Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1157
Sentenza
10 marzo 2025
Sentenza
10 marzo 2025
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Il giudice ha rigettato l'appello incidentale, ritenendo che l'attore non avesse fornito prove sufficienti per dimostrare la svalutazione del veicolo e che la domanda di risarcimento fosse infondata. La Corte ha sottolineato l'onere della prova a carico dell'attore e la necessità di elementi concreti per quantificare il danno, evidenziando che la mancanza di tali prove impediva l'accoglimento della richiesta. Infine, ha confermato le statuizioni precedenti riguardanti le spese processuali, compensando quelle del giudizio di rinvio e di Cassazione.
Sul provvedimento
Testo completo
N. 4986/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex. artt. 392 ss. c.p.c. iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4986 dell'anno 2022 vertente
TRA
AVV. ALLESSANDRO SQUILLANTE, C.F. SQ[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Turrà
ATTORE IN RIASSUNZIONE – APPELLANTE INCIDENTALE
E
IN IG, C.F. [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Basile e Francesco Basile
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – APPELLATO INCIDENTALE
NONCHE'
ZZ CE, C.F. [...]
RESISTENTE – APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08.06.2009, TI IG conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l'Avv. NT
Alessandro, al fine di sentir dichiarare ed accertare l'avvenuto acquisto di una autovettura in proprio favore, nello specifico Opel Vectra tg.
CG115DG; ordinare al direttore del P.R.A. di Napoli di trascrivere l'avvenuta compravendita in favore di esso TI, oltre il favore delle spese di giudizio. Il TI, il quale dichiarava di svolgere attività di commercio di autoveicoli nuovi ed usati, assumeva di aver acquistato nel gennaio del 2007, presso il proprio autosalone, la predetta automobile per un prezzo di € 8.700,00, versando dapprima € 6.000,00, poi un ulteriore acconto di € 500,00, ed infine un saldo di € 2.200,00. Deduceva, altresì, che tale acquisto era avvenuto con IM UG, il quale aveva acquistato precedentemente l'autovettura dallo NT. Ottenuto il possesso del veicolo, il TI si trovava nell'impossibilità di vendere lo stesso, in quanto NT risultava ancora il proprietario non essendo stata ancora formalizzata la trascrizione della compravendita. Nonostante
TI avesse sollecitato più volte NT per formalizzare il trasferimento, quest'ultimo restava inerte.
Instauratosi ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio l'avv.
NT il quale contestava la domanda attorea deducendo di aver consegnato l'autoveicolo nel marzo del 2006 a ZO NC, il quale svolgeva attività di commercio di auto usate affinché fosse venduta l'automobile Opel Vectra. Premetteva, altresì, che IM UG e
TI IG fossero soggetti a lui estranei, e che solo, successivamente, il
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ZO gli aveva comunicato di aver consegnato il veicolo ad altro rivenditore affinché potesse essere venduto. NT deduceva inoltre, che solo in data 23.04.2007 aveva ricevuto una chiamata da TI IG il quale lo aveva invitato a recarsi presso la propria agenzia al fine di formalizzare la vendita. Recatosi presso l'autosalone del TI, egli non aveva ricevuto alcun corrispettivo per la vendita dell'autoveicolo, pertanto si era recato presso la competente stazione dei Carabinieri al fine di sporgere formale denuncia.
Veniva formulata da detto convenuto domanda riconvenzionale volta ad ottenere: la condanna nei confronti del TI alla restituzione del veicolo;
la condanna del TI al risarcimento del danno da svalutazione del valore commerciale del veicolo rispetto all'epoca in cui lo stesso era stato consegnato in conto-vendita; la condanna all'ulteriore danno di €
10.000,00 subito da NT per aver dovuto finanziare l'acquisto di altro veicolo.
In seguito all'integrazione del contradditorio nei confronti di ZO
NC, il quale restava contumace, veniva espletata prova per testi e
CTU estimativa a firma dell'Ing. Giuseppe ON.
Riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli con sentenza n.
3216/2016 pubblicata in data 11.03.2016, rigettava la domanda proposta da detto attore e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava
TI IG, in solido con ZO NC, alla restituzione del veicolo in favore dello NT o, in alternativa, al pagamento del valore dell'autovettura al 2006 pari ad euro 10.050,00 più IVA al 20%, per un importo totale di € 12.060,00, oltre interessi dalla domanda;
compensava tra le parti le spese di giudizio.
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Consegnato il veicolo allo NT in data 26.04.2016, quest'ultimo proponeva istanza di correzione di errore materiale della decisione del
Tribunale che, in accoglimento della richiesta, correggeva la decisione così come di seguito: “Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto:
-al rigo 18 della pagina 3 tra le parole delle parole “in questione” e le parole “o, in alternativa”, sia inserito “oltre al pagamento della differenza del valore della stessa all'attualità”, fermo restando nel resto;
-nel dispositivo al rigo 29 della pagina 3 tra le parole “tg CG115DG” e le parole “al sig. Alessandro NT” sia inserito “oltre al pagamento della differenza del valore della stessa all'attualità”, fermo restando nel resto”.
Con atto di appello notificato in data 29.09.2016, proponeva gravame avverso la predetta sentenza TI IG deducendo l'erroneità della decisione in quanto, dalle prove fornite, era emersa la buona fede del
TI stante l'avvenuto pagamento del veicolo a tal IM UG, di guisa il giudice non avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale;
veniva censurata la contraddittorietà della motivazione, atteso che dapprima il Tribunale rigettava le domande risarcitorie, salvo poi accogliere quella in merito alla rivalutazione commerciale del veicolo in sede di correzione dell'errore materiale;
infine, veniva contestata la mancata valutazione del comportamento colposo dello NT ex. art. 1227 c.c. essendosi quest'ultimo disinteressato dell'attività posta in essere dal mandatario successivamente alla consegna dell'autovettura in conto- vendita.
In conclusione, veniva richiesta la riforma dell'impugnata sentenza con accoglimento della domanda spiegata nel libello introduttivo, ed in via
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subordinata l'esclusione del vincolo di solidarietà con