Corte d'Appello Campobasso, decreto 07/03/2025

CA Campobasso
Decreto
7 marzo 2025
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CA Campobasso
Decreto
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Campobasso, decreto 07/03/2025
Giurisdizione : Corte d'Appello Campobasso
Numero :
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

N. 267/2024 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO nella persona del Consigliere designato, dr. Gianfranco Placentino ha pronunciato il seguente
DECRETO
sul ricorso proposto ex lege n. 89/2001 e succ. modif. ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo da Di UL IE (c.f. [...]) con l'avv. VENDITTO LINO contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
^^^^^^^^^^^^ Letto il ricorso depositato il 28/12/2024, con il quale Di UL IE, in qualità di erede di Di UL IO, deceduto il 13/2/2015, ha chiesto ai sensi dell'art. 3 L. n. 89/2001 e succ. modif. l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico della DI.ALI.MO. s.r.l., aperta il 4/6/2002 presso il Tribunale di Campobasso (procedimento n. 9/2002), nell'ambito della quale il de cuius ha proposto domanda di ammissione del proprio credito allo stato passivo, procedura fallimentare chiusa con decreto in data 3/5/2023; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L. n. 89/2001, come da ultimo modificata dalla L. n. 208/2015; osservato che, ai fini della tempestività del ricorso, secondo i principi affermati in materia dalla S.C., il diritto dell'erede di agire in tale qualità, dopo la morte del dante causa, si prospetta come mera possibilità di esercitare quel diritto, senza, quindi, che si possa ricollegare alla morte della parte alcun effetto giuridico incidente sul termine di proponibilità della domanda (Cass. 33207/2019, Cass. 28486/2013, Cass. 20564/2010); precisato - a tale ultimo riguardo ed ai fini della verifica del rispetto del termine semestrale di proponibilità del ricorso cui all'art. 4 della L. n. 89/2001 e succ. modif. - che nel caso la domanda è tempestiva, tenuto conto del fatto che il fallimento è soggetto al “vecchio rito”, motivo per cui è applicabile l'art. 119 L.F. (v. Corte Cost. n. 279/2010), secondo cui il termine di quindici giorni per impugnare il decreto di chiusura del fallimento, nei confronti dei soggetti interessati, decorre dalla comunicazione dell'avvenuto deposito con raccomandata a.r. ovvero con altre modalità di comunicazione previste dalla legge, e non dalla pubblicazione del decreto di chiusura;
che, in mancanza di prova della comunicazione, come nel caso di specie, va applicato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass. Sentenza n. 9321/2013) di un anno, applicabile ai procedimenti instaurati prima del 4/7/2009, dal 03/5/2023 - cui vanno aggiunti i termini di sospensione feriale -;
Pag. 1 a 3 preso atto che, Di UL IO è stato ammesso al passivo (domanda n. 241-bis) in data 28/1/2004 per € 5.537,58 in privilegio per crediti di coltivatore diretto;
osservato
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