Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/11/2024, n. 21

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/11/2024, n. 21
Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
Numero : 21
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo



CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. V C Presidente
dott.ssa M A N Consigliere relatore
dr.ssa M P Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 222 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. G G in virtù di procura in calce all'atto di
appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. S P in virtù di procura allegata alla
comparsa di costituzione in appello
1
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
821/2024 pubblicata il 13/02/2024 e notificata il 14/02/2024 (Divorzio contenzioso
statuizioni economiche)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del 03/10/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nelle more della definizione del giudizio di separazione personale, in cui il
26/11/2020 era stata emessa soltanto la sentenza non definitiva n. 3794/2019,
in data 07/08/2020 notificava a un ricorso Controparte_1 Parte_1
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Salerno
il 03/10/1983, con il quale aveva chiesto al Tribunale di Salerno di riconoscere
l'autosufficienza economica della resistente e, quindi, la non debenza di alcun assegno
divorzile a suo carico, ovvero, in subordine, di quantificare l'assegno nella misura
massima di € 500,00 mensili.
Si costituiva , che non si opponeva al divorzio ma chiedeva, in Parte_1
via riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore di un assegno non inferiore ad €
10.000,00 mensili adducendo l'inadeguatezza dei mezzi di cui disponeva per poter
condurre una vita autonoma e dignitosa, la sua età avanzata (70 anni), il contributo
fornito alla realizzazione della vita familiare, durata 36 anni, ed il sacrificio delle
proprie concrete aspettative professionali non avendo lavorato per volere del marito e
avendo favorito l'incremento del patrimonio personale del coniuge, la notevolissima
sproporzione economico/reddituale tra le parti in quanto, a fronte della proprietà, in
capo ad essa resistente, di un'abitazione in località Pastena di Salerno, ove viveva,
ricevuta per eredità paterna, unitamente ad un piccolo locale deposito nel centro
2
storico di Salerno, fatiscente e improduttivo di reddito, e ad un locale sottotetto a
Baronissi, di cui era solo usufruttuaria, anch'esso improduttivo di reddito, il ricorrente
era comproprietario e usufruttuario di circa 50 immobili, di prestigio e di lusso, del
valore totale di € 14.652.800,00 e, per la quota di suo possesso, di € 7.686.869,46, sì
come risultante da una consulenza tecnica di parte prodotta agli atti;
che l' era CP_1
pure titolare di uno studio professionale legale a Sapri, oltre che amministratore unico,
socio di maggioranza e legale rappresentante di ben 7 società, di cui almeno 5
costituite dopo il matrimonio, con la partecipazione societaria dei due figli, che a loro
volta risultavano proprietarie di un cospicuo patrimonio immobiliare, con rendite
mensili, per frutti civili, di oltre € 15.000,00.
All'esito dell'udienza di comparizione personale, risultato vano il tentativo di
conciliazione, il Giudice delegato per la fase presidenziale adottava i provvedimenti
temporanei confermando le condizioni previste in sede di separazione personale, e
cioè disponendo un assegno di mantenimento in favore di di € Parte_1
2.500,00 mensili e nulla in ordine all'assegnazione della casa familiare essendo
entrambi i figli già maggiorenni ed economicamente indipendenti.
2. Con sentenza parziale n. 1715/2021 pubblicata il 25/05/2021 il Tribunale
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti e
disponeva per il prosieguo della trattazione.
Nelle more dell'istruttoria, nell'ambito della procedura di separazione personale dei
coniugi veniva emessa la sentenza n. 1091/2023 pubblicata il 13/.03/2023, divenuta
irrevocabile, che confermava in favore della l'assegno di mantenimento di € Parte_1
2.500,00 mensili.
3. Nel giudizio di divorzio, espletata l'istruttoria orale e disattese le istanze di
di acquisire tramite la Guardia di Finanza un aggiornamento Parte_1
delle condizioni economiche dell' e di fare ordine all' ed alla Banca CP_1 CP_1
3
Monte dei Paschi di Siena di fornire copia di un investimento finanziario da lui
effettuato, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza
del 16/11/2023 veniva rimessa al Collegio per la decisione.
4. Con sentenza n. 821 pubblicata il 13/02/2024 il Tribunale di Salerno determinava
in € 1.000,00 mensili oltre aggiornamento Istat annuale ed automatico l'importo
dell'assegno divorzile che l' avrebbe dovuto versare entro il 5 di ogni mese CP_1
alla sig.ra e compensava le spese processuali. Parte_1
5. Con ricorso depositato il 27/02/2024 ha impugnato la Parte_1
sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti
richieste:
A) preliminarmente, ammettere il seguente capitolo di prova testimoniale diretta n. 10,
articolato dall'appellante nella 2^ memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e non ammesso dal
G.I.: “10 - Vero è che la sig.ra , durante il matrimonio, si è occupata Parte_1
anche dell'arredamento e della sistemazione delle stanze della Villa Saracena in Maiori (SA),
di proprietà del marito, provvedendo alla pulizia delle stanze e della biancheria, allorquando
il personale di servizio non era disponibile”;

B) sempre preliminarmente, fare ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'appellato e alla
Società AXA MPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, alla
via Aldo Fabrizi n. 9 (P.IVA di fornire copia di tutti i prodotti assicurativi, P.IVA_1
finanziari (fondi di investimento, gestioni separate, polizze, etc) intestati o cointestati all'avv.
nato a [...] il [...] ed ivi residente;
Controparte_1

C) riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, quantificare in € 10.000,00 mensili
l'assegno divorzile da porre a carico dell'avv. ed in favore della sig.ra Controparte_1
, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento ISTAT;
Parte_1

D) riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare parte appellata al pagamento
delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione di quelle di secondo grado al
4 procuratore antistatario, riformando sul punto la sentenza di primo grado, laddove è stata
prevista la compensazione”.
Instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito , che ha Controparte_1
resistito ai motivi di gravame ed ha spiegato appello incidentale, così concludendo: “Voglia
la Corte, in via preliminare, rigettare la richiesta di ammissione del capitolo di prova
testimoniale articolato dall'appellante in quanto tale capitolo è stato già estromesso dal
giudice di prime cure poiché agli atti vi è sul punto prova documentale, prodotta
dall'appellato (vedi buste paga);
in via preliminare, ci si oppone all'ulteriore richiesta

istruttoria formulata dall'appellante, tra cui l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
all'appellato, perché già valutata e, comunque, non ammesse dal G.I.;
in via principale,

rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare nella somma di € 1.000,00 mensili l'assegno divorzile da porre a carico
dell'avv. ed in favore della sig.ra , da versare entro Controparte_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento ISTAT;
in via incidentale riformare la

sentenza di primo grado n. 821/2024 del Tribunale di Salerno nella parte in cui determina
in € 1.000,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno divorzile che il
Sig. dovrà versare entro il 5 di ogni mese alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
stabilendo che alcun mantenimento spetta all'appellante e per l'effetto
[...]
condannare la stessa alla ripetizione delle somme versate in virtù della sentenza di primo
grado;
in via subordinata e meramente gradata, accertare e determinare una somma di

gran lunga minore a quella determinata nella sentenza impugnata, ovvero nella misura
massima di €. 500,00, che l'avv. verserà alla signora CP_1 Parte_1
mensilmente quale assegno divorzile;
riformare la sentenza di primo grado in ordine alla

compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento
delle spese del primo grado di giudizio;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso

forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
5
All'udienza del 03/10/2024, all'esito della discussione delle parti, la Corte ha riservato la
causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE


6. ha impugnato la sentenza articolando cinque motivi di
Parte_1
gravame:
con il primo motivo - Error in procedendo - Difetto di istruttoria e di motivazione –
Motivazione apparente – Violazione dell'art. 130 n. 4 c.p.c. e dell'art. 5, 6° comma, L.
878/1970 – l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado ha quantificato in €
1.000,00 mensili l'assegno divorzile senza indicare gli elementi da cui ha tratto il
proprio convincimento per determinarlo proprio in tale misura, né ha esaminato tutta la
documentazione versata in atti dalle parti, rendendo, in tal modo, impossibile ogni
controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, e che nella sentenza
impugnata non v'è alcun riferimento alla quantificazione dell'assegno divorzile in base
alle diverse componenti - assistenziale, perequativa e compensativa - del medesimo
assegno, richiesto dalla giurisprudenza in materia;

con il secondo motivo -- Error in iudicando – Violazione dell'art. 5, 6° comma, L.
898/1970 in relazione alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile – Illogicità,
contraddittorietà ed ingiustizia manifesta – l'appellante lamenta che il Tribunale ha
ritenuto congruo quantificare in € 1000,00 mensili
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