Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/02/2024, n. 93

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/02/2024, n. 93
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 93
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo

R.G. 349 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati:
dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Piero Leanza Giudice Relatore dott. Paolo Talamo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data
26/05/2020
da
INAIL (01165400589), difeso e rappresentato, per mandato in atti, dagli avv.ti SCHIAVULLI PASQUALE, DALLA RIVA ROLANDO, e
CAPPELLUTI FRANCESCO, con domicilio eletto presso l'Avvocatura
Regionale dell'INAIL.
Parte appellante
contro
AM NN ([...]), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli avv.ti CARETTA ADRIANO e
CARETTA FABIO, con domicilio eletto presso gli stessi.
Parte appellata
1

Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 65/2019 e la sentenza n. 109/2020 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza
In punto: Infortunio in itinere
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “NEL MERITO: In totale riforma delle sentenze n.
65/2019 del 20-2-2019 (non definitiva) e n. 109/2020 del 3-3-2020
(definitiva) del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro, 1) Respingersi, con qualsiasi statuizione, le domande del ricorrente. 3) con condanna alla restituzione di qualsiasi somma che l'INAIL abbia dovuto pagare in esecuzione delle sentenze di primo grado;
4) Spese, competenze professionali ed onorari di entrambi i gradi rifusi con riforma della pronuncia sulle spese del primo grado;
Ed a tal fine si chiede che sia nominato il Sig. Consigliere Relatore e che sia fissata l'udienza di discussione a sensi dell'art. 437 C.P.C. IN VIA ISTRUTTORIA: A) La causa si presenta istruita da un punto di vista documentale
”.
Per parte appellata: “

1. Rigettare l'appello proposto dall'INAIL in quanto infondato in fatto e diritto;

2. Con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori
”.
Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza il sig. Giovanni SI chiedeva - previo accertamento dei postumi derivati dall'infortunio occorso il 20.6.2017 mentre rientrava da un'assemblea sindacale tenutasi dalle 22.00 alle 24.00 del 19.6.2017 all'interno dell'azienda ed avente ad oggetto la riorganizzazione del lavoro - la condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'indennizzo o della rendita in conseguenza delle lesioni subite, oltre al rimborso delle spese mediche, con interessi e rivalutazione monetaria.

2. Costituitasi in giudizio, l'INAIL deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.

2. Con sentenza non definitiva il Giudice del Lavoro, richiamata giurisprudenza di legittimità in materia di infortunio occorso al lavoratore in permesso sindacale retribuito nonché i principi espressi in materia dalla
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Corte Costituzionale, riteneva sussistente il nesso causale tra l'attività svolta dal SI nell'esercizio della funzione sindacale e nell'ambito della predetta riunione ed accoglieva la domanda sull'an, disponendo ulteriore istruttoria per la determinazione del quantum.

3. Con la sentenza definitiva n. 109/2020, valutati gli esiti della consulenza tecnica medico legale disposta in corso di causa, accertava il danno biologico conseguente all'infortunio in itinere nella misura complessiva del 15%, condannando INAIL alla corresponsione di un indennizzo corrispondente al grado di danno biologico accertato, maggiorato degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.

3.1. Il Giudice, in particolare, riteneva fondata la domanda “alla luce della recente univoca giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ritiene che la partecipazione di un lavoratore in qualità di sindacalista e in permesso sindacale ad una riunione che attiene all'attività di impresa, deve ritenersi attinente agli interessi meritevoli di tutela assicurativa”, secondo la disciplina prevista dal d.lgs. 38/2000, individuando il nesso di causalità tra la funzione di sindacalista e l'attività lavorativa nella finalità della riunione, “che sostanzia anche l'interesse della datrice di lavoro”.
Quanto al grado di invalidità complessivo, avendo il ricorrente pregressi gradi di invalidità, condivideva le conclusioni del CTU ritenendo congruo un complessivo danno biologico nella misura del 15%.

4. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello
l'INAIL, sulla base di un unico articolato motivo.

4.1. L'appellante deduce che per i lavoratori che svolgono attività sindacale, anche per lungo tempo, fruendo di permessi sindacali giornalieri (come il SI), non opera – a differenza dei lavoratori
'distaccati' in permesso sindacale - la tutela assicurativa e che gli eventi lesivi eventualmente occorsi non sono indennizzabili, “poiché in questi casi non viene né sospeso l'originario rapporto di lavoro, né si verifica la sostituzione dell'oggetto della prestazione lavorativa”, osservando che
tali situazioni sono per questo escluse dalla tutela assicurativa e gli eventi lesivi eventualmente occorsi e non sono mai indennizzabili come confermato da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
3 che poi si vedrà” (richiama, in particolare, Corte Cost. 136/20031 nonché
Cass. 5188/1986 e Cass. 1220/1996).
Contesta le conclusioni raggiunte dal Giudice di prime cure, il quale avrebbe male interpretato la sentenza della Corte di Cassazione n.
13882/2016, relativa ad una riunione sindacale, alla quale aveva partecipato il dipendente rappresentante RSU, organizzata dal datore di lavoro, diversamente da quanto avvenuto nel caso in esame.
Osserva che con la sentenza non definitiva il Giudice ha aderito all'allegazione secondo cui l'attività sindacale svolta dal rappresentante è oggetto di tutela (e, quindi, anche l'infortunio in itinere connesso con tali attività) in quanto il lavoratore si è infortunato durante un permesso sindacale retribuito, e rileva che nella sentenza definitiva la questione del permesso sindacale non è stata affrontata e che la relativa motivazione è pertanto in parte diversa.
Osserva, ancora, che la sentenza della Corte di Cassazione del 2016 richiamata dal Giudice non è “espressione di un mutamento di orientamento dei giudici di legittimità in materia di indennizzabilità di infortuni occorsi a lavoratori in permesso sindacale, poiché la Suprema
Corte ha precisato l'ambito di tutela degli infortuni avvenuti durante il permesso sindacale, considerando “in occasione di lavoro” l'infortunio occorso al rappresentante sindacale nello svolgimento di funzioni di rappresentanza in quanto svolte anche nell'interesse del datore di lavoro
e che una diversa lettura della pronuncia di cui trattasi si porrebbe in contrasto con l'ordinanza n. 136/2003 della Corte Costituzionale, che ha
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confermato la legittimità costituzionale dell'art. 4 T.U. n. 1124/1965 nella parte in cui non comprende tra le persone assicurate i lavoratori dipendenti in permesso sindacale, in assenza di un intervento legislativo in tal senso, rimanendo fermo il principio secondo cui “il nostro attuale sistema di sicurezza
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