Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 2008

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 2008
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 2008
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

n. 720/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di
Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela LOCOCO Presidente rel. dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dott. Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 4 aprile 2024 al n. 720 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 90 del 2024
promossa da
, rappresentato e difeso, sia Parte_1
congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Matteo Baldacci e
Laura Deri, entrambi con studio in Bientina Viale Vittorio Veneto 5, elettivamente ivi domiciliato, come da procura in atti
- appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina CP_1
Caparra, con studio in Pisa v. L.L. Zamenhof n. 16 Pisa, elettivamente ivi domiciliata, come da procura in atti
- appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
All'udienza in data 8 novembre 2024 i difensori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con ricorso depositato in data 4 aprile 2024 il Sig. Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Pisa
n. 90/2024 che, pronunciando sulla domanda di modifica dei provvedimenti adottati in tema di affidamento di minori nati da unione di fatto - introdotta dalla Sig. con ricorso in data 8 settembre 2023 - fermo CP_1
l'affido condiviso dei figli minori della coppia ( e Per_1 [...]
, rispettivamente nati in data 21 maggio 2010 e in data 4 Persona_2
dicembre 2011), già collocati in modo prevalente presso il padre come da provvedimento del Tribunale di Pisa in data 20 ottobre 2020, ne disponeva:
- il collocamento presso l'abitazione della madre, in Crotone regolando la frequentazione padre/figli;

- poneva a carico del Sig. il versamento del contributo mensile Parte_1
di € 500,00 a titolo di mantenimento della prole (in ragione di € 250,00 per
2
ciascun figlio) con ripartizione paritaria delle spese straordinarie, da concordarsi previamente ove superiori ad € 100,00, ed attribuzione alla Sig.
dell'assegno unico;
CP_1
- con compensazione integrale delle spese del procedimento.
I.

1. La sentenza impugnata esaminava la questione relativa al collocamento dei minori richiamando, a sostegno della decisione adottata, la preferenza espressa dai figli e , in sede di ascolto, in termini coerenti Per_1 Per_2
con le loro specifiche esigenze di una costante attenzione e presenza genitoriale, ritenute meglio garantite dalla figura materna a causa degli impegni lavorativi del padre, tali da tenerlo impegnato lontano da casa fino al tardo pomeriggio;
regolava quindi la frequentazione padre/figli tenendo conto della distanza tra i rispettivi domicili, prevedendo le condizioni economiche sopra riportate per il mantenimento della prole.
Tanto premesso, l'appellante ha impugnato la suddetta sentenza censurando la scelta domiciliativa adottata, rilevando in particolare che essa comporterebbe un sostanziale sradicamento dei minori dal proprio ambiente di vita non rispondendo al vero che il padre non possa garantire un sostanziale sostegno ai figli minori (egli, che sceglieva di non instaurare alcuna nuova convivenza dopo la cessazione della relazione con la , CP_1
occupandosi in maniera esclusiva dei minori, poteva fornire loro un adeguato supporto lavorando in una conceria posta a pochi chilometri dalla casa, ove rientra ogni pomeriggio alle 17,15, mentre i minori assolvono ai propri impegni scolastici fino alle ore 15,00).
Ha pertanto censurato la sentenza evidenziando che le eventuali preferenze espresse dal minore in sede di ascolto devono comunque trovare un adeguato vaglio mediante l'ausilio di psicologi o comunque attraverso apposita Ctu, in ragione dei fattori condizionanti tali indicazioni e della obiettiva incapacità del minore a valutare la soluzione più idonea alle proprie
3
esigenze;
ha pertanto concluso affinché, previa sospensione della esecutività della sentenza, sia disposto il rigetto del ricorso proposto ex adverso per insussistenza di circostanze sopravvenute tali da richiedere una modifica dei provvedimenti a tutela dei minori;
in via subordinata, ove confermata la domiciliazione dei minori presso la madre, ha chiesto la rideterminazione in misura inferiore del contributo per il mantenimento dei medesimi a carico del padre, alla luce di quanto sopra esposto e documentato in merito alle entrate ed alle uscite
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi