Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2024, n. 3607
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Testo completo
PROC. N. 2359/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2359 dell'anno 2019, vertente tra
NU MO (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Romano.
-APPELLANTE-
e
CC LA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Gualtieri.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3812/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
9.4.2019, in tema di responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 2.5.2024 dalla difesa di parte appellante e in data 10.5.2024 dalla difesa di parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN SI ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, FA RO, proponendo appello avverso la sentenza n. 3812/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 9.4.2019.
****
1. Il giudizio di primo grado.
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In primo grado FA RO aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, AN SI, deducendo:
Di aver occasionalmente scoperto, navigando in rete, che alcune opere pittoriche realizzate dal convenuto (suo zio) - in particolare “In the garden of grapes” e “Non voglio la frutta”- rappresentassero fedelmente e chiaramente la sua immagine da bambina;
che tali opere fossero state diffuse sul web dal 2006 e commercializzate dal 2009;
di non avere mai prestato il consenso ad utilizzare la propria immagine, né tantomeno a commercializzare il proprio ritratto;
che neanche sua madre, quando ella attrice era minorenne, aveva acconsentito all'utilizzazione della sua immagine;
che il quadro “Non voglio la frutta” era stato utilizzato dal sito www.wellnessperformance.blogsfere.it in un articolo che aveva lo scopo di invitare i lettori a non consumare frutta dopo i pasti, associando il suo
(dell'attrice, si intende) ritratto allo slogan “la bufala della frutta ad ogni costo”;
che, svolgendo la professione di psicologa, non voleva che la propria immagine fosse utilizzata senza il proprio consenso, potendo inficiare la sua professionalità anche alla luce del codice deontologico degli psicologi;
di avere invitato più volte il AN a ritirare dal commercio le summenzionate opere e a risarcire il danno procurato, senza ottenere esito alcuno.
E, alla luce di quanto dedotto, ritenendo che il comportamento del convenuto fosse illecito, avendo violato l'art.
10 c.c., nonché l'art. 96 l. 633/ 41, l'art. 2 Cost. e l'art. 16 Convenzione ONU sui diritti del bambino, e che le avesse procurato danni patrimoniali (consistenti negli importi che avrebbe potuto chiedere, trattandosi di persona
“non nota”, per concedere il proprio consenso all'utilizzazione dell'immagine, e quantificati in euro 286.371,40) e non patrimoniali (attesa l'illecita aggressione alla sua sfera privata), da quantificare in via equitativa, aveva chiesto la condanna di AN IM al relativo risarcimento, nonché al pagamento delle spese di lite in favore del proprio difensore antistatario.
Costituitosi in giudizio, AN SI aveva contestato la fondatezza delle avverse domande, esponendo:
Che l'attrice era stata debitamente informata, mostrandosi entusiasta, così come anche sua madre, della sua
(del convenuto, si intende) intenzione di pubblicare sul web i ritratti che la riguardavano, e che era stata, altresì, informata delle finalità esclusivamente didattiche e culturali della menzionata pubblicazione, finalità connesse alla sua (del convenuto, si intende) attività artistico - pittorica;
che la violazione della legge 633/41 non potesse configurarsi, escludendo, l'art. 97 di tale legge, la necessità del consenso della persona ritratta ogniqualvolta la riproduzione dell'immagine sia giustificata da esigenze didattiche e culturali, per l'appunto;
che l'eventuale consenso alla divulgazione non dovesse necessariamente essere espresso, ben potendosi prestare tacitamente;
che neppure la pretesa violazione della norma di cui all'art. 28 del Codice Deontologico per la professione di psicologo, esercitata dalla FA, sussistesse, atteso che non era presente il requisito della riconoscibilità del soggetto raffigurato, considerando che al tempo degli scatti dai quali erano state tratte le dette raffigurazioni la
FA era una bambina;
che non potesse ritenersi configurabile la violazione della Convenzione ONU sui diritti
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del bambino e dell'art. 10 c.c., posto che nel 2009 la FA era ormai adulta, senza che vi fosse stata la lesione del decoro o dell'onore della persona raffigurata.
Il convenuto, inoltre, aveva contestato la sussistenza e la quantificazione dei danni lamentati dall'attrice e aveva spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni alla salute determinati, a suo dire, dall'atteggiamento ingiustificato ed inatteso della IP RO, danno quantificato in euro 5.000,00, con vittoria di spese per il giudizio.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ritenendo, a seguito dell'istruttoria espletata, che “nonostante non sia chiaramente emerso che la FA non abbia prestato alcun consenso alla pubblicazione delle sue immagini, certa è la mancanza del consenso circa la commercializzazione delle opere”, che “alla pubblicazione delle stesse sui siti online è conseguita anche la vendita, come provato dalla ricevuta di pagamento del teste SC RA” e che “le lettere inviate al sig. AN dimostrano una chiara manifestazione di volontà dell'attrice a non vedere la propria immagine diffusa o resa pubblica, almeno a partire dalla Pasqua del 2012, ponendo il comportamento del convenuto, di totale disinteresse, in evidente contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 2 Cost., 10 c.c., 96 della l. 633/1941”, ha così provveduto: “1) Accoglie la domanda proposta da FA RO e per l'effetto condanna AN SI al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.031,00;
2) Condanna il convenuto al ritiro dal commercio delle opere “In the garden” e “Non voglio la frutta”;
3) Condanna il convenuto alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che si liquidano in euro 600,00 per spese ed euro 2.737,50 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, da attribuirsi al procuratore antistatario”.
In ordine alla quantificazione del danno, il giudice di prime cure ha rilevato, in particolare, che, nonostante la evidente commercializzazione delle due opere, non vi fosse prova di quanti acquisti vi fossero stati, se non per
l'acquisto (per euro 31,00) da parte dello SC, e che non fosse stata fornita la prova del tempo di pubblicazione dei ritratti, così valutando il danno, in via equitativa, in euro 5.000,00.
****
2. Il giudizio di secondo grado.
AN SI ha censurato la sentenza n. 3812/2019 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi.
1.- VIOLAZIONE ART. 132 CPC-COMMA I N. 4 IN RIFERIFENTO ALL'ART. 118 DISP. ATT. CPC - ASSENZA E/O CARENZA DI
MOTIVAZIONE - ERRONEA MOTIVAZIONE VIOLAZIONE ART. 111 COSTITUZIONE- VIOLAZIONE ART. 1226 C.C.
Con il primo motivo AN SI ha lamentato il difetto di motivazione in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale, pari ad euro 5.000,00, effettuata in via equitativa, sostenendo che il primo giudice non avesse indicato i criteri adottati per giungere a tale liquidazione, tenendo peraltro conto che il danno da lesione di diritti della personalità, ancorché liquidabile in via equitativa, non possa essere considerato in re ipsa, e che, nel
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caso di specie, non fosse stato provato l'effettivo pregiudizio subìto dalla FA all'esito delle pubblicazioni in questione, posto che, come riconosciuto anche in sentenza, non era stato neanche dimostrato se il consenso alla pubblicazione fosse stato dato o meno.
2. - FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2729 C. C.- MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA
Con il secondo motivo AN SI ha, poi, sostenuto che non fosse vero quanto sostenuto dal primo giudice circa la concordanza delle dichiarazioni dei testi di parte attrice ( “le dichiarazioni rese dai testi attrici risultano concordanti e specifiche sulla circostanza che la FA scoprì, durante le vacanze di pasqua 2012, le pubblicazioni delle foto in internet…”, posto che i testi attorei avevano riferito date diverse.
Ciò avrebbe determinato, secondo l'appellante, anche considerando la contraddittorietà rispetto a quanto ritenuto in sentenza (“nonostante non sia chiaramente emerso che la FA non abbia prestato alcun consenso”), una falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.
3. - DANNO PATRIMONIALE EMERGENTE= €. 31,00 – ERRONEA VALUTAZIONE PROVA .
Con il terzo motivo di appello AN SI ha lamentato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha statuito che “la FA avrebbe diritto all'ulteriore cifra di € 31,00, quale importo derivante dall'acquisto in rete di un suo ritratto”.
Ebbene, a detta dell'appellante, se solo “il Tribunale si fosse adoperato con la normale diligenza a valutare e/o leggere il Regolamento del sito Fine Art America, avrebbe scoperto che al AN, nel caso di vendita di un prodotto artistico, sarebbe toccato soltanto il 5% del prodotto di vendita: nel ns. caso il 5% di 31,00 euro corrisponde alla cifra di € 1,55, che il deducente […] non ha mai incassato”.
4.- VIOLAZIONE ART. 116 CPC-VALUTAZIONE DELLE PROVE- ASSENZA MOTIVAZIONE- INCONGRUENZA – ILLOGICITA'-
DISPARITA' DI TRATTAMENTO E/O CARENZA DI IMPARZIALITA'- OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE
DOCUMENTALI- ASSENZA MOTIVAZIONE PER IL RIGETTO DELLE ECCEZIONI.
Secondo l'appellante, inoltre, il giudice di prime cure si sarebbe limitato a rigettare le eccezioni da lui (dal convenuto/appellante, si intende) sollevate e le ulteriori prove documentali prodotte senza argomentarne convenientemente la ragione,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2359 dell'anno 2019, vertente tra
NU MO (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Romano.
-APPELLANTE-
e
CC LA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Gualtieri.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3812/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
9.4.2019, in tema di responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 2.5.2024 dalla difesa di parte appellante e in data 10.5.2024 dalla difesa di parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN SI ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, FA RO, proponendo appello avverso la sentenza n. 3812/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 9.4.2019.
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1. Il giudizio di primo grado.
pagina 1 di 12
In primo grado FA RO aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, AN SI, deducendo:
Di aver occasionalmente scoperto, navigando in rete, che alcune opere pittoriche realizzate dal convenuto (suo zio) - in particolare “In the garden of grapes” e “Non voglio la frutta”- rappresentassero fedelmente e chiaramente la sua immagine da bambina;
che tali opere fossero state diffuse sul web dal 2006 e commercializzate dal 2009;
di non avere mai prestato il consenso ad utilizzare la propria immagine, né tantomeno a commercializzare il proprio ritratto;
che neanche sua madre, quando ella attrice era minorenne, aveva acconsentito all'utilizzazione della sua immagine;
che il quadro “Non voglio la frutta” era stato utilizzato dal sito www.wellnessperformance.blogsfere.it in un articolo che aveva lo scopo di invitare i lettori a non consumare frutta dopo i pasti, associando il suo
(dell'attrice, si intende) ritratto allo slogan “la bufala della frutta ad ogni costo”;
che, svolgendo la professione di psicologa, non voleva che la propria immagine fosse utilizzata senza il proprio consenso, potendo inficiare la sua professionalità anche alla luce del codice deontologico degli psicologi;
di avere invitato più volte il AN a ritirare dal commercio le summenzionate opere e a risarcire il danno procurato, senza ottenere esito alcuno.
E, alla luce di quanto dedotto, ritenendo che il comportamento del convenuto fosse illecito, avendo violato l'art.
10 c.c., nonché l'art. 96 l. 633/ 41, l'art. 2 Cost. e l'art. 16 Convenzione ONU sui diritti del bambino, e che le avesse procurato danni patrimoniali (consistenti negli importi che avrebbe potuto chiedere, trattandosi di persona
“non nota”, per concedere il proprio consenso all'utilizzazione dell'immagine, e quantificati in euro 286.371,40) e non patrimoniali (attesa l'illecita aggressione alla sua sfera privata), da quantificare in via equitativa, aveva chiesto la condanna di AN IM al relativo risarcimento, nonché al pagamento delle spese di lite in favore del proprio difensore antistatario.
Costituitosi in giudizio, AN SI aveva contestato la fondatezza delle avverse domande, esponendo:
Che l'attrice era stata debitamente informata, mostrandosi entusiasta, così come anche sua madre, della sua
(del convenuto, si intende) intenzione di pubblicare sul web i ritratti che la riguardavano, e che era stata, altresì, informata delle finalità esclusivamente didattiche e culturali della menzionata pubblicazione, finalità connesse alla sua (del convenuto, si intende) attività artistico - pittorica;
che la violazione della legge 633/41 non potesse configurarsi, escludendo, l'art. 97 di tale legge, la necessità del consenso della persona ritratta ogniqualvolta la riproduzione dell'immagine sia giustificata da esigenze didattiche e culturali, per l'appunto;
che l'eventuale consenso alla divulgazione non dovesse necessariamente essere espresso, ben potendosi prestare tacitamente;
che neppure la pretesa violazione della norma di cui all'art. 28 del Codice Deontologico per la professione di psicologo, esercitata dalla FA, sussistesse, atteso che non era presente il requisito della riconoscibilità del soggetto raffigurato, considerando che al tempo degli scatti dai quali erano state tratte le dette raffigurazioni la
FA era una bambina;
che non potesse ritenersi configurabile la violazione della Convenzione ONU sui diritti
pagina 2 di 12
del bambino e dell'art. 10 c.c., posto che nel 2009 la FA era ormai adulta, senza che vi fosse stata la lesione del decoro o dell'onore della persona raffigurata.
Il convenuto, inoltre, aveva contestato la sussistenza e la quantificazione dei danni lamentati dall'attrice e aveva spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni alla salute determinati, a suo dire, dall'atteggiamento ingiustificato ed inatteso della IP RO, danno quantificato in euro 5.000,00, con vittoria di spese per il giudizio.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ritenendo, a seguito dell'istruttoria espletata, che “nonostante non sia chiaramente emerso che la FA non abbia prestato alcun consenso alla pubblicazione delle sue immagini, certa è la mancanza del consenso circa la commercializzazione delle opere”, che “alla pubblicazione delle stesse sui siti online è conseguita anche la vendita, come provato dalla ricevuta di pagamento del teste SC RA” e che “le lettere inviate al sig. AN dimostrano una chiara manifestazione di volontà dell'attrice a non vedere la propria immagine diffusa o resa pubblica, almeno a partire dalla Pasqua del 2012, ponendo il comportamento del convenuto, di totale disinteresse, in evidente contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 2 Cost., 10 c.c., 96 della l. 633/1941”, ha così provveduto: “1) Accoglie la domanda proposta da FA RO e per l'effetto condanna AN SI al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.031,00;
2) Condanna il convenuto al ritiro dal commercio delle opere “In the garden” e “Non voglio la frutta”;
3) Condanna il convenuto alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che si liquidano in euro 600,00 per spese ed euro 2.737,50 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, da attribuirsi al procuratore antistatario”.
In ordine alla quantificazione del danno, il giudice di prime cure ha rilevato, in particolare, che, nonostante la evidente commercializzazione delle due opere, non vi fosse prova di quanti acquisti vi fossero stati, se non per
l'acquisto (per euro 31,00) da parte dello SC, e che non fosse stata fornita la prova del tempo di pubblicazione dei ritratti, così valutando il danno, in via equitativa, in euro 5.000,00.
****
2. Il giudizio di secondo grado.
AN SI ha censurato la sentenza n. 3812/2019 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi.
1.- VIOLAZIONE ART. 132 CPC-COMMA I N. 4 IN RIFERIFENTO ALL'ART. 118 DISP. ATT. CPC - ASSENZA E/O CARENZA DI
MOTIVAZIONE - ERRONEA MOTIVAZIONE VIOLAZIONE ART. 111 COSTITUZIONE- VIOLAZIONE ART. 1226 C.C.
Con il primo motivo AN SI ha lamentato il difetto di motivazione in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale, pari ad euro 5.000,00, effettuata in via equitativa, sostenendo che il primo giudice non avesse indicato i criteri adottati per giungere a tale liquidazione, tenendo peraltro conto che il danno da lesione di diritti della personalità, ancorché liquidabile in via equitativa, non possa essere considerato in re ipsa, e che, nel
pagina 3 di 12
caso di specie, non fosse stato provato l'effettivo pregiudizio subìto dalla FA all'esito delle pubblicazioni in questione, posto che, come riconosciuto anche in sentenza, non era stato neanche dimostrato se il consenso alla pubblicazione fosse stato dato o meno.
2. - FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2729 C. C.- MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA
Con il secondo motivo AN SI ha, poi, sostenuto che non fosse vero quanto sostenuto dal primo giudice circa la concordanza delle dichiarazioni dei testi di parte attrice ( “le dichiarazioni rese dai testi attrici risultano concordanti e specifiche sulla circostanza che la FA scoprì, durante le vacanze di pasqua 2012, le pubblicazioni delle foto in internet…”, posto che i testi attorei avevano riferito date diverse.
Ciò avrebbe determinato, secondo l'appellante, anche considerando la contraddittorietà rispetto a quanto ritenuto in sentenza (“nonostante non sia chiaramente emerso che la FA non abbia prestato alcun consenso”), una falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.
3. - DANNO PATRIMONIALE EMERGENTE= €. 31,00 – ERRONEA VALUTAZIONE PROVA .
Con il terzo motivo di appello AN SI ha lamentato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha statuito che “la FA avrebbe diritto all'ulteriore cifra di € 31,00, quale importo derivante dall'acquisto in rete di un suo ritratto”.
Ebbene, a detta dell'appellante, se solo “il Tribunale si fosse adoperato con la normale diligenza a valutare e/o leggere il Regolamento del sito Fine Art America, avrebbe scoperto che al AN, nel caso di vendita di un prodotto artistico, sarebbe toccato soltanto il 5% del prodotto di vendita: nel ns. caso il 5% di 31,00 euro corrisponde alla cifra di € 1,55, che il deducente […] non ha mai incassato”.
4.- VIOLAZIONE ART. 116 CPC-VALUTAZIONE DELLE PROVE- ASSENZA MOTIVAZIONE- INCONGRUENZA – ILLOGICITA'-
DISPARITA' DI TRATTAMENTO E/O CARENZA DI IMPARZIALITA'- OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE
DOCUMENTALI- ASSENZA MOTIVAZIONE PER IL RIGETTO DELLE ECCEZIONI.
Secondo l'appellante, inoltre, il giudice di prime cure si sarebbe limitato a rigettare le eccezioni da lui (dal convenuto/appellante, si intende) sollevate e le ulteriori prove documentali prodotte senza argomentarne convenientemente la ragione,
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