Corte d'Appello Messina, sentenza 04/12/2024, n. 879
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Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott. F. Conti Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere in esito alla scadenza, alla data del 3 dicembre 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n.98/24 r.g. proposta da:
IT , c.f. in persona Parte_1 P.IVA_1
del sindaco metropolitano pro tempore, con sede in rappresentata Pt_1
e difesa dall'avv.to N. Previti………………………..APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv.to S. Alfarone che lo rappresenta e difende ………………..…………………………………….……APPELLATO
OGGETTO: Pubblico Impiego: lavoro straordinario e indennità da mancato riposo compensativo. Appello avverso la sentenza n. 150/2024 del Tribunale di Messina sezione lavoro, pubblicata in data 25 gennaio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro accoglieva le domande avanzate da CP_1 CP_1
nei confronti di (di seguito
[...] Controparte_2
denominata per brevità ) aventi ad oggetto il pagamento di ore di lavoro straordinario svolte nel periodo tra giugno e dicembre 2018 (per complessive 43 ore) e dell'indennità di mancato riposo prevista dall'articolo
24 del C.C.N.L. 14 settembre 2000) per l'importo di € 727,00, condannando
CM al pagamento delle spese di lite.
Il decidente, atteso che non fosse contestato nel giudizio l'effettivo svolgimento di lavoro straordinario per le ore richieste, vertendo piuttosto
l'oggetto del contendere sul diritto alla relativa retribuzione, evidenziava come nel caso di specie l'autorizzazione allo straordinario risultasse documentalmente dimostrata mediante la produzione di fogli di servizio attestanti non solo le ore svolte bensì anche l'autorizzazione da parte del
Comandante.
Richiamava l'orientamento giurisprudenziale (Cassazione sezione lavoro 27 luglio 2022 n. 23.506) che riconosce il diritto alla retribuzione accessoria, in caso di autorizzazione preventiva, anche oltre il massimale orario individuato dall'articolo 14 del C.C.N.L. non potendo la disposizione contrattuale derogare in peius in violazione degli artt.li 2108 e 2126 c.c..
Propone appello CM in data 26 febbraio 2024 contestando, quale primo motivo, che la prova dell'autorizzazione preventiva possa trarsi dalla produzione dei fogli di servizio, in contrasto con la previsione di cui all'articolo 9 del regolamento per la disciplina dell'orario di servizio e di lavoro dei dipendenti approvato con D.S. 312/2017 che identifica quali
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prestazioni di lavoro straordinario aventi diritto alla