Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 261
Sentenza
12 marzo 2025
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
SA Barillari Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 154/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'azione di risarcimento dei danni arrecati a un immobile locato in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. e vertente
TRA
Comune di IL (C.F.: 83000330783), rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Roberto Laghi
Parte attrice in riassunzione e
NG AS (C.F.: [...]), SA RI
AS (C.F.: [...]) e NG Di ET (C.F.:
[...]), rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocato
Lucio Paolo Nazario Rende
Parte convenuta in riassunzione
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Per la parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Catanzaro, prendere atto della dichiarazione di non accettazione del contraddittorio formulata dal deducente appellante ed emettere ogni declaratoria conseguente e, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta, produzione e conclusione, previa – se ritenuto necessario stante la natura del giudizio di rinvio – reiterazione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, anche inaudita altera parte, previa ammissione ed espletamento delle richieste istruttorie formulate dal deducente appellante e rinnovazione e/o integrazione della c.t.u. tecnica, ove ritenute utili o necessarie per l'accoglimento delle domande ed eccezioni del deducente accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, dichiarando la nullità dell'atto di citazione ovvero subordinatamente l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea, ovvero più subordinatamente, rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto;
più subordinatamente, nella denegata ipotesi di riforma parziale della sentenza impugnata, ridurre l'entità del risarcimento liquidato agli odierni appellati in proporzione alla percentuale di pregiudizio effettivamente addebitabile al Comune di
IL nella misura di risulta ovvero di equità. Il tutto sempre ed in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre, rimb. forf., IVA e CAP come per legge, con regolazione per il doppio grado di giudizio e per il giudizio di cassazione n. 32407/2018, per come stabilito dall'ordinanza n. 36249/21 depositata il 23.11.2021 che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio”.
Per la parte convenuta in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, previa, nel solo caso di ammissione della prova avversaria, di ammissione anche della richieste
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istruttorie formulate, nel giudizio di primo grado, dagli odierni appellati in riassunzione, respingere siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondato, l'appello proposto dal Comune di IL, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., confermando la sentenza n. 762/15, pubblicata in data 01.12.2015 emessa dal Tribunale di
IL in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Di Maio Maria Francesca, per come confermata, con parziale diversa motivazione, dalla sentenza n. 1617/2018 emessa dalla Corte
d'Appello di Catanzaro, e pubblicata in data 19.9.2018 (Pres. Majore –
Rel. Romano); con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento dei giudizi di merito di primo e secondo grado che hanno preceduto il giudizio di legittimità in uno allo svolgimento di quest'ultimo risultano esaurientemente esposti nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 36249/2021 nei termini che seguono: “1. Il Comune di
IL (d'ora in poi, "il Comune") ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1617/18, del 19 settembre
2018, della Corte di Appello di Catanzaro, che - rigettando il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 762/15, del 10 dicembre 2015, del Tribunale di IL - ha confermato, sebbene con diversa motivazione, l'accoglimento della domanda di risarcimento danni, per inadempimento dell'obbligo ex art. 1590, comma 1, cod. civ., proposta nei confronti dell'odierno ricorrente da NG Di ET, SA RI
AS e NG AS.
2. In punto di fatto, il Comune riferisce di aver condotto in locazione - in forza di contratto stipulato con i predetti
Di ET e AS il 15 giugno 1986, protrattosi fino al rilascio della "res locata", avvenuto il 23 marzo 2005 - un immobile sito in
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IL, destinato dal conduttore a deposito in parte dei corpi di reato, in parte degli automezzi comunali. Orbene, avendo la locatrice constatato, al momento del rilascio, danni che assumeva essere enormi, interessando finanche le strutture portanti del fabbricato, la stessa adiva l'autorità giudiziaria, proponendo, innanzitutto, ricorso per accertamento tecnico preventivo. All'esito del procedimento ex art. 696 cod. proc. civ., veniva dalla stessa radicato un giudizio risarcitorio, volto a far valere l'inadempimento, da parte del già conduttore, dell'obbligo di restituire al locatore il bene locato nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuto.
Resisteva alla domanda il Comune, eccependo, per quanto qui ancora di interesse, che l'immobile locato versava "in condizioni pessime" già al momento della conclusione del contratto di locazione, trattandosi di un manufatto "realizzato moltissimi anni addietro - in modo dozzinale ed approssimativo e senza i titoli abilitativi prescritti dalla legge - che per moltissimi anni era stato sede di un'industria di ricostruzione di pneumatici, la cui attività aveva fortemente pregiudicato sia le strutture che lo condizioni dell'immobile". Assumeva, inoltre, l'allora convenuto di aver segnalato più volte ai proprietari, nel corso del rapporto contrattuale,
"lo stato di fatiscenza dell'immobile e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria", vedendosi infine costretto, stante la loro inerzia, a rilasciare l'immobile nel marzo 2005. Istruita la causa dal primo giudice mediante prova per interpello (compiendosi, tuttavia, quanto alla locatrice, l'interrogatorio formale del solo NG AS) e svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, essendosi invece ritenuta irrilevante la richiesta prova testimoniale, la domanda risarcitoria veniva accolta, sul presupposto che la presente fattispecie dovesse inquadrarsi nella previsione normativa di cui all'art. 2053 cod. civ. Esperito gravame dal Comune, il giudice di appello lo rigettava, confermando - oltre alla reiezione dell'istanza di ammissione della prova testimoniale già richiesta
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dal convenuto, ma previo svolgimento di una nuova CTU - la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni, quantunque con motivazione differente rispetto al primo giudice, ovvero ravvisando la violazione, da parte del conduttore, dell'obbligo ex art. 1590, comma 1, cod. civ. 3.
Avverso la pronuncia della Corte calabrese ricorre per cassazione il
Comune, sulla base - come detto - di quattro motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "difetto, insufficienza e illogicità di motivazione", oltre che violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell'art. 1227, comma 2, cod. civ. Si censura la sentenza impugnata nella parte