Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Testo completo
N. R.G. 1522/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1522/2018 promossa da:
IR SE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI CHIARA e dell'avv. RUSSO FRATTASI
GIANCARLO ([...]) VIA BARBERIA 14 C/O RIDOLFI
BOLOGNA,
APPELLANTE contro
RO VI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GHINI GIOVANNI BATTISTA,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
112/2018;
oggetto: ripetizione di indebito – arricchimento senza causa.
pagina 1 di 10
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 22 ottobre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2016, la signora EL SS conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna il signor PI GN, allegando:
− che i fatti di causa risalivano al lontano 1998, quando l'attrice aveva richiesto che fosse dichiarata la separazione dal convenuto, con addebito, a fronte di matrimonio contratto il 29.11.1975;
− che in data 11.01.1999, gli stessi coniugi stipulavano accordo transattivo, in forza del quale: al signor GN sarebbe andata la piena proprietà dell'immobile sito in LI;
alla signora SS sarebbe andata la piena proprietà dell'immobile sito in Faenza, con conguaglio di Lire 40.000.000 in favore del marito e impegno a estinguere da sola il mutuo ipotecario gravante su detto immobile;
− che con sentenza non definitiva del 21.04.1999, il Tribunale di Ravenna disattendeva gli accordi, pronunciando la separazione personale e rimettendo la causa in istruttoria per lo scioglimento della comunione;
− che seguivano le sentenze n. 471/1999 (non definitiva) e n. 419/2001
(definitiva), con le quali la casa di Faenza veniva assegnata alla signora
SS e quella di LI al signor GN, con conguaglio a carico della prima di Euro 38.000,000, oltre alla condanna al pagamento di altre somme per differenze “mobili” e patrimoniali;
− che a tali decisioni faceva seguito la pronuncia della Corte d'Appello di
Bologna n. 1504/2004, annullata dalla Cassazione con sentenza n.
20892/2008 e successiva sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.
pagina 2 di 10
1265/2015, non impugnata, in forza della quale passava in giudicato anche la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 419/2001 (in realtà come meglio si vedrà infra, la sentenza che ha definito quel giudizio è la n.
80/2004);
− che le parti avevano ottenuto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 817/2004 del Tribunale di Rimini;
− che la signora SS, nelle more, aveva dato esecuzione all'accordo
11.01.1999, che aveva perso ogni valore tra le parti in quanto finalizzato alla separazione consensuale delle parti, esclusa, poi, dal giudicato della sentenza del Tribunale di Ravenna del 21.04.1999;
− che, in particolare, l'attrice aveva provveduto al pagamento per l'intero delle rate di mutuo relative all'immobile di Faenza, stipulato da entrambi i coniugi obbligati in solido;
− che, se la signora SS non avesse provveduto al pagamento, stante
l'inerzia del marito, l'istituto mutuante avrebbe agito esecutivamente privando il signor GN della quota di sua proprietà;
− che la signora SS aveva versato complessivi Euro 51.526,00 (in moneta attuale), pari a una quota a carico del convenuto di Euro
25.763,00;
− che l'attrice aveva corrisposto al marito, in esecuzione di suddetto accordo, la somma di Lire 40.000.000 (Euro 20.658;
al valore attuale
Euro 28.731,00);
− che, essendo venuto meno detto accordo, la signora SS aveva diritto alla restituzione della somma;
− che il 09.09.2011 era intervenuta una transazione tra il Condominio di via Marconi n. 38 – LI, nel quale si trova l'immobile all'epoca di proprietà delle parti, e la Strand Hotel s.a.s., con la quale, all'insaputa della signora SS, era stato definito un giudizio avviato prima della
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separazione avente per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da violazioni edilizie, in forza della quale il signor GN, che si era dichiarato unico proprietario, aveva percepito la somma di Euro
28.785,35 (al valore attuale Euro 30.716,00);
− che l'attrice era, quindi, creditrice nei confronti del signor GN della complessiva somma di Euro 69.852,00 in moneta attuale.
Si costituiva il signor PI GN eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ravenna in favore di quello di Rimini, nonché l'intervenuto giudicato sulle domande proposte dall'attrice, da ritenersi, per l'effetto, inammissibili e/o improcedibili;
in subordine, eccepiva la prescrizione degli asseriti crediti vantati dalla signora SS;
nel merito, chiedeva il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1522/2018 promossa da:
IR SE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI CHIARA e dell'avv. RUSSO FRATTASI
GIANCARLO ([...]) VIA BARBERIA 14 C/O RIDOLFI
BOLOGNA,
APPELLANTE contro
RO VI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GHINI GIOVANNI BATTISTA,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
112/2018;
oggetto: ripetizione di indebito – arricchimento senza causa.
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Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 22 ottobre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2016, la signora EL SS conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna il signor PI GN, allegando:
− che i fatti di causa risalivano al lontano 1998, quando l'attrice aveva richiesto che fosse dichiarata la separazione dal convenuto, con addebito, a fronte di matrimonio contratto il 29.11.1975;
− che in data 11.01.1999, gli stessi coniugi stipulavano accordo transattivo, in forza del quale: al signor GN sarebbe andata la piena proprietà dell'immobile sito in LI;
alla signora SS sarebbe andata la piena proprietà dell'immobile sito in Faenza, con conguaglio di Lire 40.000.000 in favore del marito e impegno a estinguere da sola il mutuo ipotecario gravante su detto immobile;
− che con sentenza non definitiva del 21.04.1999, il Tribunale di Ravenna disattendeva gli accordi, pronunciando la separazione personale e rimettendo la causa in istruttoria per lo scioglimento della comunione;
− che seguivano le sentenze n. 471/1999 (non definitiva) e n. 419/2001
(definitiva), con le quali la casa di Faenza veniva assegnata alla signora
SS e quella di LI al signor GN, con conguaglio a carico della prima di Euro 38.000,000, oltre alla condanna al pagamento di altre somme per differenze “mobili” e patrimoniali;
− che a tali decisioni faceva seguito la pronuncia della Corte d'Appello di
Bologna n. 1504/2004, annullata dalla Cassazione con sentenza n.
20892/2008 e successiva sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.
pagina 2 di 10
1265/2015, non impugnata, in forza della quale passava in giudicato anche la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 419/2001 (in realtà come meglio si vedrà infra, la sentenza che ha definito quel giudizio è la n.
80/2004);
− che le parti avevano ottenuto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 817/2004 del Tribunale di Rimini;
− che la signora SS, nelle more, aveva dato esecuzione all'accordo
11.01.1999, che aveva perso ogni valore tra le parti in quanto finalizzato alla separazione consensuale delle parti, esclusa, poi, dal giudicato della sentenza del Tribunale di Ravenna del 21.04.1999;
− che, in particolare, l'attrice aveva provveduto al pagamento per l'intero delle rate di mutuo relative all'immobile di Faenza, stipulato da entrambi i coniugi obbligati in solido;
− che, se la signora SS non avesse provveduto al pagamento, stante
l'inerzia del marito, l'istituto mutuante avrebbe agito esecutivamente privando il signor GN della quota di sua proprietà;
− che la signora SS aveva versato complessivi Euro 51.526,00 (in moneta attuale), pari a una quota a carico del convenuto di Euro
25.763,00;
− che l'attrice aveva corrisposto al marito, in esecuzione di suddetto accordo, la somma di Lire 40.000.000 (Euro 20.658;
al valore attuale
Euro 28.731,00);
− che, essendo venuto meno detto accordo, la signora SS aveva diritto alla restituzione della somma;
− che il 09.09.2011 era intervenuta una transazione tra il Condominio di via Marconi n. 38 – LI, nel quale si trova l'immobile all'epoca di proprietà delle parti, e la Strand Hotel s.a.s., con la quale, all'insaputa della signora SS, era stato definito un giudizio avviato prima della
pagina 3 di 10
separazione avente per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da violazioni edilizie, in forza della quale il signor GN, che si era dichiarato unico proprietario, aveva percepito la somma di Euro
28.785,35 (al valore attuale Euro 30.716,00);
− che l'attrice era, quindi, creditrice nei confronti del signor GN della complessiva somma di Euro 69.852,00 in moneta attuale.
Si costituiva il signor PI GN eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ravenna in favore di quello di Rimini, nonché l'intervenuto giudicato sulle domande proposte dall'attrice, da ritenersi, per l'effetto, inammissibili e/o improcedibili;
in subordine, eccepiva la prescrizione degli asseriti crediti vantati dalla signora SS;
nel merito, chiedeva il
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