Corte d'Appello Catania, sentenza 29/05/2024, n. 490
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa E M Presidente
Dott.ssa M C Consigliere
Dott.ssa V D S Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1159/2021 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. G S, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. D S
M, giusta procura in atti;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del lavoro di Catania l'odierno appellante esponeva di essere stato assunto in data 1 febbraio 1996 dall con Controparte_1
qualifica e mansione di “guida alpina”. Il rapporto di lavoro era regolato dal contratto collettivo regionale del comparto non dirigenziale della e Org_1
degli enti di cui all'art. 1 LR 15 maggio 2000 n. 10. Con deliberazione
commissariale n. 45/1989 il personale con qualifica di guida alpina era stato equiparato a quello con qualifica di “operatore tecnico Beni Culturali IV livello”.
Successivamente con delibera del comitato esecutivo n. 3 del 12.1.1995 il personale con qualifica di guida era stato assimilato al corrispondente personale regionale con la qualifica di “agente tecnico forestale” sempre di IV livello. Con delibera del comitato esecutivo dell'ente n. 55 del 1995 veniva attribuita al personale con qualifica di guida l'indennità pensionabile prevista dall'art. 2 L n. 34/1984, art 5
DPR n. 69/1994 e art. 2 DL n 387/1987, assimilando il personale con la qualifica e mansione di “guida alpina” al corrispondente personale regionale con la qualifica di
“agente tecnico forestale” . Tale indennità veniva determinata nella misura iniziale di £ 328.320.
Con delibera del comitato esecutivo n. 96 del 2002 l'ammontare di tale indennità veniva aggiornato in euro 545,30.
Con provvedimento dirigenziale n. 20 del 4.2.2010 la posizione del ricorrente veniva equiparata dal punto di vista economico a quella di agente tecnico forestale dall'1.2.1996 e l'indennità veniva determinata nella misura intera di euro 545,30 al lordo, percepita da da febbraio 2010 a maggio 2011. Successivamente, a Parte_1
partire dal giugno 2011, la delibera del 4.2.2010 che aveva disposto l'aumento della indennità pensionabile era stata sospesa dall Organizzazione_2
in attesa di un giudizio pendente incoato dal personale inquadrato come
[...]
guida alpina e il ricorrente aveva continuato a percepire l'indennità nella minore misura di euro 393,02. L'Assessorato era incorso in un fraintendimento in quanto il giudizio pendente iscritto al n. 13760/2011 aveva a oggetto il riconoscimento di una qualifica superiore e non la corresponsione dell'indennità denominata “indennità ex delibera C.E. n. 55/95”.
Nonostante le istanze del lavoratore l , che erroneamente aveva CP_1
ritenuto di attendere le determinazioni da parte dell'Assessorato, non provvedeva all'adeguamento dell'importo dell'indennità.
L'odierno appellante chiedeva l'accertamento del suo diritto a percepire
l'indennità denominata “indennità ex delibera CE n. 55/95” nell'intera misura di euro 545,30 sia per il periodo che va dall'11/10/2006 al 31.1.2010 che per l'ulteriore periodo che va da giugno 2011 sino a conclusione del rapporto lavorativo e la condanna del datore di lavoro a pagare la somma di euro 20.405,52 quale differenza tra quanto spettante e quanto percepito fino alla data del deposito ricorso.
Con sentenza n. 2461/2021 del 19.5.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava il ricorso. Il primo giudice, premesso che in tema di retribuzione accessoria e premiale il quadro normativo di riferimento attribuiva alla discrezionalità amministrativa la determinazione del quantum del trattamento economico accessorio e che tale discrezionalità amministrativa trovava conferma nell'esegesi di legittimità, rilevava che nel caso di specie la delibera dirigenziale che aveva accresciuto la misura dell'indennità di guida alpina non aveva mai ottenuto la necessaria approvazione dell'Assessorato regionale, preposto al controllo, sicché
l'ente resistente aveva legittimamente sospeso l'erogazione nella maggiore misura e
l'aveva corrisposta nell'importo inizialmente erogato.
Rigettava, pertanto, la domanda del ricorrente e compensava le spese di lite, avuto riguardo alla qualità delle parti e alla complessità della normativa di riferimento.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 5.10.2021;
resisteva al gravame l'ente appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 maggio 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'appellante, dopo aver richiamato le difese svolte in primo grado nel ricorso introduttivo e nelle note cartolari autorizzate per l'udienza del 19.5.2021, allega di avere effettivamente svolto per tutta la sua carriera alle dipendenze dell le mansioni di guida alpina, come provato da quanto Controparte_1
allegato al ricorso introduttivo di primo grado e dai documenti prodotti in appello, di cui chiede l'acquisizione.
Con il primo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha erroneamente qualificato l'indennità di guida alpina quale indennità
“accessoria”. Lamenta che l'indennità in questione costituisce un elemento
“retributivo fondamentale” della retribuzione, conformemente al CCNL di riferimento, ovvero il Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto non Dirigenziale della e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale Org_1
15.5.2000, n.10, con conseguente divieto di reformatio in peius della voce retributiva in questione.
1.2. Con ulteriore doglianza censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto legittima la sospensione dell'erogazione dell'indennità di guida alpina nella maggiore misura inizialmente erogata in quanto la delibera che l'aveva incrementata non aveva mai ottenuto la necessaria approvazione da parte dell'Assessorato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa E M Presidente
Dott.ssa M C Consigliere
Dott.ssa V D S Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1159/2021 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. G S, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. D S
M, giusta procura in atti;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del lavoro di Catania l'odierno appellante esponeva di essere stato assunto in data 1 febbraio 1996 dall con Controparte_1
qualifica e mansione di “guida alpina”. Il rapporto di lavoro era regolato dal contratto collettivo regionale del comparto non dirigenziale della e Org_1
degli enti di cui all'art. 1 LR 15 maggio 2000 n. 10. Con deliberazione
commissariale n. 45/1989 il personale con qualifica di guida alpina era stato equiparato a quello con qualifica di “operatore tecnico Beni Culturali IV livello”.
Successivamente con delibera del comitato esecutivo n. 3 del 12.1.1995 il personale con qualifica di guida era stato assimilato al corrispondente personale regionale con la qualifica di “agente tecnico forestale” sempre di IV livello. Con delibera del comitato esecutivo dell'ente n. 55 del 1995 veniva attribuita al personale con qualifica di guida l'indennità pensionabile prevista dall'art. 2 L n. 34/1984, art 5
DPR n. 69/1994 e art. 2 DL n 387/1987, assimilando il personale con la qualifica e mansione di “guida alpina” al corrispondente personale regionale con la qualifica di
“agente tecnico forestale” . Tale indennità veniva determinata nella misura iniziale di £ 328.320.
Con delibera del comitato esecutivo n. 96 del 2002 l'ammontare di tale indennità veniva aggiornato in euro 545,30.
Con provvedimento dirigenziale n. 20 del 4.2.2010 la posizione del ricorrente veniva equiparata dal punto di vista economico a quella di agente tecnico forestale dall'1.2.1996 e l'indennità veniva determinata nella misura intera di euro 545,30 al lordo, percepita da da febbraio 2010 a maggio 2011. Successivamente, a Parte_1
partire dal giugno 2011, la delibera del 4.2.2010 che aveva disposto l'aumento della indennità pensionabile era stata sospesa dall Organizzazione_2
in attesa di un giudizio pendente incoato dal personale inquadrato come
[...]
guida alpina e il ricorrente aveva continuato a percepire l'indennità nella minore misura di euro 393,02. L'Assessorato era incorso in un fraintendimento in quanto il giudizio pendente iscritto al n. 13760/2011 aveva a oggetto il riconoscimento di una qualifica superiore e non la corresponsione dell'indennità denominata “indennità ex delibera C.E. n. 55/95”.
Nonostante le istanze del lavoratore l , che erroneamente aveva CP_1
ritenuto di attendere le determinazioni da parte dell'Assessorato, non provvedeva all'adeguamento dell'importo dell'indennità.
L'odierno appellante chiedeva l'accertamento del suo diritto a percepire
l'indennità denominata “indennità ex delibera CE n. 55/95” nell'intera misura di euro 545,30 sia per il periodo che va dall'11/10/2006 al 31.1.2010 che per l'ulteriore periodo che va da giugno 2011 sino a conclusione del rapporto lavorativo e la condanna del datore di lavoro a pagare la somma di euro 20.405,52 quale differenza tra quanto spettante e quanto percepito fino alla data del deposito ricorso.
Con sentenza n. 2461/2021 del 19.5.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava il ricorso. Il primo giudice, premesso che in tema di retribuzione accessoria e premiale il quadro normativo di riferimento attribuiva alla discrezionalità amministrativa la determinazione del quantum del trattamento economico accessorio e che tale discrezionalità amministrativa trovava conferma nell'esegesi di legittimità, rilevava che nel caso di specie la delibera dirigenziale che aveva accresciuto la misura dell'indennità di guida alpina non aveva mai ottenuto la necessaria approvazione dell'Assessorato regionale, preposto al controllo, sicché
l'ente resistente aveva legittimamente sospeso l'erogazione nella maggiore misura e
l'aveva corrisposta nell'importo inizialmente erogato.
Rigettava, pertanto, la domanda del ricorrente e compensava le spese di lite, avuto riguardo alla qualità delle parti e alla complessità della normativa di riferimento.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 5.10.2021;
resisteva al gravame l'ente appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 maggio 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'appellante, dopo aver richiamato le difese svolte in primo grado nel ricorso introduttivo e nelle note cartolari autorizzate per l'udienza del 19.5.2021, allega di avere effettivamente svolto per tutta la sua carriera alle dipendenze dell le mansioni di guida alpina, come provato da quanto Controparte_1
allegato al ricorso introduttivo di primo grado e dai documenti prodotti in appello, di cui chiede l'acquisizione.
Con il primo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha erroneamente qualificato l'indennità di guida alpina quale indennità
“accessoria”. Lamenta che l'indennità in questione costituisce un elemento
“retributivo fondamentale” della retribuzione, conformemente al CCNL di riferimento, ovvero il Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto non Dirigenziale della e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale Org_1
15.5.2000, n.10, con conseguente divieto di reformatio in peius della voce retributiva in questione.
1.2. Con ulteriore doglianza censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto legittima la sospensione dell'erogazione dell'indennità di guida alpina nella maggiore misura inizialmente erogata in quanto la delibera che l'aveva incrementata non aveva mai ottenuto la necessaria approvazione da parte dell'Assessorato
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