Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. est.
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 958/2023 R.G., avente ad oggetto:
“Ripetizione di indebito”, promossa: da
Società Acque di Casalotto S.p.a., con sede in Acicastello (CT), Via XXI
Aprile, 81, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (P. IVA
00131630873),
elett.te dom.ta in Catania, Via Genova n. 49, presso lo studio dell'Avv. Barbara
Corsaro Boccadifuoco, del Foro di Catania, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
1 ON ER s.p.a. con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, C.F. e P. IVA
08526440154, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante
p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Patron, giusta procura in atti;
APPELLATA
****************
Nell'udienza di discussione orale del 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 474/2023 pubblicata il 27.01.2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 3764/2023 R.G.), il Tribunale di Catania, in composizione monocratica
(adito da Acque di Casalotto Spa per la condanna di ON ER S.p.a. al pagamento, in favore della società ricorrente, della complessiva somma di euro
60.574,44, oltre IVA e interessi legali dall'esborso al soddisfo, a titolo di ripetizione di indebito, relativamente alle somme versate da quest'ultima a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica per gli anni 2010 e
2011, nonché per i primi mesi del 2012), così statuiva: “
1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice.
2) compensa per intero le spese processuali”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Acque di Casalotto Spa proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio ON ER Spa, e proponeva a sua volta appello incidentale con cui chiedeva dichiararsi la competenza esclusiva del Tribunale di
Milano e, in subordine, nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese attoree.
All'udienza di discussione del 19.11.2024, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Appello incidentale
2
Per ragioni di ordine logico-giuridico, va esaminato per primo l'appello incidentale con cui ON ER ripropone l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, rigettata dal primo giudice, mentre va rilevato che
l'appellata ha implicitamente rinunziato alle ulteriori eccezioni (superate o assorbite), in quanto non specificamente riproposte nell'atto iniziale (non essendo all'uopo sufficiente il generico richiamo a “ogni questione, eccezione o istanza” sollevata nella comparsa del precedente grado;
cfr. tra le tante, Cass.
33649/2023).
Detto appello incidentale appare inammissibile atteso che la parte appellata non si è costituita tempestivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 166
c.p.c. così come previsto dall'art. 343 c.p.c. (la società si è costituita il 27 dicembre 2023 e, quindi, meno di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 10 gennaio 2024 nell'atto di citazione, non potendosi tener conto della data del 16.1.2024, cui l'udienza è stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art.
168 bis, 4° comma, c.p.c., poiché in tale ipotesi il termine di venti giorni va calcolato comunque dall'udienza fissata in citazione e non da quella di effettivo e differito svolgimento).
Appello principale
Con il primo motivo di gravame la società appellante deduce l'”erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui afferma che il Giudice di uno
Stato membro dell'Unione europea, in una controversia tra privati, non può disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella europea – Omessa valutazione dei principi di diritto espressi in materia dalla Corte di Giustizia
Europea”.
Con il secondo connesso motivo parte appellante deduce “l'erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui si afferma che il consumatore finale/acquirente di energia elettrica, per ragioni di mero diritto non legate alla posizione del Fornitore, ha legittimazione straordinaria all'esercizio dell'azione
3 diretta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per il rimborso di quanto illegittimamente versato”.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) secondo la giurisprudenza di legittimità, il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito;
b) l'illegittimità dell'addizionale provinciale, di cui si chiede il rimborso, è stata espressamente dichiarata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e del 25 luglio 2018, in causa
C-103/17, ha affermato che le norme interne che istituiscono (come ha fatto l'art.
6, comma 2, DL 511/88) un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva
2008/118/CE, e, pertanto, l'addizionale provinciale all'accisa è illegittima;
c) con la sentenza n. 22343/2020, la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito il potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa in questione sulla scorta del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
I due motivi, che saranno trattati congiuntamente, sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme versate in bolletta a ON ER
S.p.a. a titolo di addizionale provinciale alle accise.
L'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in Italia con D.lgs. 511/1988, che, all'art. 6, prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica …… nelle misure di: … c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e
4
luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di
200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille
kWh.”
Successivamente, nell'anno 2008, la Comunità Europea, con direttiva n.
2008/118/CE, ha chiarito che la possibilità, per gli Stati membri UE, di poter applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa (tra cui l'energia elettrica), altre imposte indirette, come, ad esempio, l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, doveva essere subordinata al rispetto di alcune condizioni, tra cui il perseguimento di una finalità specifica che non sia di puro bilancio. Tale direttiva comunitaria è stata recepita dallo Stato italiano con D. Lgs. 29 marzo
2010 n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del D. Lgs. 504/1995 (TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) a far data dal 1° aprile 2010.
Ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE, la Commissione europea ha avviato nel 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sicché lo Stato italiano, al fine di evitare provvedimenti sanzionatori, con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'art. 6 del D. Lgs. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accisa, dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1.1.2012 (in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 23/11 e 18, comma 5, del D. Lgs. n. 68/11) e, a decorrere dal 1° aprile 2012, nelle regioni a statuto speciale (ad opera dell'art. 4, comma 10, del
D.L. n. 16/12).
L'abrogazione legislativa dell'addizionale alle accise non ha espressamente risolto la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti (2010, 2011 e i primi mesi del 2012 durante le quali, in relazione al profilo in esame, la Direttiva 2008/118/CE era rimasta inattuata) e,
5
per l'effetto, come in questo contesto normativo sono stati promossi vari giudizi, tra i quali quello in esame, per la ripetizione delle somme versate nel periodo di persistente vigenza della legge istitutiva dell'addizionale alle accise.
La questione relativa alla contrarietà della normativa nazionale sull'addizionale all'accisa rispetto al diritto comunitario è
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. est.
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 958/2023 R.G., avente ad oggetto:
“Ripetizione di indebito”, promossa: da
Società Acque di Casalotto S.p.a., con sede in Acicastello (CT), Via XXI
Aprile, 81, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (P. IVA
00131630873),
elett.te dom.ta in Catania, Via Genova n. 49, presso lo studio dell'Avv. Barbara
Corsaro Boccadifuoco, del Foro di Catania, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
1 ON ER s.p.a. con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, C.F. e P. IVA
08526440154, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante
p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Patron, giusta procura in atti;
APPELLATA
****************
Nell'udienza di discussione orale del 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 474/2023 pubblicata il 27.01.2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 3764/2023 R.G.), il Tribunale di Catania, in composizione monocratica
(adito da Acque di Casalotto Spa per la condanna di ON ER S.p.a. al pagamento, in favore della società ricorrente, della complessiva somma di euro
60.574,44, oltre IVA e interessi legali dall'esborso al soddisfo, a titolo di ripetizione di indebito, relativamente alle somme versate da quest'ultima a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica per gli anni 2010 e
2011, nonché per i primi mesi del 2012), così statuiva: “
1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice.
2) compensa per intero le spese processuali”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Acque di Casalotto Spa proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio ON ER Spa, e proponeva a sua volta appello incidentale con cui chiedeva dichiararsi la competenza esclusiva del Tribunale di
Milano e, in subordine, nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese attoree.
All'udienza di discussione del 19.11.2024, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Appello incidentale
2
Per ragioni di ordine logico-giuridico, va esaminato per primo l'appello incidentale con cui ON ER ripropone l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, rigettata dal primo giudice, mentre va rilevato che
l'appellata ha implicitamente rinunziato alle ulteriori eccezioni (superate o assorbite), in quanto non specificamente riproposte nell'atto iniziale (non essendo all'uopo sufficiente il generico richiamo a “ogni questione, eccezione o istanza” sollevata nella comparsa del precedente grado;
cfr. tra le tante, Cass.
33649/2023).
Detto appello incidentale appare inammissibile atteso che la parte appellata non si è costituita tempestivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 166
c.p.c. così come previsto dall'art. 343 c.p.c. (la società si è costituita il 27 dicembre 2023 e, quindi, meno di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 10 gennaio 2024 nell'atto di citazione, non potendosi tener conto della data del 16.1.2024, cui l'udienza è stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art.
168 bis, 4° comma, c.p.c., poiché in tale ipotesi il termine di venti giorni va calcolato comunque dall'udienza fissata in citazione e non da quella di effettivo e differito svolgimento).
Appello principale
Con il primo motivo di gravame la società appellante deduce l'”erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui afferma che il Giudice di uno
Stato membro dell'Unione europea, in una controversia tra privati, non può disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella europea – Omessa valutazione dei principi di diritto espressi in materia dalla Corte di Giustizia
Europea”.
Con il secondo connesso motivo parte appellante deduce “l'erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui si afferma che il consumatore finale/acquirente di energia elettrica, per ragioni di mero diritto non legate alla posizione del Fornitore, ha legittimazione straordinaria all'esercizio dell'azione
3 diretta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per il rimborso di quanto illegittimamente versato”.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) secondo la giurisprudenza di legittimità, il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito;
b) l'illegittimità dell'addizionale provinciale, di cui si chiede il rimborso, è stata espressamente dichiarata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e del 25 luglio 2018, in causa
C-103/17, ha affermato che le norme interne che istituiscono (come ha fatto l'art.
6, comma 2, DL 511/88) un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva
2008/118/CE, e, pertanto, l'addizionale provinciale all'accisa è illegittima;
c) con la sentenza n. 22343/2020, la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito il potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa in questione sulla scorta del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
I due motivi, che saranno trattati congiuntamente, sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme versate in bolletta a ON ER
S.p.a. a titolo di addizionale provinciale alle accise.
L'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in Italia con D.lgs. 511/1988, che, all'art. 6, prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica …… nelle misure di: … c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e
4
luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di
200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille
kWh.”
Successivamente, nell'anno 2008, la Comunità Europea, con direttiva n.
2008/118/CE, ha chiarito che la possibilità, per gli Stati membri UE, di poter applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa (tra cui l'energia elettrica), altre imposte indirette, come, ad esempio, l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, doveva essere subordinata al rispetto di alcune condizioni, tra cui il perseguimento di una finalità specifica che non sia di puro bilancio. Tale direttiva comunitaria è stata recepita dallo Stato italiano con D. Lgs. 29 marzo
2010 n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del D. Lgs. 504/1995 (TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) a far data dal 1° aprile 2010.
Ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE, la Commissione europea ha avviato nel 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sicché lo Stato italiano, al fine di evitare provvedimenti sanzionatori, con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'art. 6 del D. Lgs. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accisa, dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1.1.2012 (in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 23/11 e 18, comma 5, del D. Lgs. n. 68/11) e, a decorrere dal 1° aprile 2012, nelle regioni a statuto speciale (ad opera dell'art. 4, comma 10, del
D.L. n. 16/12).
L'abrogazione legislativa dell'addizionale alle accise non ha espressamente risolto la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti (2010, 2011 e i primi mesi del 2012 durante le quali, in relazione al profilo in esame, la Direttiva 2008/118/CE era rimasta inattuata) e,
5
per l'effetto, come in questo contesto normativo sono stati promossi vari giudizi, tra i quali quello in esame, per la ripetizione delle somme versate nel periodo di persistente vigenza della legge istitutiva dell'addizionale alle accise.
La questione relativa alla contrarietà della normativa nazionale sull'addizionale all'accisa rispetto al diritto comunitario è
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