Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 83

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 83
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 83
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1353/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1353/2021 promossa da:
AN DE PA con il patrocinio dell'avv. MASTROCINQUE DANILO;

APPELLANTE contro
AV AT con il patrocinio dell'avv. ROCCHI CRISTIANA;

APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Forlì n. 1151/2020 pubblicata il 23.12.2020 a definizione del procedimento n. 1825/2017 R.G.
Assegnata a decisione con ordinanza del 17.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti costituite come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato AT QU conveniva in giudizio De OL AD avanti al Giudice di Pace di Forlì al fine di veder: i) accertare e dichiarare l'illegittima appropriazione di porzione di terreno descritta al CT del Comune di Cesenatico (FC) foglio n. 44, part. n. 282 da parte del De OL AD in danno di parte attrice proprietaria del terreno;
ii) ordinare ex art. 948 c.c., il rilascio della detta parte di terreno impropriamente sottratta dal convenuto al AT QU;
iii) condannare De OL AD al risarcimento di tutti i danni subìti dall'attore ex art. 948 c.c. per
l'illegittima appropriazione del terreno sopra identificato per un importo equitativamente indicato in €.
4.000,00 o quella diversa od ulteriore somma ritenuta di giustizia, in ragione del danno alle colture arrecato nonché per la sottrazione stessa del bene;
iv) accertare e dichiarare l'omessa pulizia e manutenzione del fosso di confine, nonché l'omessa potatura, estirpo delle piante presenti sul confine di proprietà del De OL prospicienti sul terreno di proprietà del AT;
v) ordinare al De OL di provvedere alla manutenzione e alla pulizia ed estrazione di radici, piante ed alberi presenti nel fosso di confine con il AT su tutte la parte di aderenza fra le particelle 342 (De OL) e la 282 (AT) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 917 c.c.;
vi) condannare il De OL AD al rimborso delle spese sostenute dal AT QU per la sistemazione dell'argine di confine del fosso danneggiato dal primo per l'incuria ed omessa manutenzione per un importo totale pari ad €. 500,00;
vii) con vittoria di spese di lite e accessori di legge.
Le domande attrici erano supportate da visure catastali, relazione tecnica di parte, varie raccomandate, foto e documentazione tutta relativa al bene in controversia.
Si costituiva AD De OL eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia de G.d.P. nel merito l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con condanna alle spese di lite.
Il G.d.P. dichiarava, quindi, la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale e la causa veniva ritualmente riassunta innanzi a quest'ultimo Giudice.
Si costituiva nuovamente parte convenuta che concludeva per il rigetto delle domande attoree, la condanna in via riconvenzionale dell'attore al pagamento dell'importo di euro 213,50 per l'attività di pulizia e manutenzione del fosso asseritamente svolta integralmente dal convenuto. Con vittoria di spese anche della fase dinanzi al Giudice di Pace.
All'udienza del 14.11.2019 veniva disposta l'estromissione dal giudizio del AT QU, dando atto che la causa proseguiva fra AD AT e l'intervenuto DE AT per avere ricevuto
pagina 2 di 8
quest'ultimo in donazione dal padre AT QU l'immobile oggetto di causa, richiamando le conclusioni a suo tempo adottate dal padre.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e a mezzo CTU per la quale era nominato il Geom.
Massimo Magnani, fissava l'udienza del 16.09.2020 per la precisazione delle conclusioni concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed all'esito così decideva: “Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1825 DEL 2017 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede: rigetta le domande tutte formulate in via principale e in via riconvenzionale dalle parti;
compensa integralmente le spese di lite

e di ctu.”.
La statuizione era motivata valutato che dall'istruttoria svolta in corso di causa e segnatamente dalla relazione peritale depositata in atti, si rilevava che il confine catastale non coincideva con il sedime del fosso esistente.
Tuttavia, non risultava provato che tale scostamento fosse imputabile ad alcuna attività posta in essere dal convenuto. L'azione di rivendicazione esperita ex art. 948 c.c. presupponeva la prova del possesso
o della detenzione da parte del convenuto in giudizio con onere a capo dell'attore proprietario, di un bene determinato ed esattamente individuato di cui si rivendicava la proprietà, presupposti non integrati nel caso di specie.
Neppure risultavano provati gli asseriti danni che l'attore avrebbe patito in conseguenza di tale scostamento.
Quanto alla manutenzione del fosso, non vi era prova agli atti sullo stato di cattiva manutenzione del medesimo quindi, le domande reciprocamente formulate dalle parti a tale titolo non erano fondate perché non dimostrate. Tutte le domande formulate in via principale e riconvenzionale dovevano pertanto essere rigettate.
Alla luce dell'esito della
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