Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 1310

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 1310
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 1310
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente

2. dott. Emilio Sirianni Consigliere

3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 3 del Ruolo Generale affari
contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
FF UA, con l'Avv. Angelo Milito ---- appellante
E
INPS, con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi, Caterina Battaglia e
Manuela Varani ---- appellato
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Castrovillari. Assegno sociale.
Conclusioni:
Per l'appellante: <<… In totale riforma della sentenza impugnata accogliere
l'appello proposto e quindi accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
all'assegno sociale per come previsto dalla l.335/95, con decorrenza dalla data
della domanda e per l'effetto condannare l'I.N.P.S. ... alla erogazionedell'assegno sociale in favore dell'istante, nonchéal pagamento dei ratei maturati e maturandi
sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione sui singoli ratei ex
l.412/91, dalle rispettive scadenze al saldo. Condannare, altresì, l'I.N.P.S. al
pagamento di competenze ed onorari di questo grado di appello e del primo, anche
queste con distrazione ex art. 93 c.p.c.>>;

Per l'appellato:
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di entrambi i
gradi di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Castrovillari, adito da UF PA, ha dichiarato
infondato il suo ricorso, ritenendo non dimostrate le condizioni di bisogno
previste quale presupposto per la prestazione assistenziale dell'assegno sociale,
prestazione avente natura sussidiaria, e vieppiù negate dalla circostanza che il
richiedente la provvidenza avrebbe rinunciato a chiedere il mantenimento alla
moglie, in sede di separazione coniugale.
2. Il contribuente ha appellato la sentenza evidenziando di essere in
possesso di tutti i requisiti (età, residenza, reddito) previsti dalla legge per
l'erogazione della provvidenza invocata e di averli debitamente documentati;

così da non comprendere il motivo del diniego oppostogli. Ha, inoltre,
richiamato la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che si
è pronunciata favorevolmente all'assistibile, laddove risulti che questi abbia
rinunciato al mantenimento in sede di separazione dal coniuge.
3. L'INPS si è costituito anche il questo grado, sollevando una
generica eccezione di inammissibilità e resistendo nel merito. 4. Il Collegio, sentiti i
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