantato dai creditori e in particolare da IB in una misura inferiore al
86%, (iii) una durata superiore a quella prevista dalla Proposta depositato ed una diversa modalità di adempimento che possa consentire di estendere la durata della Proposta;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il credito di IB non venisse qualificato come privilegiato, in ogni caso, incaricare l'OCC di modificare il piano prevedendo (i) il pagamento in favore di IB di una somma pari al capitale mutuato, ovvero di (ii) effettuare nuovi conteggi del credito residuo maturato da IB.
Per la reclamata:
In Via preliminare:
1) Accertare e dichiarare l'irricevibilità del reclamo in violazione dell'art. 51, comma 3, CCII, ovvero, in subordine, l'inammissibilità delle contestazioni della creditrice IB – BA per violazione dell'art. 69, comma 2, CCII e 124 bis T.U.B;
Nel merito:
2) confermare la sentenza di omologa n. 21 della proposta di ristrutturazione presentata dalla sig.ra RO, emessa dal Tribunale di Crotone, nella procedura n. 10-1/2022 RG, emessa in data 26 luglio 2023 e comunicata alle parti in data 28 luglio 2023;
3) con vittoria di spese, diritto ed onorari di causa di entrambe le fasi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito il quale si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.
FATTO E DIRITTO
2 1. Con sentenza n.21/2023 del 26.7.2023 il Tribunale di Crotone – Ufficio Procedure Concorsuali ha omologato la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata ex art 67 e ss
CCII da RN RO con il ricorso del 15.11.2022 e integrata con la proposta migliorativa del
21.6.2023.
A sostegno della sentenza di omologa il Tribunale, superando le contestazioni mosse dal creditore
IB BA SP, ha fatto presente che il codice della crisi, a modifica della disciplina previgente, nega l'accesso alla procedura solo nell'ipotesi in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e che, nel caso specifico, detta condizione ostativa non ricorre. Al riguardo ha dato atto che tale situazione è stata causata in larga parte da una burrascosa e complessa serie di vicende familiari e da errate scelte imprenditoriali dei prossimi congiunti della ricorrente alle quali la RO ha inteso far fronte ricorrendo a plurimi impegni finanziari garantiti dallo stipendio che percepisce in qualità di insegnante a tempo indeterminato di scuola pubblica. Non ha poi mancato di osservare che a una certa dose di imprudenza della
RO corrisponde la parallela avventatezza della banca nella valutazione del merito creditizio e nell'erogazione dei finanziamenti. Ha escluso, inoltre, la malafede della RO ravvisabile, secondo la difesa di IB BA SP, nelle inesatte dichiarazioni dalla stessa rese in occasione delle richieste di finanziamento del 2018 e del 2021, assumendo che la RO potrebbe essere stata indotta a negare, contrariamente al vero, di avere altri finanziamenti in essere in ragione della non chiara formulazione del quesito contenuto nel modulo predisposto dalla banca nel quale si precisava, appunto, che ai fini della risposta non vanno considerati eventuali prestiti, mutui o altri
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