Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2024, n. 684

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2024, n. 684
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 684
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

BBLIC TALI
N. 290/2023 RG SENT.
N. 154/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di
consiglio e composta dai Signori Magistrati
Presidente Dott. Massimo Gullino
Dott. ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
rel.
all'udienza del 16 giugno 2023 ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1192 del 2.10.2019 vertente
tra
nato il [...] a [...] 1
"rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar presso C.F. 1
il quale è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Re Ruggero, n. 9 (PEC
Email 1 FAX n. 0965/332251)
- appellante -
e
(c.f. P.IVA 1 ) Controparte_1
-appellata contumace-
Conclusioni
Parte 1 (note datate 20.4.2023): Voglia l'On.le Corte d'Appello adita accogliere l'appello e, per l'effetto, il ricorso di primo grado e quindi riconoscere al
e differenze retributive connesse allo svolgimentosig. Parte 1
di mansioni superiori così come quantificate dal CTU, dott.ssa Persona 1
,


nella I ipotesi della Relazione peritale, vale a dire nella misura di euro 12.144,93, con gli accessori di legge (rivalutazione e interessi). VO ogni altro diritto. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado.
SCOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.

1. Con ricorso depositato in data 20.03.2015 Parte 1 'esponeva:
1) di lavorare alle dipendenze dell' CP_2 di Reggio Calabria sin dal 15.02.1999 con la qualifica “Agente tecnico disinfettore di ruolo" - ex liv. Cat. 3, ora liv. A;

2) che, su propria istanza, era stato trasferito, con ordine di servizio n. 44 del
30.07.2004, all' di Reggio Calabria e per l'effettoControparte_3
dal 30.07.2004 ad oggi svolgeva mansioni di autista di autoambulanza, riconducibili ad un inquadramento superiore a quello formalmente posseduto, in particolare a
quello di “Operatore tecnico specializzato” liv. B Super CCNL Comparto Sanità
2009.
Chiedeva ai sensi dell'art. 2013 c.c. il diritto al corretto inquadramento e alle
differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori (differenze salariali tra il livello A ed il livello Bs, quantificate in € 12.857,58 o nella diversa
somma accertata in corso di giudizio, con decorrenza dal 01.11.2009, oltre alla rivalutazione e interessi) oltre al rimborso delle spese con distrazione. Resisteva l' CP 2 eccependo, in via preliminare, la parziale prescrizione delle eventuali differenze retributive maturate nel quinquennio anteriore al primo atto
interruttivo e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Il primo giudice ha disatteso la domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento contrattuale per l'insuperabile ostacolo rappresentato dall'art. 52
D.Lgs. n. 165/2001
, prevedendo le regole generali poste dall'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche il diritto al trattamento della
qualifica superiore (per i periodi di effettiva prestazione) nei casi di legittima assegnazione alle mansioni superiori di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del
2001
, mentre fuori di queste ipotesi stabiliscono al comma quinto dello stesso articolo la nullità di tale assegnazione, con il riconoscimento al dipendente della sola
differenza di trattamento economico".
Quanto alle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori,
il Tribunale ha premesso che : alla stregua della richiamata giurisprudenza - sussiste in astratto il diritto del dipendente pubblico al compenso per lo svolgimento di fatto, in via continuativa e prevalente, di mansioni superiori, ma la relativa indagine passa necessariamente
attraverso tre fasi:
1) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente);
2)
l'individuazione delle declaratorie contrattuali (o di diversa fonte) corrispondenti alle
mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3) il raffronto tra i risultati
delle due indagini;

occorre pertanto che fin dall'atto introduttivo del giudizio venga adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di pretesa;

applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova grava sul lavoratore creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento, avendo 1
l'onere in particolare di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che si deduce di aver concretamente svolto. 66Ciò posto, ha ritenuto che nel caso in esame l'azione sarebbe stata “ carente già sotto
il profilo assertivo, giacché, pur avendo affermato di aver svolto mansioni di autista di autombulanza riconducibili ad un inquadramento superiore a quello formalmente posseduto, in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi